Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4614 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4614 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 05/08/1999
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale, in sede di rinvio, NOME COGNOME COGNOME è stato ritenuto responsabile per il delitto di tentato furto e condannato alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione e 134 euro di multa, previa eliminazione delle aggravanti della violenza sulle cose e della destinazione a pubblica fede;
letto il ricorso con il quale, con unico motivo, si eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata attivazione della procedura ai sensi dell’art. 545bis cod. proc. pen. in punto di sanzioni sostitutive, non essendo stato specificamente interpellato, in merito, l’imputato;
rilevato che:
nella motivazione della sentenza la Corte di appello ha segnalato la ricorrenza di circostanze incompatibili con l’applicazione delle sanzioni sostitutive, avendo richiamato l’esistenza di precedenti penali per reati della medesima tipologia e indole di quello per il quale si procede;
a tale fine, sono state valorizzate le emergenze risultanti dal casellario giudiziale in funzione della illustrazione di un quadro soggettivo negativo;
si tratta di circostanze fattuali del tutto incompatibili con l’applicazione della sanzione sostitutiva;
ritenuto, altresì, che si verte in tema di giudizio di rinvio limitato a trattamento sanzionatorio che, nel corso dell’intero procedimento, si è mantenuto sempre al di sotto della soglia di concedibilità delle sanzioni sostitutive senza che sia mai stata sollevata la correlata questione;
conseguentemente, la stessa deve ritenersi preclusa;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella ‘determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024