Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5225 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5225 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME SalvatoreCOGNOME nato a Paternò il 25/06/1975
avverso l’ordinanza del 30/09/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell’appello del Pubblico ministero avverso il rigetto del Giudice per le indagini preliminari di Catania del 2
aprile 2024, ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen.
Secondo la provvisoria imputazione, il sindaco COGNOME in cambio dell’appoggio elettorale nella competizione amministrativa del 2022 nel Comune di Paternò, aveva richiesto ed ottenuto da parte di persone vicine al clan mafioso COGNOME, quali NOME COGNOME la nomina del suo fiduciario, NOME COGNOME nel ruolo di assessore alle attività produttive, agricole e imprenditoriali, oltre che l’assunzione di persone vicine al clan presso una società del Comune.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione per travisamento della prova in quanto l’ordinanza impugnata, assumendo in modo acritico gli elementi addotti dal Pubblico ministero, sulla base di mere congetture ha escluso che la nomina di NOME COGNOME ad assessore comunale fosse mossa da esclusive dinamiche politiche, in assenza di elementi investigativi dimostrativi sia degli accordi elettorali o contatti tra il ricorrente e i membri del clan, sia di successivi atti politici assunti a vantaggi della consorteria criminale.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto sintomatico dello scambio politico elettorale la nomina di COGNOME ad assessore, pur non eletto nel seggio consiliare, pratica del tutto legittima, valorizzando conversazioni con ben altro contenuto: intercettazione del 17 maggio 2021, in cui, assenti il ricorrente e il sindaco, COGNOME COGNOME e COGNOME discutevano del sostegno nazionale che aveva COGNOME e delle trattative politiche in corso tra i partiti del centrodestra; intercettazione del 1 maggio 2021, tra COGNOME, NOME e COGNOME in cui COGNOME era indicato come una persona da convincere, in via potenziale per eventuali futuri favori nella gestione di appalti e servizi pubblici; intercettazione del 7 aprile 2022 in cui NOME COGNOME assicurava al ricorrente i voti dei parenti facendo i nomi di soggetti fino a quel momento estranei a contesti mafiosi.
Inoltre, non risultava alcun elemento dal quale evincere che il ricorrente fosse appoggiato elettoralmente da COGNOME – che sosteneva il solo COGNOME, genero candidato in altro partito e che aveva ostacolato la sua nomina ad assessore sia con il sindaco COGNOME che con COGNOME e COGNOME (intercettazione del 9 maggio 2022 tra COGNOME ed il sindaco) – o che fosse “uomo di fiducia” di COGNOME, di cui era soltanto il barbiere, tanto da risultare in due anni solo tre contatti, l’ultimo de quali risalente ad un anno prima delle elezioni, perché le decisioni le prendeva con i referenti dei partiti politici ai quali apparteneva.
2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato ha individuato nella nomina ad assessore di Comis la controprestazione al clan, fornita dal sindaco COGNOME per curare gli interessi della cosca nell’amministrazione comunale condotta che, al più, rientra nella fattispecie criminosa del concorso esterno in associazione mafiosa sebbene a pagina 16 il Tribunale escluda che COGNOME o COGNOME abbiano commesso atti illeciti a favore del sodalizio.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non ha tenuto conto delle dimissioni del ricorrente da tutte le cariche pubbliche, dell’attuale mancato svolgimento di attività politica, dell’assenza di contatti e di rischi di inquinamento probatorio o di fuga stante la mancata applicazione del braccialetto elettronico da considerare anche in relazione alla presunzione sulle esigenze cautelari visto che dopo il giugno 2022 le indagini non hanno rivelato alcuna condotta illecita.
Il tempo trascorso dimostra pertanto l’occasionalità degli episodi, confermata dal percorso di vita di lavoro dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che l’art. 416-ter cod. pen., a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge n. 43 del 2019, applicabile nella specie, ha ampliato lo spettro delle condotte penalmente rilevanti al fine di impedire ogni tipo di contatto, in ambito elettorale, con soggetti appartenenti a sodalizi mafiosi nella ragionevole probabilità che possano orientare il voto per la capacità di condizionamento derivante dal loro status e dalle modalità comportamentali ad esso connesse (da ultimo, Sez. 6, n. 43186 dell’11/09/2024, Sorbello).
Per ciò che interessa in questa sede, con riferimento alla provvisoria contestazione elevata nei confronti del ricorrente, la norma citata prevede che il procacciamento di voti, realizzato o promesso, può avvenire anche «in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa» da parte del candidato, così da richiedersi l’accertamento che questi sia in grado di garantire, anche potenzialmente, un effetto vantaggioso alla consorteria criminale.
Se questo è il perimetro normativo di riferimento, la censura difensiva relativa all’interpretazione della conversazione n. 10485 del 10 maggio 2022 (vedi infra al § 4.2.) in punto di gravità indiziaria appare fondata.
3.1. L’ordinanza impugnata, prima di esaminare la posizione del ricorrente, ha inquadrato il più ampio contesto delittuoso in cui essa va collocata, dando atto che il Giudice per le indagini preliminari di Catania aveva emesso ordinanza cautelare nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso rigettando, invece, la richiesta del Pubblico ministero per il delitto di cui all’articolo 416-ter cod. pen. contestato al capo 22) ai tre menzionati indagati oltre che all’odierno ricorrente e ad NOME COGNOME
In sostanza i gravi indizi hanno riguardato l’accordo siglato tra gli esponenti mafiosi NOME COGNOME e NOME COGNOME detto il ragioniere, storici appartenenti al clan dei Laudani di Paternò condannati per reati di mafia, e il sindaco COGNOME, eletto nella precedente e nell’attuale consiliatura, oltre che pienamente consapevole della caratura criminale di COGNOME e COGNOME, per come da lui stesso ammesso, con la mediazione dell’imprenditore NOME COGNOME già assessore alle attività produttive, agricole imprenditoriali della consiliatura precedente.
