Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16487 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERVA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi ed ha chiesto l’accoglimento del ricors
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelar personali, con ordinanza del 17 ottobre 2023, respingeva l’istanza ex art. 309 cod.proc.pen. proposta nell’interesse di COGNOME NOME, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domici perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416 ter cod.pen..
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. – violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziari delitto di cui all’articolo 416 ter codice penale; si lamentava, in particolare, che il tribu riesame di Catanzaro aveva ritenuto esistente un accordo tra COGNOME NOME, soggetto già definitivamente condannato per il reato di cui all’articolo 416 bis cod.pen. e l’indagato COGNOME, poi nominato sindaco del Comune di Cerva, concluso in occasione della competizione comunale del 2017; e tuttavia, secondo la rappresentazione contenuta in ricorso, l’ordinanza
impugnata non aveva indicato le risultanze investigative dalle quali ricavare lo specifico impegn assunto da COGNOME NOME, tanto più che, lo COGNOME, era soggetto emigrato in Germania condannato per partecipazione ad un gruppo criminale operante in Lombardia e, quindi, estraneo al territorio del Comune di Cerva; venivano, poi, richiamate alcune conversazioni tra terzi da quali, ad avviso del ricorso, si desumevano circostanze differenti circa l’appoggio ricevuto da lista del sindaco in occasione delle elezioni e si lamentava, pertanto, l’assenza di elementi affermare il patto elettorale politico mafioso dato che, COGNOME, non aveva mai manifestato disponibilità a soddisfare gli interessi dello COGNOME; si sottolineava, anzi, che in data 10 g 2020 il ricorrente si era rivolto ai Carabinieri di Sellia Marina denunciando proprio le cond minacciose dello COGNOME;
-difetto di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari mancando qualsias richiamo a rapporti di frequentazione tra esponenti della criminalità organizzata ed il ricorre avuto anche riguardo alla circostanza che tutti gli elementi probatori richiamati nell’ordina risalivano ad anni precedenti il 2019, mentre, nel 2020, il COGNOME aveva proprio denunciato COGNOME, così manifestando la volontà di rifiutare ogni rapporto con lo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ai fini di una compiuta analisi delle doglianze avanzate sia in relazione al tema della grav indiziaria che con riguardo alle esigenze cautelari, vanno premesse alcune considerazioni in ordine alla struttura ed alla evoluzione normativa della fattispecie di scambio elettorale poli mafioso; al proposito va ricordato che l’art. 416-ter cod.pen. venne originariamente introdot nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 11-ter, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella 7 agosto 1992 n. 356 nei seguenti termini: “La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”. Nella previsione della legislazione emergenziale del 1992 si prevedeva, pertanto, una prima ipotesi delittuosa intendente punire, con le stesse pene stabilite per il delitto di associazione mafiosa, quei contatti e relazioni i tra esponenti della criminalità organizzata ed esponenti della politica, locale o anche naziona che avessero non solo ottenuto ma anche solo richiesto la promessa di voti con le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis cod.pen.; si stabiliva così un parallelismo tra le due no poiché nella esplicazione delle caratteristiche tipiche dell’associazione di tipo mafioso il comma dell’art. 416 bis cod.pen., introdotto con la legge Rognoni-La Torre n.646 del 1982, prevedeva che una modalità esplicativa del vincolo intimidatorio esercitato sul territorio foss ” fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad a occasioni di consultazioni elettorali”.
La norma del 1992 veniva a colmare un evidente vuoto di tutela poiché, a fronte della specificazione delle modalità mafiose dell’agire tipico dell’associazione, riferite nel terzo co
del citato art. 416 bis cod.pen. anche al condizionamento, delle consultazioni elettorali condotta posta in essere dal rappresentate politico che avesse ricevuto il consenso elettorale viziato dalla imposizione mafiosa, prima dell’introduzione dell’art. 416 ter cod.pen., non penalmente rilevante a titolo di fattispecie autonoma.
