Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28638 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28638 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME IMMACOLATA nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari, in riforma della decisione del Tribunale di Trani, riqualificati i fatti di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni uno di reclusione ed euro duemila di multa, con il riconoscimento dele circostanze attenuanti generiche e con la riduzione per la scelta del rito.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata articolando tre motivi di ricorso.
Con il primo assume violazione di legge con riferimento ali mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, pur ricorrendone i presupposti a seguito della riqualificazione del fatto nella previsione meno grave. Assume che il giudice avrebbe dovuto provvedere di ufficio al riconoscimento del suddetto beneficio ai sensi dell’art.597 comma 5 cod.proc.pen. in quanto il giudice distrettuale, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva enunciato tutti gli elementi che avrebbero giustificato l’adozione del beneficio, quali il corretto comportamento dell’imputata che aveva ammesso di detenere lo stupefacente e lo aveva spontaneamente consegnato, lo scarso allarme sociale che denotava il fatto nel suo complesso, la minore gravità della fattispecie ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R., anticipando addirittura un giudizio prognostico sull’astensione della prevenuta da ulteriori reati, nella parte in cui aveva evidenziato che si era trattato del primo episodio criminoso nel settore degli stupefacenti, così da ritenerla condotta episodica ed isolata.
2.1 Con una seconda articolazione assume violazione di legge processuale in relazione al mancato avviso, a seguito di lettura del dispositivo di sentenza, della facoltà per l’imputata di accedere all’istituto delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, ai sensi dell’art.545 bis cod.proc.pen. in relazione all’art.20 bis cod.pen., trattandosi di vizio relativo all’intervento dell’imputato ai sensi dell’art.178 comma 1 lett.c) cod.proc.pen., nonché al diritto di difesa costituzionalmente garantito. Anche in relazione a tale profilo evidenzia come il giudice di appello, una volta riqualificato il fatto in termini maggiormente favorevoli nei confronti dell’imputata, avrebbe dovuto esplicitamente informarla, in virtù delle modifiche normative medio tempore intervenute, della facoltà di usufruire di tale opportunità, secondo il disposto di cui all’art.545 bis cod.proc.pen., tenuto soprattutto conto della circostanza che il giudice distrettuale non
aveva inteso sospendere condizionalmente la pena e che la riforma Cartabia era entrata in vigore nelle more del giudizio di appello, di talchè sarebbe stato necessario che l’imputata fosse resa edotta della facoltà di usufruire delle sanzioni sostitutive, come rimodulato, per condizioni di ammissione e per tipologia delle, sanzioni, dal D.Lgs. 150/2022: in vigore dal 30 dicembre 2022 applicabile, nella specie, anche al giudizio di appello in presenza di una puntuale disposizione transitoria in relazione ai processi in corso.
2.2 Con una terza articolazione deduce violazione di legge in quanto il giudice distrettuale aveva immotivatamente omesso di riconoscere all’imputata la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. pur ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla norma, e in particolare l’assenza di abitualità, la tenuità del danno e dell’offesa e, soprattutto perchè la novella legislativa sopra evidenziata (D.Lgs. n.150/2022) aveva tenuto fuori, dalle ipotesi di esclusione oggettiva del beneficio, la ipotesi autonoma di cui all’art.73 comma 5 dpr 309/90. Evidenziava in particolare come il giudice distrettuale, pure avendo valorizzato in nuce tutti i presupposti applicativi del beneficio (scarsa offensività della condotta, minimo allarme sociale, resipiscenza da parte dell’imputata, episodicità della condotta), avesse in conclusione omesso di trarne le doverose conseguenze in punto di concedibilità del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di doglianza, concernente il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena che non era stato invocato nei precedenti gradi di merito, appare condivisibile l’insegnamento del giudice di legittimità secondo cui “In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applic:azione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.” (Sez. U, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019) Rv. 275376 – 01) Nel caso di specie, l’interessata non ha formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex
art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 15930 del 19/02/2016 Ud. (dep. 18/04/2016) Rv. 266563).
2. Quanto all’applicazione delle sanzioni sostitutive, è vera la premessa del ricorso, quanto all’applicabilità nel giudizio di appello della disciplina di favore concernente la sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive secondo il paradigma declinato dall’art.545 bis cod.proc.pen., introdotto dall’art.31 comma 1 del D.Lgs. 10 Ottobre 2022 n.150 (Riforma Cartabia). Invero la disciplina transitoria dettata dall’art.95 dello stesso testo normativo prescrive che “Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio”. Nella specie il giudizio, alla data di entrata in vigore della novella normativa, era pendente dinanzi alla Corte di appello di Bari e quindi la COGNOME avrebbe potuto beneficiare della disciplina processuale più favorevole concernente le pene sostitutive.
