Scadenza termini impugnazione: il sabato non è festivo
La corretta gestione della scadenza termini impugnazione è un pilastro fondamentale del diritto di difesa. Una distrazione nel calcolo dei giorni può rendere inutile anche il ricorso meglio argomentato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico riguardante il deposito di un appello penale avvenuto oltre i tempi stabiliti.
Il calcolo della scadenza termini impugnazione
Il caso ha riguardato un imputato che ha presentato ricorso contro un’ordinanza della Corte di Appello. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile l’appello originario contro una sentenza del Tribunale. Il punto del contendere riguardava la data esatta del deposito dell’atto: la difesa sosteneva di aver inviato l’appello tramite PEC il lunedì, ritenendo che la scadenza del sabato precedente beneficiasse di una proroga automatica.
Tuttavia, il sistema processuale penale segue regole rigide. La Corte ha accertato che il termine ultimo per impugnare scadeva effettivamente di sabato. Nonostante le deduzioni della difesa, che cercava di giustificare il ritardo, l’atto è risultato depositato il lunedì successivo, con una ulteriore integrazione il martedì.
Sabato e domenica nella scadenza termini impugnazione
La questione giuridica centrale ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 172 del codice di procedura penale. Spesso si tende a equiparare il sabato alla domenica, ma ai fini dei termini processuali questa analogia è errata. La legge prevede che solo se un termine scade in un giorno festivo esso sia prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
Il sabato, pur essendo per molti un giorno non lavorativo, non è considerato festivo per il calendario giudiziario. Pertanto, chi attende il lunedì per depositare un atto la cui scadenza cade di sabato, incorre inevitabilmente nella tardività. La giurisprudenza citata dalla Suprema Corte conferma in modo granulare questo orientamento, specificando che la proroga opera esclusivamente per le festività nazionali e le domeniche.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sull’applicazione letterale dell’art. 172 c.p.p. e sulla costante interpretazione giurisprudenziale. Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato poiché la data di presentazione documentata era successiva al termine perentorio. Anche volendo considerare valida la data del lunedì (come indicato dalla ricevuta PEC in atti), il deposito rimaneva comunque tardivo rispetto alla scadenza del sabato. La Corte ha ribadito che il termine per l’appello scadeva l’11 gennaio 2025 (sabato), mentre l’impugnazione è risultata presentata il 13 gennaio 2025. Tale scarto temporale non è sanabile, poiché la proroga di diritto è esclusa per il giorno di sabato.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici hanno portato all’inammissibilità definitiva del ricorso. Questa decisione comporta conseguenze gravi per il ricorrente: non solo l’impossibilità di veder riesaminato il proprio caso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha imposto una sanzione di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo che il ricorso fosse privo di fondamento legale sin dall’origine. Questo provvedimento serve da monito per tutti i professionisti e i cittadini: il monitoraggio rigoroso della scadenza termini impugnazione è un obbligo inderogabile per garantire l’accesso ai gradi di giudizio successivi.
Cosa succede se il termine per l’appello penale scade di sabato?
Se il termine scade di sabato, l’atto deve essere presentato entro quel giorno per non essere considerato tardivo. Il sabato non è considerato giorno festivo ai fini della proroga automatica al lunedì.
Qual è la norma che regola la proroga dei termini processuali?
La norma di riferimento è l’articolo 172 del codice di procedura penale, che prevede la proroga di diritto al giorno successivo non festivo solo se la scadenza cade in una domenica o in un giorno festivo nazionale.
Quali sanzioni comporta un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e può essere obbligato a versare una somma alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8689 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8689 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI FIORE NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato
avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
,
e
Motivi della decisione
1.11 ricorso in esame è stato proposto da COGNOME NOME avverso la ordinanza della Corte di appello di L’Aquila che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 12.12.2024 con motivazione contestuale e imputato assente al dibattimento .
Con unico motivo la difesa del ricorrente deduce genericamente che l’appello è stato depositato coma da ricevuta di consegna in data 13.01.2025 e non il 14.01.2025 come affermato nell’ordinanza impugnata.
2.11 ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Il termine per l’appello scadeva il sabato, 11 Gennaio 2025, mentre l’impugnazione risulta presentata il 13.01.2025, con integrazione il 14.1.2025.
Quindi anche a voler considerare la presentazione, secondo la deduzione difensiva il 13.01.2025, come risultante da pec in atti, si tratta comunque di impugnazione tardiva ai sensi dell’art. 172 cod. proc.pen. ( cfr. Sez.3 n. 44004 del 27.09.2023 rv 285308). Infatti solo la scadenza in giorno festivo del termine comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo( cfr. Sez. 3 n. 9345 del 19/01/2024 Cc. (dep. 05/03/2024 ) Rv. 286024 – 01).
3.Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma, che si ritiene congrua, di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in data 18.02.2026