Sanzioni sostitutive: quando la decisione del giudice non è contestabile in Cassazione
L’applicazione delle sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi rappresenta un tema centrale nel diritto penale, soprattutto dopo le recenti riforme. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 9728 del 2025, offre un chiarimento fondamentale sui limiti del ricorso in sede di legittimità avverso il diniego di tali misure. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione del giudice di merito sulla concessione o meno delle sanzioni alternative è un accertamento di fatto, insindacabile in Cassazione se motivato in modo non manifestamente illogico.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in appello, presentava ricorso per cassazione lamentando la mancata sostituzione della pena detentiva con misure alternative quali la semidetenzione o la libertà controllata. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse commesso una violazione di legge e un vizio di motivazione nel negare la richiesta, formulata nell’atto di appello. La difesa riteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente considerato la possibilità di applicare una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689/1981, anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022.
La Decisione della Corte sulle Sanzioni Sostitutive
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che la scelta di applicare o meno una sanzione sostitutiva rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo tipo di giudizio, che si basa sulla valutazione delle circostanze concrete e della personalità del reo, costituisce un accertamento di fatto. Come tale, non può essere oggetto di una nuova valutazione nel giudizio di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare il merito della vicenda.
I Limiti del Sindacato di Legittimità
La Corte ha specificato che il ricorso sarebbe stato ammissibile solo se la motivazione dei giudici di appello fosse stata manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto carente. In questo caso, invece, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua per giustificare il proprio diniego, facendo esplicito riferimento a elementi negativi desunti dall’art. 133 del codice penale e alla genericità della richiesta avanzata dal ricorrente.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il Collegio ha richiamato precedenti pronunce (come la n. 9708/2024 e la n. 35849/2019) che confermano come il giudizio sulla sussistenza delle condizioni per applicare le sanzioni sostitutive sia un tipico accertamento di fatto. I giudici di merito avevano correttamente adempiuto al loro obbligo motivazionale, indicando le ragioni specifiche (elementi negativi ex art. 133 c.p.) che ostacolavano la sostituzione della pena. Inoltre, la richiesta stessa, essendo stata formulata in termini ‘del tutto generici’ nell’atto di appello, non aveva fornito elementi sufficienti per una valutazione diversa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale: l’accesso alle sanzioni sostitutive non è un diritto automatico del condannato, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice di merito. Per poter contestare efficacemente un diniego in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione, ma è necessario dimostrare un vizio logico grave e palese nella motivazione del provvedimento impugnato. La genericità delle richieste e la presenza di elementi negativi a carico del reo, valutati ai sensi dell’art. 133 c.p., costituiscono ostacoli difficilmente superabili. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del ricorso.
È possibile contestare in Cassazione il rifiuto di concedere le sanzioni sostitutive?
No, non è possibile contestare nel merito la decisione. Il ricorso in Cassazione è consentito solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto carente, ma non per riesaminare i fatti e la valutazione discrezionale.
Quali elementi considera il giudice per decidere sulla concessione delle sanzioni sostitutive?
Il giudice valuta le condizioni che consentono l’applicazione delle sanzioni sostitutive basandosi su un accertamento di fatto, tenendo conto anche degli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole).
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9728 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9728 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 29/03/1969
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere i giudici di appello provveduto alla sostituzione della pena detentiva irrogata nei confronti dell’odierno ricorrente con quella della semidetenzione o della libertà controllata, non è consentito in questa sede, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, COGNOME, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276716);
che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente indicato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all’art. 133 cod. pen., le ragion del rigetto della richiesta di sostituzione (si veda pag. 5 della impugnata sentenza), peraltro proposta con l’atto di appello in termini del tutto generici;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/12/2024.