Tuttavia, in questa sua prima formulazione, era punita la sola condotta di richiesta di vo ad esponenti mafiosi dietro corresponsione di somme di denaro e l’elemento oggettivo consisteva nella condotta di sostegno elettorale richiesto e promesso ad esponenti della criminalit organizzata che potessero contare sul vincolo intimidatorio. L’elemento soggettivo, inoltre, e costituito dalla coscienza e volontà di rivolgersi a soggetti appartenenti a contesti crimi mafiosi che potessero sfruttare il vincolo intimidatorio. Apparì subito evidente che l’elemen della corresponsione di somme di denaro, dall’esponente politico agli associati mafiosi restringeva eccessivamente la punibilità a pochi casi essendo certamente più frequente che l’accordo preveda la promessa del politico di ricambiare l’associazione dopo l’elezione attraverso condotte inquinanti il buon andamento della pubblica amministrazione e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Inoltre, rimaneva fuori dall’area della punibilità ex art. 416 ter cit. la condotta dell’esponente mafioso che aveva concluso il patto elettorale, posto che l’indicazione tassativ della fattispecie incriminava la sola condotta di chi aveva ottenuto la promessa dei voti procur con il metodo mafioso e non anche di coloro i quali li avessero poi procacciati.
Proprio a seguito dei dibattiti sorti sull’incapacità della fattispecie di cui all’art cod.pen., come introdotta dalla legislazione emergenziale del 1992, a reprimere le relazioni illecite e, soprattutto, ad assicurare la trasparenza dell’attività politica ed amministrat giunse così alla riforma del 2014 che, modificando il testo normativo e recependo le sollecitazion provenienti dalla più attenta dottrina ai fenomeni criminali, allargava l’area della punibili sotto il profilo oggettivo delle condotte dell’esponente politico sia con riguardo all’as soggettivo dell’esponente della criminalità mafiosa; infatti l’art. 1, L. 17 aprile 2014 stabiliva, da un lato, che chiunque “accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa d erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni” (poi elevati da sei a dodici anni con la legge n. 103 del 2017) , dall’altro, che la “stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma” (secondo comma).
Sotto il primo profilo, quindi, la punibilità veniva allargata tramite la previsione rilevanza penale di qualsiasi condotta posta in essere da esponenti politici che chiedano l’appoggio elettorale ad esponenti mafiosi in cambio della promessa di future utilità o di fu versamenti di denaro, oltre che nei casi già precedentemente previsti di versamento di denaro al momento dell’accordo elettorale. Si richiedeva, quindi, la precisa individuazione della somma di denaro o comunque dell’utilità promessa, oggetto dell’accordo illecito ed elemento costitutiv del reato. Inoltre, con la previsione del secondo comma, veniva punito anche l’esponente della
criminalità organizzata che prometteva il procacciamento dei voti con modalità mafiose, contando cioè sul potere intimidatorio, così incriminandosi tutti i soggetti coinvolti nell’ac elettorale politico-mafioso.
Ulteriori novità sono state introdotte dall’art. 1 della legge n. 43/2019, secondo cui: L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: GLYPH «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti all associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al t comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli intere le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo d intermediari, di procurare voti nei casi di cui al p comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si ap la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua da pubblici uffici”. Così come ulteriormente riformulata, la fattispecie delittuosa prevede un ulteriore allargamento delle ipotesi punibili sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; ed inf condotta punibile consiste nell’accettare, in via diretta e immediata o tramite interposta perso la promessa di procacciare voti da parte di soggetti intranei di un’associazione di tipo mafios o, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione assoggettamento e di omertà, o fornendo la disponibilità di accontentare gli interessi e l esigenze diAì sodalizio mafioso. La punibilità, quindi, è stata estesa anche alla semplic disponibilità a soddisfare interessi o attività dell’organizzazione mafiosa, mentre, sotto il p soggettivo, viene punito ex art. 416 ter cod.pen., anche colui che abbia svolto un ruolo d intermediazione tra i candidati politici o loro rappresentanti e gli esponenti criminali. Inol relazione al primo profilo, occorre evidenziare che per la punibilità ex art. 416 ter cod.pen. n sua ultima formulazione è sufficiente la sola promessa di procurare voti da parte di esponenti mafiosi senza che sia indispensabile il procacciamento con metodo mafioso, che costituisce una delle possibili modalità esplicative della condotta ma non l’unica, come invece nella formulazione della riforma del 2014. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1 L’allargamento delle condotte punibili sotto il profilo oggettivo anche alla sempli disponibilità a soddisfare gli interessi dell’associazione, la rilevanza penale dell’accordo elett con qualsiasi esponente mafioso, l’aumento delle pene, la previsione di una aggravante ad effetto speciale per il candidato che risulti eletto a seguito della conclusione del patto procacciamento dei voti con metodo mafioso, impongono ritenere che la fattispecie frutto della riforma del 2019 è ipotesi meno favorevole rispetto a quelle precedentemente previste così che,
ai fini della individuazione della norma applicabile, andrà.fatto riferimento sempre al moment di conclusione del patto che, ove concluso tra il 1992 ed il 2014, vedrà applicabile l’ipo originaria introdotta dal D.L. 152/92, ove concluso tra il 2014 ed il 2019 quella frutto d riforma introdotta con la legge n.62 del 2014 ed ove, ancora, successivo il 2019, l’ipotesi ultimo contemplata ed attualmente in vigore.
