Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7468 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7468 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 051WY3W) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
59/ NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza c ne ha confermato la condanna per i delitti in materia di stupefacenti qualificati ai sensi del c 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non proposto con l’atto di appell comunque manifestamente infondato.
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a prop in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un p discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del disposit dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, esse investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non co la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 (dep. 2024), S., Rv. 285710).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata è stata censurata per il trattamento sanzionatorio perché non quantificato nei minimi di legge, senza tenere conto che la valutazione sulla pena è complessa spetta alla discrezionalità del giudice, che a pag. 3 ha espressamente indicato la ragione per si è discostato dai minimi di legge, dando anche atto dell’erroneo mancato aumento per la continuazione da parte del Tribunale e della personalità dell’imputato dedito all’attiv spaccio.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/01/2026