Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44086 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44086 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Catanzaro il 24/02/1981
avverso l’ordinanza del 30 aprile 2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Catanzaro; lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del riesame- provvedendo in sede di annullamento con rinvio disposto con sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, in data 26 marzo 2024- confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 14
settembre 2023, con la quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen., di cui alla contestazione provvisoria.
NOME COGNOME con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 416 -ter cod. pen.
In particolare, la difesa ha evidenziato come il Tribunale fosse pervenuto alla conferma della ordinanza cautelare, reiterando il medesimo percorso argomentativo, ritenuto non congruo e quindi censurato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
1.1. Alla luce delle sollecitazioni difensive appare utile riportare i passi salienti della motivazione della sentenza rescindente, con cui questa Corte censurava il provvedimento del Tribunale del riesame per carenza motivazionale in ordine alla qualifica rivestita da NOME COGNOME, co-indagato unitamente a NOME COGNOME.
Nella sentenza di annullamento, la Seconda Sezione di questa Corte – dopo avere premesso in diritto che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, non è necessario che l’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell’interesse di quest’ultima, mentre, di contro, laddove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia persona estranea alla consorteria di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisce “uti singulus”, è necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso – rilevava come « pur non contestandosi l’esistenza di un accordo illecito tra gli esponenti della lista RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME» fossero tuttavia «di
scarsa pregnanza dimostrativa le considerazioni svolte GLYPH ordine alla specifica qualità in cui COGNOME NOME agì nella stipula del patto di scambio».
L’ordinanza impugnata si era limitata «ad affermazioni assertive quanto alla partecipazione attuale del promittente a qualificati contesti di criminalità mafiosa, evocando la risalente condanna dello COGNOME per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. per partecipazione alla cosca Trovato-Coco, di cui tuttavia si ignora (va) la perdurante operatività e l’eventuale capacità d’influenza sul territorio di Cerva». Si evidenziava, inoltre, come non risultassero «attestati legami organici del predetto con la cosca dominante, oggetto di contestazione sub 1), non potendo al riguardo accordarsi valenza dirimente alla richiesta postuma di intervento avanzata da NOME COGNOME a COGNOME NOME, indagato per il delitto ex art. 416 bis cod.pen., al fine di ottenere dai contraenti amministratori il rispetto delle promesse elettorali» (Cfr pag. 4 della sentenza di annullamento); e come «l’assertivo richiamo alla caratura criminale di COGNOME NOME e alla notorietà della stessa e l’inferenza sulla forza di intimidazione utilizzata nel procacciamento di consensi in favore della lista sponsorizzato» non soddisfacessero « lo standard richiesto in materia di gravità indiziaria …..».
Ed ancora, nella sentenza rescindente si dà atto della «scarsa attitudine dimostrativa ….dei contenuti della conversazione del 10/3/2019 tra NOME e NOME NOME» precisandosi altresì come, in un simile contesto, fosse fondato «il rilievo difensivo in ordine al parziale travisamento della conversazione giacché il richiamo alle “pressioni” evocate dal collegio cautelare pare riferibile all’avversa parte politica (“perché là facevano pressioni lo sai che gente c’era..) mentre non emerge(va) alcun riferimento neanche velato a condotte minatorie nei confronti degli elettori da parte dei mandatari del ricorrente» ( cfr pag. 5 della sentenza rescindente ).
1.2. La Seconda Sezione di questa Corte concludeva, dunque, per la carenza dell’iter logico argomentativo seguito dai Giudici della cautela, quanto alla configurazione della qualifica soggettiva “rivestita” e “fatta valere” da NOME COGNOME nella stipula del pactum sceleris con l’attuale ricorrente.
Il devolutum impone in primo luogo la perimetrazione dei poteri attribuiti al Giudice di rinvio, in conseguenza di sentenza di annullamento per vizio di motivazione.
Al riguardo va richiamata la pacifica giurisprudenza di legittimità in forza della quale, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza/ordinanza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge e consistenti nel non fondare la nuova
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?. …t t decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato ed il valore delle relative fonti di prova (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Rv. 248413).
Ne consegue che non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità – ovvero alla valutazione positiva della gravità indiziaria, in sede cautelare – sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, COGNOME, Rv. 271696; Sez. 4, n. 2044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864).
Sulla base di quanto ora esposto, ritiene questa Corte che il provvedimento impugnato sia giunto alla conferma del quadro indiziario ripercorrendo e riproponendo il percorso motivazionale, già censurato in sede rescindente. Il Tribunale di Catanzaro, infatti, non ha evidenziato nuovi elementi indiziari essendosi invece limitato a fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti da questa Corte: l’appartenenza di NOME COGNOME alla cosca COGNOME, il colloquio telefonico tra COGNOME e NOME COGNOME del 23.11.2019, la conversazione tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME; conversazione, quest’ultima, di cui è stata prospettata una chiave di lettura a sfavore dell’indagato, ma ponendo alla base del ragionamento le medesime argomentazioni ritenute insufficienti in sede rescindente.
Da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod.proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 10/10/2024.