Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22980 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22980 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di d scussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n 112.
Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di ammissione alla sanzione sostitutiva e l’inammissibilità nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 03/10/2023, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 15/12/2020 con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Firenze aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall’esposizione della cosa alla pubblica fede di due borse di NOME COGNOME custodite nell’autovettura della persona offesa.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. COGNOME Il COGNOME primo COGNOME motivo COGNOME denuncia, COGNOME con COGNOME riferimento COGNOME all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, inosservanza della legge e vizi di motivazione, essendo dato di comune esperienza che qualsiasi cosa lasciata incustodita anche per breve tempo può essere oggetto di repentina asportazione, sicché la comune diligenza conduce notoriamente a portare con sé le borse, sicché il loro abbandono nell’auto è stato dovuto alla comodità del gesto e non a contingente necessità o alla consuetudine richieste dalla norma.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, 545-bis cod. proc. pen. e 58 I. n. 689 del 1981, nonché vizi di motivazione, in quanto erroneamente la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive è stata ritenuta tardiva, mentre la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente che la richiesta sia formulata anche in sede di discussione finale.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di ammissione alla sanzione sostitutiva e l’inammissibilità nel resto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
2. Il primo motivo non è fondato, alla luce del principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte “per necessità e consuetudine” alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, COGNOME, Rv. 283903 – 01), compresi gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, COGNOME, Rv. 277119 – 01).
3. Il secondo motivo, invece, deve essere accolto. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto tardiva la richiesta di ammissione all’applicazione della sanzione sostitutiva, in quanto avanzata solo nel corso della ciscussione. Invero, l’art. 95 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce l’applicazione delle norme di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, ai procedimenti penali pendenti, tra l’altro, in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto n. 150. Ora, come messo in luce dall’orientamento di gran lunga rnaggioritario della giurisprudenza di legittimità, l’applicabilità delle nuove sanzioni sostitutive – in quanto più favorevoli – ai giudizi di appello in corso all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 de, 2022 è stabilita «senza introdurre limitazioni attinenti alla fase introduttiva o decisoria – del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi – originari o aggiunti – del gravame»; interpretazione, questa, che oltre a «risultare conforme al contenuto letterale della disposizione, si pone nella linea di favorire, in conformità con l’intenti° legislatoris, la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti»; di qui il principio di diritto condiviso dal Collegio, in forza del quale, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, NOME, Rv. 285554 – 01; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Rv. 285902 – 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME; Rv. 285729 – 01; Sez. 4 , n. 636 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285630 – 01; Sez. 5, n. 50450 del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
22/11/2023; contra, Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285708 – 01; Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, COGNOME, Rv. 285491 – 01),
Pertanto la sentenza impugnata deve essere impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, cori rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 03/05/2024.