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare che la disciplina applicabile è quella previgente, frutto della riforma della L.62/2014, poiché, secon la contestazione provvisoria, la consultazione elettorale nel corso della quale venne concluso i patto politico-mafioso tra il ricorrente, candidato Sindaco del comune di Cerva, e l’esponent criminale, riguarda le elezioni comunali del 2017.
2. Ciò posto il primo motivo di ricorso in tema di gravità indiziaria non è fondato. Ed invero occorre ricordare come secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di dir governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie; ed in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti f enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal cita articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi nece dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 – 01). Esame, nel caso di specie, esattamente compiuto dai giudici del riesame di Catanzaro che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine al delitto di elettorale politico mafioso nella formulazione in vigore al momento di consumazione dei fatti (2017), ricavati da numerose conversazioni intercettate, alcune delle quali vedevano proprio partecipe lo COGNOME NOME, soggetto già definitivamente condannato per il delitto di cui all’a 416 bis cod.pen., reclamare il pagamento di somme di denaro ovvero il versamento di percentuali in relazione a lavori in corso nel comune di Cerva, già convenute in occasione della precedente tornata elettorale. Ed oltre ai dati ricavati dal materiale intercettivo, il giud riesame, sottolineava anche, a pagina 11 dell’ordinanza, i pregnanti elementi ricavati dall Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dichiarazioni dello stesso COGNOME che, in sede di interrogatorio di garanzia, ammetteva sia di ave ricevuto richieste di appoggio elettorale dal COGNOME sia la promessa di retribuzioni in suo fav così integrandosi, quanto meno in tale fase della gravità indiziaria, l’elemento strutturale delitto di cui all’art. 416 ter cod.pen., nella formulazione applicabile pro tempore, già anali al punto 1. della presente motivazione, relativo alla conclusione di un accordo avente ad oggetto la promessa di somme di denaro od altre precise utilità.
Pertanto, la ricostruzione della condotta illecita punibile pro-tempore, si basa su diver fonti di prova convergenti, con i quali il ricorso o non si confronta adeguatamente o delle qu propone una lettura di elementi diversi, ricavati da conversazioni tra terzi, al fine d alternativa ricostruzione non deducibile nella presente sede di legittimità.
2. Fondato è invece il secondo motivo; ed invero, il ricorso prospetta la contraddittoriet della motivazione del giudice del riesame che, pur avendo preso atto della denuncia del gennaio 2020 effettuata dal COGNOME all’indirizzo di COGNOME NOME, e cioè del soggetto con cui era sta precedentemente concluso il patto elettorale incriminato, non ha analizzato detto elemento quale circostanza idonea a superare la presunzione di cui all’art.275 comma 3 cod.proc.pen.. Ed anzi, per confutare detto elemento, il giudice del riesame, a pagina 12 della motivazione dell’impugnata ordinanza, evidenziava una serie di circostanze da cui desumere la sussistenza del pericolo di infiltrazioni, nell’amministrazione comunale di Cerva, di soggetti legati alla l associazione denominata RAGIONE_SOCIALE, che, tuttavia, non sembrano attenere in alcun modo alla specifica posizione del COGNOME e riguardano episodi avvenuti nel corso del 2019; così procedendo, si è omesso di valutare quell’elemento specifico, temporalmente successivo la consumazione dei fatti, la denuncia del 2020, pure ricostruito nello stesso provvedimento impugnato e che costituisce un dato di fatto, quanto meno in astratto idoneo a superare la presunzione di permanente pericolosità di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen..
