Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6745 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6745 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento di sorveglianza azionato da NOME COGNOME nato a Napoli il 5/11/1984
avverso l’ordinanza del 18/06/2024 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha
concluso chiedendo l ‘an nullamento senza rinvio dell ‘ ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata , il Tribunale di L’ Aquila ha accolto il reclamo, proposto da NOME COGNOME detenuto in regime differenziato di cui all’art. 41 -bis Ord. pen., avverso il rigetto del reclamo pronunciato dal Magistrato di sorveglianza in sede, in data 12 aprile 2024, in ordine al provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria, con il quale era stata negata l’autorizzazione al detenuto allo scambio, con il proprio gruppo di socialità, di compact disk musicali in proprio possesso.
Avverso il provvedimento indicato, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del l’Avvocatura distrettuale, il Ministero della Giustizia, denunciando erronea applicazione degli artt. 35bis , comma 3, 69, comma 6, lett. b) Ord. pen., in relazione agli artt. 4 e 5 L.A.C.
L ‘ ordinanza impugnata, in definitiva, attribuisce ai detenuti in regime differenziato, appartenenti allo stesso gruppo di socialità di Pagano, unico destinatario del provvedimento autorizzativo, pur non avendo ottenuto specifica autorizzazione ad acquistare o detenere compact disk , di poter scambiare tali beni, come avviene per i generi od oggetti di modico valore, per i quali lo scambio è normalmente consentito.
Si tratta di limitazione al divieto di acquisto e possesso di lettore e di supporti musicali che, peraltro, non incide sul diritto del detenuto ad ascoltare musica ma soltanto sulle modalità di esercizio del diritto medesimo, rimesse all’A mministrazione penitenziaria.
Si richiamano le norme, anche regolamentari, che disciplinano il diritto del detenuto allo scambio di oggetti (artt. 41bis Ord. pen., comma 2quater , art. 14 e 40 d.P.R. n. 230 del 2000, Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017) e si richiama, altresì, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 97 del 2020 che, nel riconoscere all’Amministrazione il potere di regolamentare lo scambio di oggetti di modico valore tra appartenenti allo stesso nucleo di socialità, ha affermato che, anche dopo il pronunciato accoglimento della questione di illegittimità costituzionale, resterà consentito all’Amministrazione di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti, appartenenti allo stesso gruppo, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni.
Si richiama, inoltre, la decisione di questa Corte di legittimità, Sez. 1, n. 23436 del 2024, nonché l’ordine di servizio n. 121bis del 2021 della Direzione della Casa circondariale d i L’Aquila che prevede che non siano consentiti scambi di oggetti e generi, acquistati tramite modello 393, tra i quali, per l’amminist razione ricorrente, rientrano senz’altro i compact disk musicali, il cui possesso discende da una ordinanza ad personam , così come ritenuto dal Magistrato di sorveglianza.
Si sottolinea, ancora, che le ordinanze, emesse ex art. 35bis Ord. pen., non hanno portata generale, di qui il vizio evidenziato del provvedimento impugnato che, implicitamente, finisce per estendere i propri effetti a tutti i soggetti appartenenti al medesimo gruppo di socialità del detenuto autorizzato.
Il Tribunale di sorveglianza è tenuto a verificare se la disposizione amministrativa, dettata dal Direttore della Casa circondariale, o quella regolamentare prevista dall’Amministrazione centrale, sia rispettosa dei diritti del
detenuto, in conformità alle previsioni dell’ordinamento penitenziario e delle norme sovranazionali.
Nella specie, invece, l’ordinanza adottata , per l’Amministrazione ricorrente, finisce per operare un accertamento attribuendo a questo un ‘ efficacia erga omnes essendo, invece, rilevante soltanto nei confronti del soggetto da cui proviene la doglianza.
Si richiama, come in termini il precedente di legittimità, Sez. 1, n. 72 del 29 novembre 2019, dep. 2020, nonché quali precedenti di merito, le ordinanze del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila n. 1331 del 2020, n. 3270 del 2023 e il numero 1538 del 2022.
Si conclude ritenendo che il Tribunale di sorveglianza ha così illegittimamente attribuito, sia pure implicitamente, efficacia erga omnes alla propria ordinanza, potere che l’ordinamento penitenziario non attribuisce a tale tipo di provvedimenti, consentendo al detenuto lo scambio di compact disk musicali, con componenti dello stesso gruppo di socialità, anche se questi ultimi non sono destinatari di provvedimenti del pari autorizzativi, sia all’acquisto che alla detenzione dei supporti, equiparando, indebitamente, tali beni a quelli di modico valore.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell ‘ ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
1.1. Va premesso che questa Corte si è espressa sulla legittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria che stabiliscono l’obbligo di presentare domanda per lo scambio di beni tra i detenuti nei gruppi di socialità, ritenendo che si tratti di provvedimenti che non negano il diritto del detenuto, ma si limitano a regolarne l’esercizio (Sez. 1, n. 10009 del 16 novembre 2022, dep. 2023, Min. giust. c. Gallo, non massimata; Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, Cesarano, non massimata; Sez. 1, n. 30243 del 6 maggio 2022, Cava, non massimata).
In particolare, la pronuncia Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, ha ritenuto che le regole fissate dalla Casa circondariale sul punto non travalicano i limiti posti dalla Corte costituzionale all’applicabilità del regime di cui all’art. 41bis , comma 2, Ord. pen., individuati, in primo luogo, nella congruità della misura rispetto allo scopo, ovvero nella corrispondenza funzionale tra la sospensione di regole e istituti previsti dall’ordinamento penitenziario per i detenuti in regime differenziato e le esigenze di ordine e sicurezza; e, in secondo luogo, nella
funzione rieducativa della pena e nel divieto di pene contrarie al senso di umanità, ai sensi dell’art. 27 Cost.