2.1 Infondata risulta peraltro la deduzione secondo la quale la Corte di appello avrebbe dovuto assicurare una informazione all’imputata, citata a giudizio dinanzi al giudice di appello, nelle more dell’entrata in vigore della novella normativa (30 Dicembre 2022 a fronte di udienza dibattimentale fissata per il 26 aprile 2023), della facoltà di avvalersi dell’ampliato perimetro applicativo delle sanzioni sostitutive indicate dall’art.20 bis cod.pen. e della disciplina processuale indicata dall’art.545 bis cod.proc.pen. in relazione all’art.53 ss. L.689/81.
Invero, a prescindere dal fatto che la nuova normativa fosse o meno entrata in vigore prima della citazione a giudizio, non ricorre un obbligo per il giudice di appello di avvisare l’imputato della facoltà di avvalersi delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, secondo i parametri fissati dalla disciplina sopra richiamata. Sotto un primo profilo, infatti, la
disposizione di cui all’art.545 bis cod.proc.pen. è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema, sia stato devoluto nei motivi di appello (sez.6, n.46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv.285491). D’altro canto, è stato affermato dal giudice di legittimità, con argomenti pienamente condivisibili, che il giudice non deve necessariamente proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo di un potere discrezionale, sicchè l’omessa formulazione subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art.545 bis comma 1 cod.proc.pen., non determina la nullità della sentenza, risultando una implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (sez.2, n.43848 del 29/09/2023, D, Rv.285412-01).
2.2 In secondo luogo, va rilevato come la difesa dell’imputato non possa dolersi, in sede di impugnazione, del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dall’art.545 bis comma 1 cod.proc.pen., qualora il difensore nelle sue conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio da parte del giudice dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui alla suddetta disposizione (sez.2, n.43848 del 29/09/2023, D., Rv.285412-02). Invero in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello (sez.6, n. 33027 del 10/05/2023 Agostino Pasquale Rv. 285090 01). Nella specie nessuna sollecitazione al riguardo è stata avanzata dalla difesa dell’imputata nel termine assegnato per la formulazione delle conclusioni, sulla base delle regole del processo cartolare di cui all’art.23 D.L. n.137/2020, e quindi la stessa non può essere avanzata, per la prima volta’, dinanzi al giudice di legittimità.
Anche in relazione alla causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. ricorre un profilo di omessa devoluzione dinanzi al giudice di appello. A tal proposito non coglie nel senso la deduzione difensiva secondo la quale le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia avrebbero reso possibile l’applicazione del beneficio, in origine precluso, atteso che l’intera disciplina sulle esclusioni oggettive del beneficio per determinate categorie
di reati introdotta dalla Riforma Cartabia non contempla anche la esclusione della ipotesi di cui all’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90; pertanto, l’applicabilità dell’art.131 bis cod.pen. al caso in specie non rappresenta un elemento di novità, rispetto alla disciplina previgente, la quale ancorava l’applicazione della causa di non punibilità su meri riferimenti edittali del trattamento sanzionatorio previsto per ciascun reato che, nella specie, avrebbero consentito l’ammissione al beneficio in relazione al reato in oggetto. In sostanza, anche nel corso del giudizio di appello la difesa dell’imputato, che pure aveva invocato la riqualificazione del reato contestato ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90, avrebbe potuto richiedere il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. enunciandone i presupposti legittimanti, mentre vi ha provveduto per la prima volta soltanto dinanzi al giudice di legittimità, il quale non può essere investito di questioni che, presupponendo un’indagine di merito che non ha formato oggetto delle precedenti fasi del giudizio, risultano incompatibili con il giudizio di legittimità (sez.5, n.111099 del 29/01/2015, COGNOME, Rv.263271) a meno che tali presupposti non siano immediatamente rilevabili dagli atti con riferimento alle eventuali sopravvenienze (condotta susseguente al reato secondo la nuova formulazione dell’art.131 bis comma 1 cod.pen.), e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (sez.2, n.396 del 17/11/2023, COGNOME, Rv.285726); ferma restando la preclusione processuale prevista dall’art.606 comma 3 cod.proc.pen. nel caso in cui la disciplina normativa di maggiore favore sia già in vigore, come nella fattispecie, alla data di deliberazione della decisione impugnata (sez.5, n.4835 del 27/10/2021, COGNOME, Rv.282773).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2024.