Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7505 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7505 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
206/RG. 37226
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe indicata per i delitti di cui agli attt. 340 e 341-bis cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile in quanto viene impugnata genericamente la mancata concessione del termine a difesa (avvenuta “per esame atti” p- 1 e 2) che avrebbe consentito di avanzare istanza per l’applicazione delle sanzioni sostitutive mentre, come è noto, non era spirato il termine per richiederle in quanto «In tema di pene sostitutive di pene detentive br affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sens disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richi tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve, comunque, intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame» (Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, Rv. 288585).
Dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/01/2026