Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18239 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18239 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
In nome del Popolo Italiano
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Ercole COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 514/2025
NOME
PU Ð 03/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 39869/2024
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Amalfi il 17/10/1959
avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte dÕappello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento con rinvio limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena.
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Vercelli emessa in data 13 giugno 2022 con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole e condannato, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi allÕaccertamento del tasso alcolemico.
Il difensore dellÕimputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto lÕannullamento, censurandone la mancanza di
motivazione con riguardo alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare di cui allÕart. 20 -bis cod. pen. in luogo della pena detentiva della reclusione, secondo le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, formulata nelle conclusioni scritte ritualmente depositate nei termini di legge, in forza di procura speciale rilasciata dallÕimputato nel giudizio di appello, trattato nelle forme del contraddittorio cartolare.
1. Il ricorso è fondato.
Sebbene si siano registrate decisioni contrastanti nellÕimmediatezza dellÕentrata in vigore della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), secondo lÕorientamento maggioritario oramai consolidato, (cfr., Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, COGNOME, Rv. 285564; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751), con riferimento alle sole impugnazioni rientranti nellÕambito di applicazione di detta normativa transitoria, la richiesta delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. deve essere formulata non necessariamente con l’atto di appello o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma pu˜ essere avanzata anche in sede di conclusioni scritte entro i termini previsti per il rito cartolare soggetto alla disciplina di cui allÕart. 23bis d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e succ. mod. (prorogata per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024), ed in caso di richiesta di trattazione orale, anche nel corso dellÕudienza di discussione.
Secondo questa interpretazione il limite derivante dal principio devolutivo e dalle eccezioni ricavate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l’atto d’appello, non pu˜ essere applicato alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse prima dellÕentrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (30 dicembre 2022).
NellÕincertezza determinata da una normativa transitoria che non delimitava con precisione il proprio ambito di applicazione facendo generico riferimento al criterio della pendenza del giudizio di primo e secondo grado alla data del 30 dicembre 2022 (cfr. art. 95 cit.), ha prevalso lÕorientamento estensivo, che privilegia la soluzione diretta a favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive, ritenendosi che, nella fase di applicazione della disciplina transitoria, non possa trovare applicazione la regola Ð valida, invece, Òa regimeÓ Ð della
necessitˆ che la questione sia stata devoluta con lÕatto di appello o con i motivi nuovi, e ci˜ anche se, in ipotesi, vi fosse stata la possibilitˆ per lÕappellante di provvedervi, come nel caso di sentenza di primo grado emessa a ridosso della entrata in vigore della riforma, con la pendenza del termine per impugnare non ancora scaduto a quella data, oppure, al caso di fissazione dellÕudienza di discussione nel giudizio di appello ben oltre il 30 dicembre 2022, in tempo utile per avanzare la richiesta delle pene sostitutive con i motivi nuovi nei termini di cui allÕart. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Deve ricordarsi, inoltre, che la disciplina processuale al momento della entrata in vigore della riforma Cartabia, con riferimento al meccanismo processuale relativo alla applicazione delle sanzioni sostitutive nel giudizio di primo grado regolato dall’art. 545bis cod. proc. pen. non prevedeva una disciplina organica per il giudizio di appello, e tale lacuna aveva comportato ulteriori incertezze sulle modalitˆ ed i limiti entro in quali la richiesta delle sanzioni sostitutive potesse essere avanzata nel grado di appello.
Secondo un orientamento più restrittivo, infatti, quando fosse venuta meno lÕapplicazione della disciplina transitoria, e, quindi, con riferimento ai casi di giudizio di primo e secondo grado successivi al 30 dicembre 2022, la disciplina a regime ordinario avrebbe precluso la possibilitˆ di richiedere le sanzioni sostitutive nel giudizio di appello, ove tale richiesta non fosse stata dedotta nei motivi di appello, secondo i criteri generali che discendono dallÕapplicazione dellÕart. 597 cod. proc. pen. e lÕorientamento affermato al riguardo dalla sentenza delle Sez. U, 12872 del 19/01/2017, COGNOME Rv. 269125 – 01.