Il Tribunale, attraverso un’articolata lettura delle intercettazioni, connotate da particolare cautela tra gli interlocutori per il timore di essere intercettati (pagg. e 6, progr. n. 31884 del 30 marzo 2022 in cui NOME chiede a COGNOME «ma alla prima telefonata non ci arrestano a tutti quanti ?»), e utilizzando un procedimento logicodeduttivo fondato sulle interlocuzioni tra gli indagati, ha ritenuto che il sostegno elettorale a favore di COGNOME da parte della compagine mafiosa prevedesse come controprestazione, oltre l’assunzione di lavoratori ad essa vicini, la nomina come assessore alle attività produttive, agricole ed imprenditoriali – funzionali agli affari del clan – di una persona contigua e di fiducia, come appunto COGNOME convinto a candidarsi da NOME COGNOME al cui sodalizio mafioso di riferimento poi aveva richiesto i voti.
Le intercettazioni ritenute dai giudici della cautela capaci di delineare il patto politico-mafioso, con relative controprestazioni (l’intercettazione del 24 aprile 2021, numero 99726 tra il sindaco NOME COGNOME e NOME COGNOME all’interno del capannone di NOME COGNOME sulle assunzioni di persone vicine al clan mafioso nella società che si occupava di gestione dei rifiuti, poi avvenute nonostante lo stato di agitazione dei sindacati per i licenziamenti, pagg. 7-8), non hanno coinvolto il ricorrente.
Con specifico riguardo alla posizione di COGNOME e alla sua condizionabilità o disponibilità rispetto al clan mafioso il provvedimento impugnato ha valorizzato le
seguenti intercettazioni tra terzi: a) del 19 maggio 2021, numero 27005 in cui NOME COGNOME aveva delineato con chiarezza lo stato di sudditanza del ricorrente: «A Tur (ndr Turi Comis) ce lo possiamo trascinare come vogliamo» (pag. 11); b) del 26 maggio 2021, numero 26152, in cui NOME COGNOME, parlando con NOME COGNOME e NOME COGNOME, aveva sostenuto la necessità di candidare come sindaco NOME COGNOME e non COGNOME perché questi non aveva rispettato gli impegni e COGNOME lo aveva rassicurato che NOME comunque sarebbe stato nominato assessore (pag. 9).
Il cospicuo compendio indiziario esaminato dal Tribunale cautelare risulta di ridotta capacità dimostrativa in ordine alla specifica qualità in cui Comis ha agito nell’ambito del patto di scambio del quale egli appare avere costituito la controprestazione senza avervi preso parte.
4.1. Invero, l’ordinanza impugnata richiama solo due intercettazioni che coinvolgono direttamente il ricorrente. La n. 4768 del 15 dicembre 2021, nell’ufficio del sindaco COGNOME, in cui, anche con COGNOME, parlavano della formazione delle liste per le elezioni amministrative del giugno 2022 e richiamavano l’appoggio di NOME COGNOME detto “il ragioniere”, conversazione nella quale il ricorrente poneva la domanda «ce l’ho io il ragioniere?».
La conversazione n. 9735 del 7 aprile 2022 in cui COGNOME chiedeva a NOME COGNOME di procurargli dei voti a Paternò e l’interlocutore COGNOME rassicurava menzionando i nomi di tutti coloro che lo avrebbero votato.
4.2. Si tratta di conversazioni nelle quali non vi è certezza circa la partecipazione e la consapevolezza dell’esistenza di un patto politico-nnafiso da parte del ricorrente, di cui l’assessorato promessogli costituirebbe un’ “utilità”, soprattutto alla luce dell’intercettazione n. 10485 del 10 maggio 2022, successiva a quelle sopra indicate, riportata a pagina 13 dell’ordinanza impugnata, in cui COGNOME esprimeva a COGNOME perplessità circa l’affidabilità di COGNOME a seguito di una sua intervista e l’interlocutore lo aveva rassicurato che, nel caso di resistenze, avrebbe utilizzato gli amici mafiosi per indirizzarlo («poi se lui non lo capisce, io glielo faccio capire diversamente con qualcuno… Altri metodi… Ce l’ho gli amici che gli possono parlare.. e se lo chiamano… Perché ci danneggia in questo momento, non peraltro»).
Si tratta di una conversazione che mostra i dubbi dei ritenuti protagonisti dell’accordo illecito circa la lealtà di Comis e persino circa la sua messa a disposizione («ci danneggia») tanto da averli portati ad ipotizzare eventuali interventi “correttivi” ai suoi danni.
Ne consegue la fondatezza del rilievo difensivo relativo alla contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto NOME
consapevole di costituire, con la sua nomina nell’assessorato alle attività produttive, la controprestazione del patto politico-mafioso volto a condizionare il voto amministrativo da parte della compagine mafiosa.
Gli altri motivi di ricorso sulla gravità indiziaria si ritengono assorbiti.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono e della necessità che anche le censure in punto di esigenze cautelari vadano ulteriormente approfondite, proprio in considerazione delle dimissioni dell’indagato e del suo allontanamento dall’attività politica oltre che dalla delimitazione territoriale della sua posizione a solo Comune di Paternò per le elezioni del 2022, visto che gli accordi e gli interessi estesi ad altri ambiti riguardavano altri coindagati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania affinché provveda a riempire le lacune della motivazione con riguardo ai punti indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 16 gennaio 2025
La Consigliera estensora
Il Presidente