Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palestrina (Rm) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 7856/2023 della Corte di appello di Roma del 8 giugno 2023
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del 16 gennaio 2024 dell’AVV_NOTAIO, del foro di Roma, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza pronunziata in data 8 giugno 2023, ha accolto il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza con la quale, in data 19 gennaio 2023, il Gip del Tribunale di Tivoli, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, ne aveva dichiarato la penale responsabilità in ordine ai reati a lui contestati, aventi ad oggetto la violazio della normativa in materia di sostanze stupefacenti, e lo aveva, pertanto, condannato alla complessive pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euri 16.000,00 di multa; la Corte di appello, con la citata sentenza, ha ritenuto che uno dei reati contestati all’imputato dovesse essere assorbito un altro reato e che le circostanze attenuanti generiche dovessero essere applicate in favore del prevenuto non in misura ridotta ma nella loro massima estensione possibile; ha, pertanto, rideterminato la pena a carico del predetto nella misura di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euri 13.500,00 di multa,
L’imputato, tramite la propria difesa fiduciaria, ha impugnato la sentenza della Corte territoriale di fronte a questa Corte di cassazione, movendo a carico della medesima un unico motivo di doglianza,, con il quale sì è doluto, censurando la sentenza emessa in sede di gravame con riferimento al vizio di motivazione, ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica, lamentando il fatto che la Corte capitolina avesse dichiarato inammissibile la richiesta difensiva, formulata per la prima volta nel corso della udienza del 8 giugno 2023, con la quale era stata sollecitata la applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Osserva, infatti, il Collegio che con la presente impugnazione la difesa fiduciaria dell’imputato ha lamentato, deducendo il vizio di motivazione della sentenza censurata, il mancato accoglimento da parte della Corte di appello di Roma della istanza di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare in suo favore.
Va premesso che, secondo quanto riportato dal ricorrente, la sua difesa, nel corso della udienza celebratasi di fronte alla Corte territoriale in data giugno 2023 anzi per la precisione in esito alla discussione orale del processo, ha fatto, per la prima volta, istanza di applicazione della pena sostitutiva dell semilibertà o della detenzione domiciliare e che siffatta richiesi:a era stat
dichiarata dalla detta Corte inammissibile in quanto la sentenza di primo grado era stata emessa in data 19 gennaio 2023; :secondo l’avviso della Corte territoriale, infatti, sarebbe stato possibile presentare la istanza di applicazi della misura sostitutiva per la prima volta di fronte alla Corte di appell solamente ove la sentenza di primo grado fosse stata pronunziata in data anteriore al 30 dicembre 2022, cioè in un momento precedente alla entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022, mentre per i giudizi conclusisi in primo grado dopo quella data la relativa richiesta doveva essere presentata di fronte al giudice di prima istanza, potendo formare oggetto del giudizio di gravame solo nel caso in cui una tale richiesta, tempestivamente formulata, fosse stata disattesa in primo grado, avendo una tale decisione costituito oggetto di un motivo di impugnazione della sentenza emessa in prima istanza.
Ha, peraltro, aggiunto la Corte di appello che neppure si dava il caso in cui l’applicazione della sanzione sostitutiva era conseguenza della rideterminazione della pena in sede di gravame, posto che anche la pena inflitta dal Gip avrebbe consentito l’applicazione delle stesse pene sostitutive applicabili a seguito della rideterminazione della pena conseguente alla sentenza del giudice del gravame.
Ritiene il ricorrente, nell’impugnare la decisione così argomentata, che una siffatta interpretazione debba essere coordinata con la previsione contenuta nelle disposizioni transitorie relative alla entrata in vigore del DIgs n 150 del 2022 secondo le quali le nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, sarebbero applicabili ai giudizi di appello in corso al momento della entrata in vigore del citato provvedimento legislativo, senza che ciò debba essere stata legittimato dalla preventiva formulazione di uno specifico motivo di gravame al riguardo, potendo la relativa richiesta essere fatta in una qualunque fase del giudizio.
Così come formulato il ricorso per cassazione presentato dalla difesa del prevenuto è infondato.
Deve, infatti, rilevarsi che, nel dettare la disciplina transitoria riguardan l’applicazione della normativa sopravvenuta, effettivamente l’art. 95 del dlgs n. 150 del 2000, in materia di sanzioni sostitutive’ prevede che le disposizioni contenute nel Capo III della legge n. 689 del 1981, il cui contenuto è stato oggetto di modifica per effetto della entrata in vigore, appunto, del dlgs n. 150 del 2022, si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del citat decreto legislativo, senza che sia indicata in tale disposizione una determinata
fase del giudizio nella quale la richiesta in questione debba essere necessariamente veicolata.
Tanto considerato si osserva, ancora che a tale data, cioè al 30 dicembre 2022, il procedimento de quo, definito con sentenza del Gup del Tribunale di Tivoli del 19 gennaio 2023, era pendente di fronte al giudice di primo grado.
Deve, a questo punto, rilevarsi che la citata disposizione transitoria deve essere pianamente intesa, peraltro secondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che le disposizione sopravvenute si applicano alternativamente o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta; con ciò si vuole intendere che, laddove, come nel caso che interessa, il giudizio fosse stato tuttora pendente in primo grado al momento della entrata in vigore delle disposizioni più favorevoli sarebbe stato indefettibile onere dell’imputato, in ogni fase di tal grado di giudizio, formulare istanza volta alla applicazione delle nuove sanzioni sostitutiva, ma, laddove tale facoltà non fosse stata tempestivamente esercitata, la stessa non poteva essere “recuperata” nel successivo grado di appello (ove lo stesso non fosse già stato pendente al momento , iella entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022), nel corso del quale l’eventuale , richiesta da parte dell’interessato poteva essere presentata esclusivamente sotto le forme di un motivo di impugnazione volto a contestare la decisione emessa nel primo grado di giudizio e con la quale la richiesta di ammissione alle sanzioni sostitutive, a suo tempo formulata, era stata respinta.
Posto che, come detto, nella presente fattispecie, pur essendo ancora pendente di fronte al Tribunale il procedimento a carico del COGNOME alla data di entrata in vigore della più favorevole disciplina avente ad oggetto le sanzioni sostitutive, questi non ha introdotto alcuna richiesta tesa ad essere ammesso a forme alternative di espiazione della pena nella sede opportuna, avendo fatto una tale richiesta solo di fronte alla Corte di merito in occasione dell formulazione della conclusioni, è immune vizi la decisione assunta dalla detta Corte territoriale con la sentenza impugnata e con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta in questione.
Il presente ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, vis l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente