Sanzioni Sostitutive e Onere di Collaborazione: La Cassazione Chiarisce
L’applicazione delle sanzioni sostitutive rappresenta un pilastro del sistema penale moderno, mirando a un recupero del reo alternativo alla detenzione. Tuttavia, l’accesso a tali benefici non è automatico e richiede il rispetto di precisi presupposti, tra cui la possibilità per il giudice di formulare una prognosi favorevole sul futuro comportamento del condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la mancata collaborazione dell’imputato nel fornire informazioni essenziali può precludere questa valutazione e, di conseguenza, l’applicazione delle pene alternative.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello di Torino. La difesa contestava sia l’affermazione di responsabilità penale sia la decisione dei giudici di merito di non concedere alcuna delle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, che possono sostituire le pene detentive brevi.
Il Ricorso per Cassazione: Due Motivi di Doglianza
Il ricorso si articolava su due fronti principali:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Il ricorrente contestava la sua condanna, ritenendo la motivazione della Corte d’appello carente e illogica.
2. Mancata applicazione delle sanzioni sostitutive: Si lamentava il diniego delle pene alternative alla detenzione, come la semidetenzione o la libertà controllata, previste dagli artt. 53 e seguenti della legge n. 689/1981.
La Valutazione del Giudice e le Sanzioni Sostitutive
La concessione delle sanzioni sostitutive è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice, che deve formulare una prognosi favorevole ai sensi dell’art. 58 della L. 689/1981. Questo significa che il giudice deve ritenere che il condannato si asterrà dal commettere futuri reati. Per compiere tale valutazione, è indispensabile avere un quadro completo della personalità e delle condizioni di vita dell’imputato. La reticenza o il rifiuto di fornire tali informazioni crea un ostacolo insormontabile per il giudice.
La Decisione della Suprema Corte: L’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le censure sollevate dalla difesa con argomentazioni nette e precise.
La Genericità del Motivo sulla Responsabilità Penale
In primo luogo, i giudici hanno definito il motivo di ricorso relativo alla responsabilità penale come ‘del tutto generico’. Il ricorrente, infatti, non aveva mosso critiche specifiche alla motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a una contestazione vaga che non si confrontava minimamente con le ragioni esposte dai giudici di merito. Un ricorso così formulato non supera il vaglio di ammissibilità della Corte Suprema.
Il Rifiuto delle Sanzioni Sostitutive per Mancanza di Informazioni
Sul secondo punto, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’appello fosse ‘adeguatamente motivata’. I giudici di merito avevano negato le pene alternative evidenziando come l’imputato si fosse ‘volutamente sottratto dal fornire informazioni in ordine alle proprie condizioni di vita’. Questo comportamento omissivo ha impedito al collegio giudicante di effettuare la necessaria prognosi favorevole, rendendo impossibile l’applicazione di qualsiasi misura alternativa alla detenzione.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si basa su due pilastri. Da un lato, la procedura penale esige che le impugnazioni siano specifiche e puntuali, non potendosi limitare a una generica riproposizione di lamentele. Un ricorso che non dialoga con la sentenza impugnata è, per definizione, inammissibile. Dall’altro lato, si afferma il principio secondo cui l’accesso ai benefici, come le sanzioni sostitutive, non è un diritto incondizionato. L’imputato che aspira a tali misure ha un onere di collaborazione: deve mettere il giudice nelle condizioni di poter valutare positivamente la sua situazione personale e la sua propensione a non delinquere in futuro. Il silenzio o la reticenza su aspetti cruciali come le condizioni di vita vengono interpretati come un elemento ostativo a tale valutazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito: la strategia processuale non può prescindere dalla chiarezza e dalla collaborazione. Un ricorso per Cassazione deve essere formulato con precisione tecnica, attaccando specificamente i punti deboli della sentenza impugnata. Inoltre, chi intende beneficiare delle sanzioni sostitutive deve comprendere che la trasparenza sulle proprie condizioni personali è un presupposto essenziale. Il rifiuto di fornire informazioni non solo è controproducente, ma legittima il diniego delle misure alternative, come chiaramente stabilito dalla Suprema Corte.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità penale è stato respinto?
È stato giudicato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’, in quanto il ricorrente non si è confrontato in modo specifico con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la ragione principale per cui non sono state concesse le sanzioni sostitutive?
Le sanzioni sostitutive non sono state applicate perché l’imputato si è volontariamente rifiutato di fornire informazioni sulle proprie condizioni di vita. Questa mancanza di collaborazione ha impedito alla Corte di formulare la necessaria prognosi favorevole sul suo futuro comportamento, come richiesto dalla legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 125 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CURRÒ NOME, nato a Francavilla di Sicilia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio rnotivazionale e la violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità penale del ricorrente e alla mancata applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. e agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689: quanto all’affermazione di responsabilità penale, non è consentito in quanto è del tutto generico, atteso che il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata al riguardo; quanto alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine alla ragione per la quale ha ritenuto di non applicarne, evidenziando come l’imputato si fosse volutamente sottratto dal fornire informazioni in ordine alle proprie condizioni di vita, così non consentendo la formulazione di una prognosi favorevole ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.