2.1 Va ricordato, infatti, che ai sensi della citata norma, nei reati indicati dall’art. 51 c 1 bis 1 ter cod.proc.pen. , “è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute/ari o che, in relazione al ca concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”. Orbene, per effetto della legge 23 febbraio 2015 n. 19 tra i reati elencati dal comma 1 bis dell’articolo citato è s inserito anche l’art. 416 ter cod.pen., così che, la presunzione di pericolosità, è estesa anche tali condotte. Intervenuta a chiarire l’ambito applicativo della presunzione la giurisprudenza legittimità ha chiarito (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv. 280889) che:” a segui dell’intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei r di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all’adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si t in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve
trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Sotto il primo pro vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile s dalla prova circa l’affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare”. Tali principi de con riferimento ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa valgono anche per le fattispecie istantanee rientranti nel catalogo di cui all’art. 51 commi 3 bis e 3 quater poiché anche per t delitti vige la già esposta regola della c.d. doppia presunzione per cui è applicata la custo cautelare in carcere sempre che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che le stesse possano essere soddisfatte con altre misure. Si è difatt sostenuto come in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall’art. 7, legge n. 203 del 1991, la presunzione relativa di pericolosità soc di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l’associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, Rv. 274174 – 01). L’applicazione dei sopra esposti principi al delitto di cui all’art. 416 ter cod.pen. comporta affermare che siano acquisiti elementi specifici per ritenere rescissi i legami con l’associazione criminale, an nel caso del delitto di patto elettorale politico-mafioso può pervenirsi ad un giudizi superamento della presunzione relativa dettata dall’art. 275 comma 3 cod.proc.pen..
In relazione alla sopravvenienza, rispetto al momento consumativo dei fatti, di elementi positivi validi a superare la suddetta presunzione, vale ricordare che il delitto di cui all’a ter cod.pen. è fattispecie istantanea, nel caso specifico consumata in occasione della competizione elettorale del 2017, rispetto alla quale ove le successive evoluzioni delle relazion tra gli interessati dovessero manifestare l’interruzione di qualsiasi rapporto, nel caso di spe tra lo COGNOME ed il Sindaco COGNOME, ed anzi l’astio profondo del primo nei confronti del ricorr potrebbe evidenziarsi il superamento della presunzione.
Non vi è dubbio, infatti, che l’accordo elettorale politico mafioso, anche precedentemente le modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, punendo la condotta di conclusione del patto tra il candidato e gli esponenti della criminalità organizzata è ipotesi istantanea, consumatasi momento dell’accordo, così che nei riguardi dei soggetti gravemente indiziati di tale delitto, fini del superamento della presunzione, non sussiste la necessità di assicurarsi dell’interruzion del rapporto di immedesimazione con la compagine criminale, tipica delle condotte riconducibili all’art. 416 bis cod.pen., dovendo tuttavia emergere elementi tali da fare ritenere interro definitivamente l’accordo e non più valido lo stesso, così da potere garantire la trasparenza e efficienza dell’attività amministrativa.
Sarà, pertanto, onere del giudice di rinvio valutare se la circostanza della denuncia de 2020 da parte del COGNOME, sia idonea a far ritenere venuta meno la presunzione di pericolosità prevista dal terzo comma dell’art. 275 cod.proc.pen., in forza della quale il giudice del riesa ha affermato doversi mantenere la misura cautelare restrittiva della libertà personale, in ragion del grave pericolo di infiltrazione nelle attività dell’amministrazione locale.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7 cod.proc.pen.. Rigetta nel resto il ricorso.
Roma, 10 aprile 2024