A tale orientamento si contrapponeva quello che ammetteva la possibilitˆ di richiedere le pene sostitutive anche oltre i limiti derivanti dal principio devolutivo dellÕappello, nellÕottica di privilegiare al massimo lÕapplicazione delle pene sostitutive, estendendo senza limiti anche al giudizio di appello il meccanismo bifasico, sebbene regolato dallÕart. 545bis cod. proc. pen. esclusivamente con riguardo al primo grado di giudizio.
Tale contrasto è stato risolto ora definitivamente dallÕintroduzione dei commi 1bis e 1quater dellÕart. 598bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 19 marzo 2024, n.31 (cd. correttivo Cartabia), entrato in vigore il 4 aprile 2024, che ha regolato in modo organico le modalitˆ di applicazione e di richiesta delle pene sostitutive nel giudizio di appello.
La nuova disciplina ha, in definitiva, ribadito la validitˆ del limite derivante dal principio devolutivo, facendo salve le disposizioni di cui allÕart. 597 cod. proc. pen., e, quindi, ribadendo la correttezza dellÕorientamento che subordina lÕapplicazione delle pene sostitutive, ed il conseguente meccanismo bifasico della decisione in appello, alla condizione che la richiesta sia stata devoluta al giudice
con lÕatto di appello, fatta eccezione per la differente ipotesi prevista dal comma 4ter del cit. art. 598bis cod. proc. pen., ovvero quando i presupposti per lÕapplicazione delle pene sostitutive siano lÕeffetto della riforma della decisione del giudice di primo grado a seguito della irrogazione in appello di una pena non superiore a quattro anni di reclusione (che costituisce il limite di pena massimo per la conversione nelle pene sostitutive).
A fronte dellÕesplicito richiamo alla disposizione di cui allÕart. 597 cod. proc. pen. non si possono, quindi, più nutrire dubbi sulla validitˆ del limite derivante dal principio devolutivo dellÕappello e, quindi, sulla necessitˆ che, a prescindere dal caso di riforma della sentenza di primo grado che renda per la prima volta applicabili le sanzioni sostitutive, la richiesta della loro applicazione, in grado di appello, pu˜ essere avanzata, solo con l’atto di impugnazione, non essendo consentito in base alle ordinarie regole processuali in sede di conclusioni ampliare il tema devoluto alla Corte di appello con i motivi di gravame, e salve anche le regole generali che delimitano lÕammissibilitˆ dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., entro lÕambito di cognizione devoluto con lÕimpugnazione originaria.
Infatti, il comma 1bis del cit. art. 598bis, coerentemente all Õincipit Ç Fermo restando quanto previsto dallÕart. 597 È disciplina solo i tempi e le modalitˆ di formulazione del consenso da parte dellÕimputato allÕapplicazione delle pene sostitutive – e quindi personalmente o a mezzo di procura speciale rilasciata al difensore nei motivi nuovi o nelle memorie che possono essere depositate nel procedimento cartolare fino a quindici giorni prima dellÕudienza – ma non introduce alcuna deroga al principio devolutivo espressamente ribadito con il richiamo allÕart. 597.
Correlativamente il comma 4bis dellÕarticolo 598bis cod. proc. pen., con riferimento al caso di procedimento trattato in presenza delle parti, prevede che il consenso dellÕimputato possa essere espresso Òsino alla data dellÕudienzaÓ.
Ci˜ premesso, nel caso di specie, deve rilevarsi che trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di primo grado emessa prima del 30 dicembre 2022 (oltre che di un atto di appello proposto il 14 ottobre 2022, quindi, sempre prima della data di entrata in vigore della c.d. Òriforma CartabiaÓ), la richiesta di pene sostitutive deve ritenersi soggetta alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n 150/2022, e, quindi, al regime di favore che, secondo lÕorientamento prevalente, consente di formulare la richiesta anche nei termini previsti per il deposito delle conclusioni scritte, nel caso di rito c.d. cartolare, e fino alla udienza di discussione, nel caso di trattazione orale in presenza delle parti.
