Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20697 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20697 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Nel procedimento nei riguardi NOME nato a PALERMO il 18/07/1954
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha
chiesto l’annullamento senza rinvio
C A,
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma, in accoglimento del reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, in data maggio 2021, aveva respinto la sua richiesta tesa allo scambio di oggetti c altro detenuto ammesso nello stesso gruppo di socialità, ha annullato «l’ordin servizio emesso dalla Direzione della CC di Viterbo in data 25.02. 2021, nel parte in cui subordina l’autorizzazione immediata allo scambio di gene alimentAi alla ricorrenza del requisito dell’eccezionalità».
A ragione della decisione il Tribunale ha in primo luogo richiamato contenuto del menzionato ordine di servizio emesso dalla Casa circondariale d Viterbo in data 25 febbraio 2021, che prevede che il detenuto presenti l’ist di scambio almeno un giorno prima, salvo richieste occasionali ed eccezionali d valutarsi al momento, avuto riguardo alle circostanze e agli oggetti del scambio si chiede l’autorizzazione.
Ha, poi, fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 97 2020 che ha riconosciuto la portata umanitaria e trattamentale dello scamb degli oggetti di modico valore ed ha ritenuto che lo stesso andrebbe incentiv cie-4 e non subordinato alla sussistenza requisito dell’eccezionalità, soprattutt oggetti, quali i generi alimentari, lo scambio dei quali non pone il risc illecita comunicazione ovvero di assunzione di posizioni di predominio.
Su tali basi, ha ritenuto che la subordinazione dell’autorizzazione immedia allo scambio di generi alimentari al requisito dell’eccezionalità si traduce una limitazione del diritto del detenuto.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato di Ro lamentando con unico, articolato motivo di seguito enunciato nei limi strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la violazion artt. 35-bis e 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.).
Deduce il Ministero ricorrente come, anche successivamente alla sentenza della Corte costituzionale richiamata nel provvedimento impugnato, permanga in capo all’Amministrazione il potere di disciplinare le modalità di effettuazione d scambi, se del caso introducendo limitazioni e che, nell’ottica di una collaborazione tra l’Amministrazione penitenziaria e il detenuto, il requi cronologico, ossia la necessità di formulare la domanda un giorno prima, è requisito non rigido, bensì flessibile.
Osserva, inoltre, che il pur previsto riferimento al carattere eccezionale richiesta non costituisce illegittima restrizione del diritto dei detenuti in ragionevolmente finalizzato alla necessità da parte dell’Amministrazion penitenziaria di monitorare la tipologia delle richieste, la loro frequen ricorrenza di domande aventi gli stessi mittenti ovvero destinatari; attiv verifica – peraltro demandata dalla stessa Corte costituzionale – che necessita d un tempo congruo.
Stigmatizza, infine, l’irragionevolezza della distinzione fatta dal Tribunal sorveglianza tra i generi alimentari e gli altri beni, potendo proprio i nascondere insidie, siccome non controllabili senza manomissione ove si tratti cibi cotti e, comunque, impegnando l’Amministrazione alla verifica dell’assenza prescrizioni mediche contrarie all’assunzione di determinati cibi.
Con requisitoria scritta pervenuta il 1° dicembre 2023, il Sostit Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvi dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Non è superfluo premettere che, con la sentenza n. 97 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2quater, lett. f), Ord. pen. nella parte in cui esclude del tutto la possi consentire lo scambio di oggetti di modico valore tra detenuti appartenenti a stesso gruppo di socialità.
Pur escludendo che sussista un diritto fondamentale del detenuto sottopost a regime differenziato a scambiare oggetti, anche con i detenuti assegnati al stesso gruppo di socialità, la sentenza in parola ha riconosciuto che costituisce una facoltà dell’individuo, anche ove ristretto in carcere, che fa di quei piccoli gesti di normalità quotidiana «tanto più preziosi in qu costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto s La Consulta ha, altresì, affermato che la compressione di tale facoltà si giustificare non già in via generale e astratta, ma in quanto esista, specifiche condizioni date, la necessità in concreto di garantire la sicurezz cittadini e di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza
La stessa Corte Costituzionale ha, peraltro, precisato che è comunqu «consentito all’amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo (a
esempio, qualora concernenti oggetti di cui non sia consentita la detenzio durante i momenti di socialità, prevedendo in proposito una annotazione i appositi registri), nonché di predeterminare le condizioni per introdurre event limitazioni» e che «tali limitazioni dovrebbero risultare giustificate da pr esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi profili ben potrebbe essere sindacate, di volta in volta, in relazione al caso concreto, dal magi di sorveglianza».
Nel caso in esame, la limitazione che viene in questione è l’obbligo fis dall’amministrazione penitenziaria di presentare domanda con un giorno di anticipo, «salvo richieste occasionali ed eccezionali», che, a giudizi Tribunale di sorveglianza, frustrerebbe l’esercizio del diritto.
La tesi non può essere condivisa.
3.1. Va, infatti, qui preliminarmente ribadito che il reclamo giurisdizional magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificab termini di “diritto”, incise da condotte dell’Amministrazione violativ disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, quali «derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio».
Presupposti essenziali di tale strumento sono, dunque, costitu dall’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazi direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condott imputabile all’Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizio soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Minist della Giustizia in procedimento Strangio, Rv. 281907, in motivazione).
È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano deriva limitazioni, anche significative, all’ordinaria sfera dei diritti soggett persona, anche quale diretta conseguenza dell’adozione di misure provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione stessa, volti a disciplinare vita degli istituti, a garantire l’ordine e la sicurezza interna e l’irri principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adotta nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incid legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integra l’ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/20 Ministero della Giustizia in procedimento Gallo, Rv. 280532).
Muovendo da tale constatazione, questa Corte, da tempo evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è gar protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di ess
inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 de 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasío, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra les suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenzi in funzione delle esigenze dì ordine e disciplina interne, che, ove manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione d diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/ dep. 2015, COGNOME, Rv. 261549).
3.2. Nel caso di specie, la questione alla quale il giudice a quo ha risposto in senso affermativo (se l’ordine di servizio emesso dalla Direzione dell’Istitu pena di Viterbo nella parte in cui subordina l’autorizzazione immediata a scambio di generi alimentari alla ricorrenza del requisito dell’eccezion determina una violazione del diritto del detenuto allo scambio stesso) ha nat prettamente organizzativa, e, pertanto, rientra nella sfera di attribu esclusiva dell’Amministrazione penitenziaria, che si è limitata a regolarn modalità di esercizio del diritto, senza tuttavia inibirlo.
Questa Corte si è, invero, già espressa sulla legittimità dei provvedime dell’amministrazione penitenziaria che stabiliscono l’obbligo di present domanda per lo scambio di beni tra i detenuti nei gruppi di socialità, riten che si tratti di provvedimenti che non negano il diritto, ma si limitano a rego l’esercizio (Sez. 1, n. 39105 del 27/06/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 1 del 16 novembre 2022, dep. 2023, Gallo, n.nn.; Sez. 1, n. 38402 del 6 maggi 2022, Dantese, n.m.; Sez. 1, n. 38399 del 6 maggio 2022, COGNOME n.m; Sez. 1, n. 30243 del 6 maggio 2022, Cava, n.m.).
In particolare, in Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022, si è chiarito che regole fissate dalla Casa circondariale non valicano i limiti posti dalla costituzionale all’applicabilità del regime di cui all’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., individuati, in primo luogo, nella congruità della misura rispetto allo s ovvero nella corrispondenza funzionale tra la sospensione di regole e isti previsti dall’ordinamento penitenziario per i detenuti in regime differenziato esigenze di ordine e sicurezza; e, in secondo luogo, nella funzione rieducat della pena e nel divieto di pene contrarie al senso di umanità, ai sensi dell’ Cost.». La pronuncia Sez. 1, n. 10009 del 16 novembre 2022 ha precisato che la disciplina in concreto adottata per lo scambio di generi alimentari non esor dai limiti del potere discrezionale dell’amministrazione, perché è coeren compatibile con le esigenze di ordine e sicurezza evidenzia dall’amministrazione, purché «garantisca comunque l’esercizio del diritto parte dei detenuti».
Si è, pertanto condivisibilnnente ritenuto che la prescrizione ai detenuti della presentazione, entro determinate fasce orarie ovvero entro determinati limiti di
tempo, di apposita richiesta scritta, costituisca una mera regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto, il quale viene comunque assicurato, consentendo
al contempo all’amministrazione di esercitare un controllo sugli scambi che, difatti, non potrebbe esercitarsi con la necessaria ponderazione ove fosse
ammessa la possibilità di una richiesta immediatamente precedente allo scambio.
Le stesse considerazioni valgono per il requisito dell’eccezionalità della richiesta di scambio “immediato” di beni, di cui si controverte nel presente
procedimento che, analogamente alla previsione in punto di necessità richiesta scritta, costituisce espressione del potere di regolamentazione del diritto.
4. Il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto ai superiori principi e l’ordinanza impugnata, che ha pronunciato in materia eccedente i corretti confini
della giurisdizione, deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso, il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente