Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10162 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10162 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato,a ROTELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 494 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive – è manifestamente infondato; la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (previa commissione di fatti illeciti, pur astrattamente compatibili con l’applicazione del beneficio, la dimestichezza delinquenziale dimostrata) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione.
Va al riguardo richiamata la pronunzia di questa Corte secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte. (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/02/2026