Si tratta di precedenti di legittimità che, però, sono intervenuti in relazione a provvedimenti dell’ Amministrazione che avevano posto oneri preliminari rispetto allo scambio di oggetti, fattispecie diverse rispetto a quella in esame ove oggetto del provvedimento -prima reiettivo del reclamo del detenuto da parte del Magistrato di sorveglianza e, poi, favorevole al Pagano con la decisione adottata dall ‘ organo collegiale di sorveglianza -è il riconoscimento del diritto allo scambio di particolari beni ( compact disk ) tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, denegato con il provvedimento dell ‘ Amministrazione cui COGNOME si era rivolto.
Il provvedimento autorizzatorio, nella specie, attiene allo scambio di supporti che, in sostanza, il Tribunale di sorveglianza ha equiparato allo scambio di altri beni, di modico valore, tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, conseguentemente configurando un diritto del detenuto in regime differenziato a tale scambio, tale da superare il divieto assoluto tra appartenenti a diverso gruppo di socialità, pacificamente vigente per i detenuti in regime di cui all ‘art. 41 -bis Ord. pen. Nel caso al vaglio, è in discussione, dunque, per il detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41bis Ord. pen., il diritto ad ottenere l ‘ autorizzazione allo scambio di supporti tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di socialità.
1.2. Ciò posto, va rilevato che la nota sentenza n. 97 del 2020 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41 -bis , comma 2quater , lett. f), Ord. pen., nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità» .
Il Giudice delle leggi ha giudicato in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. la previsione ex lege del divieto assoluto di comunicare o scambiare oggetti, tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, comunque rimettendo a ll’ Amministrazione penitenziaria il potere di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni.
Tanto, secondo la Corte Costituzionale, con riferimento a certi oggetti che, più di altri, si prestano ad essere veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabili, come già previsto per il divieto -disciplinato dalla Circolare del DAP del 2 ottobre 2017 in via autonoma rispetto a quello, generale, qui censurato -di scambiare libri o copie parziali tra detenuti.
1.3. Osserva il Collegio che il mutamento del quadro normativo, indotto ex tunc dalla pronuncia costituzionale citata, conduce inevitabilmente a rilevare la genericità del motivo di ricorso proposto dal ricorrente.
Invero, ferma la facoltà dell’Amministrazione, riconosciuta dalla medesima pronuncia del Giudice delle leggi, di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo, nonché di stabilire, con provvedimento motivato, non sottratto a sindacato giurisdizionale, condizioni e limiti, con riferimento a eventuali oggetti che, più di altri, si prestino ad essere veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabili, risulta del tutto carente, nel caso di specie, l ‘indicazione delle ragioni per le quali proprio i beni in questione, nonostante siano acquistati presso l ‘i mpresa di mantenimento con tutte le cautele del caso, dunque trattandosi di compact disk debitamente e puntualmente controllati, rappresentino, in sé, veicolo di comunicazioni criptiche.
Per giungere a ravvisare un ‘ analogia tra lo scambio di compact disk e quello di beni, quali libri e copie parziali, per i quali lo scambio in sé possa avere contenuto difficilmente decifrabile o, comunque, pericoloso quanto alle ragioni di sicurezza sottese al regime detentivo in atto nei confronti di Pagano, andava precisata la ragione per la quale lo scambio di compact disk , beni senz ‘ altro di modico valore e che giungono al detenuto in regime differenziato attraverso un preliminare controllo, rappresenti, in sé, veicolo di comunicazioni criptiche, peraltro con specifico riferimento alla consegna a soggetti detenuti già stati ammessi alla socialità con il Pagano.
Ciò, invero, non risulta puntualmente specificato dall ‘ Amministrazione penitenziaria che, nella specie, invece, muove al provvedimento impugnato, sotto tale profilo, deduzioni generiche.
Il ricorso, invero, opera riferimento a un ordine di servizio (n. 121/bis 2021) che esclude lo scambio di oggetti acquistabili tramite mod. 393, tra i quali il ricorrente annovera, in via generale, i compact disk , senza nulla specificare in ordine alle ragioni per le quali oggetti, come quelli in questione, per i quali COGNOME ha chiesto di essere autorizzato allo scambio – acquistati per il tramite dell ‘ impresa di mantenimento e, dunque, a monte già debitamente controllati -diversamente da altri, si prestino a essere veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabili con detenuti ammessi al medesimo gruppo di socialità.
A ciò si aggiunga che appare del tutto generica l ‘ indicazione dell ‘ implicito riconoscimento, attraverso il provvedimento autorizzativo per il solo COGNOME, di un ‘ efficacia erga omnes a detta autorizzazione, considerando che, evidentemente, lo scambio con detenuti a loro volta non autorizzati a detenere lettore di compact disk, potrebbe, senz ‘ altro, essere regolamentato dall ‘ Amministrazione penitenziaria, alla quale, comunque, è rimesso il potere di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al
medesimo gruppo di socialità, nonché di predeterminare le condizioni per introdurre eventuali limitazioni.
2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Non consegue alla pronuncia la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto il ricorrente non può essere assimilato ad una parte privata, rispetto al disposto di cui all’art. 616 cod. proc. pen. Lo impedisce la natura pubblica della funzione svolta nel peculiare procedimento per reclamo giurisdizionale, ex art. 35bis Ord. pen. (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271650).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 20 novembre 2024