Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5597 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5597 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania e previo riconoscimento della fattispecie di cui all’a comma 2 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ridotto la pena inflitta COGNOME NOME in mesi otto di reclusione e C 500,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge e vizio d motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, all’aumento per la continuazione e mancata applicazione delle sanzioni sostitutive.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Contesta il ricorrente l’eccessività del trattamento sanzionatorio per non av determinato la pena base nel minimo edittale, avendo irrogato una pena oltremodo rigorosa.
La corte territoriale ha ritenuto congrua, ex art. 133 cod.pen., la pena di mesi ot reclusione e .€ 500,00 di multa, muovendo dalla pena base di anni uno e mesi quattro e giorni 15 di reclusione in relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di d tipologia e in quantitativo non modesto, motivazione che in quanto sorretta da motivazion non manifestamente illogica non è sindacabile in questa sede. La corte territoriale correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all’ar cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt’ omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazi del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè si indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambi complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1 del 25/09/2013, COGNOME e altri, Rv. 258410).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non devoluto nei motivi di appel come risulta dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la corte territori respinto la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive in mancanza di specifica ric non potendo essere applicate d’ufficio, avendo fatto applicazione dei principi affermati d giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive bre giudice d’appello non può disporre la sostituzione “ex officio” nel caso in cui non sia formulata, nell’atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rient la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamen indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatori natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, 288792 – 01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Rv. 287820 – 01).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte a proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
COGNOME
Il Cons· COGNOME r COGNOME st.
Il Presidente