Sebbene, la normativa che ha modificato lÕart. 598bis cod. proc. pen. introdotta dal sopra citato d.lgs. n.31/2024 (c.d. correttivo della Òriforma CartabiaÓ), entrata in vigore il 4 aprile 2024, non contenga una disciplina transitoria con riferimento alle norme che qui rilevano, si deve ritenere che secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537, in applicazione della regola del Ò tempus regit actum Ó, assuma rilievo il tempo in cui è stata emessa la sentenza impugnata e non anche il tempo in cui è stato proposto lÕappello o è stata fissata lÕudienza per il giudizio di appello.
La introduzione di limiti allÕesercizio di facoltˆ processuali che la legge attribuisce allÕimputato deve essere regolata dalla legge vigente al momento in cui è sorto il diritto, trattandosi di modifiche legislative che ne comprimono lÕesercizio.
Ci˜ anche per i riflessi di diritto penale sostanziale, che impongono il rispetto del principio di retroattivitˆ della lex mitior , e, quindi, in coerenza con la prevalenza da riconoscere al regime processuale di maggiore favore collegato allÕintroduzione delle pene sostitutive.
Conseguentemente, anche se nel caso in esame il giudizio di appello si è svolto con la prima udienza fissata al 23 settembre 2024, ben oltre la data di entrata in vigore del nuovo testo dellÕart. 598bis cod. proc. pen., deve ritenersi applicabile la normativa transitoria sopra richiamata di cui allÕart. 95 del d.lgs. n 150/2022, in ragione del tempo in cui è stata emessa la sentenza di primo grado impugnata in appello, ovvero prima del 30 dicembre 2022.
Diversamente per le sentenze di primo grado emesse dopo questa data, troverˆ applicazione il nuovo testo dellÕart. 598bis cod. proc. pen. anche per le sentenze pronunciate prima del 4 aprile 2024, data di entrata in vigore del d.lgs. n.31/2024 (cd. Òcorrettivo CartabiaÓ), dovendosi ritenere tale disciplina non innovativa rispetto alle regole processuali che discendono dallÕart. 597 cod. proc. pen. per il carattere tassativo delle eccezioni previste al comma 5 del medesimo articolo, non oggetto di modifiche, fatte salve le differenze applicative che derivano dalla proroga della normativa emergenziale pandemica (ex art. 23bis d.l. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020) per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 in relazione ai termini per il deposito delle memorie che rilevano ai fini della formulazione del consenso da parte dellÕimputato.
Si deve per completezza solo precisare che la disciplina introdotta in tema di termini e modalitˆ per la formulazione del consenso da parte dellÕimputato non ha innovato neppure rispetto alla necessitˆ di tale presupposto che, per le pene diverse da quella pecuniaria, era previsto dallÕart. 545 -bis cod. proc. pen. con riferimento alla disciplina fissata per il giudizio di primo grado che giˆ richiedeva il consenso dellÕimputato espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
mentre ora tale condizione è stata più correttamente esplicitata nel nuovo testo del comma 3 dellÕart. 58 della l. 24 novembre 1981, n.689, come modificato dallÕart. 5 del cit. d.lgs. n.31 del 2024 (c.d. Òcorrettivo CartabiaÓ), trattandosi di un presupposto correlato alla tipologia della pena sostitutiva (semilibertˆ, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilitˆ), imprescindibile per la loro applicazione sia in primo che in secondo grado.
Nel caso in esame la richiesta di pene sostitutive risulta essere stata avanzata tempestivamente nel termine per la presentazione delle conclusioni scritte che secondo il rito pandemico Ð vigente per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 – era di giorni cinque, mentre per il rito introdotto dalla riforma Cartabia è ora fissato in giorni quindici prima dellÕudienza ex art. 598bis, comma 1, cod. proc. pen.
In conclusione, ferma lÕirrevocabilitˆ dell’affermazione di responsabilitˆ non oggetto di impugnazione, deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente allÕistanza di sostituzione della pena detentiva irrogata all’imputato con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Cos’ deciso in Roma il giorno 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME