Sanzioni Sostitutive: La Cassazione Conferma il Potere Discrezionale del Giudice
L’applicazione delle sanzioni sostitutive alla detenzione breve rappresenta un punto cruciale del nostro sistema penale, orientato alla rieducazione del condannato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che guidano la decisione del giudice, sottolineando come la valutazione sulla personalità dell’imputato sia determinante e, se ben motivata, insindacabile in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro il Diniego delle Misure Alternative
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che gli aveva negato l’applicazione di una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge. La difesa sosteneva una violazione delle norme che disciplinano tali misure, recentemente riformate dal d.lgs. n. 150 del 2022. L’imputato sperava di poter beneficiare di una pena alternativa al carcere, ma i giudici di merito avevano respinto la sua richiesta.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Sanzioni Sostitutive
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito un principio fondamentale: la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per concedere le sanzioni sostitutive costituisce un “accertamento di fatto”.
L’Insindacabilità dell’Accertamento di Fatto
L’accertamento di fatto è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti giudici di merito). La Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non può entrare nel merito di tale valutazione e sostituire il proprio giudizio a quello dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la decisione sia stata presa seguendo un percorso logico-giuridico corretto e non sia, quindi, “manifestamente illogica”. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta congrua e ben argomentata.
La Valutazione della Personalità dell’Imputato
Il fulcro della decisione di diniego risiedeva nella valutazione negativa della personalità del ricorrente. I giudici di merito avevano fatto corretto riferimento ai criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale. In particolare, avevano evidenziato come l’imputato fosse gravato da numerose condanne precedenti. Questo elemento, secondo la Corte, dimostrava che il soggetto non aveva riconsiderato il disvalore sociale delle sue azioni criminali e non aveva mostrato un’attenuazione della sua pericolosità sociale. Di conseguenza, la prognosi sull’efficacia rieducativa di una misura alternativa era risultata sfavorevole.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità basandosi su consolidati principi giurisprudenziali. Ha affermato che la scelta di concedere o negare le sanzioni sostitutive è un giudizio complesso che il legislatore affida al prudente apprezzamento del giudice di merito. Quest’ultimo deve formulare un giudizio prognostico sulla futura condotta del reo. Nel caso specifico, la prognosi negativa era ampiamente giustificata dai precedenti penali e dalla personalità dell’imputato, elementi che rendevano la decisione di diniego non solo legittima, ma anche coerente con la finalità della norma.
le conclusioni
L’ordinanza conferma che l’accesso alle sanzioni sostitutive non è un diritto incondizionato. I giudici hanno il dovere di valutare attentamente la personalità del condannato e il rischio di recidiva. Una storia criminale significativa e la mancanza di segnali di ravvedimento possono legittimamente condurre al diniego delle misure alternative. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata attraverso una motivazione logica e aderente ai criteri di legge, e chiarisce che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
Può la Corte di Cassazione rivedere la decisione di un giudice di non concedere le sanzioni sostitutive?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale decisione se la motivazione del giudice non è manifestamente illogica, in quanto la valutazione delle condizioni per l’applicazione di tali misure è considerata un “accertamento di fatto” di competenza esclusiva dei giudici di merito.
Quali elementi può considerare un giudice per negare le sanzioni sostitutive?
Un giudice può basare il diniego su elementi negativi desunti ai sensi dell’art. 133 del codice penale, come plurime condanne precedenti e aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che indichino una prognosi sfavorevole sull’efficacia rieducativa delle misure e una non attenuata pericolosità sociale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 53-58 della I. n. 689 del 1981 come riformulati dal d.lgs. n. 150 del 2022 e all’art. 20 -bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 2 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, NOME, Rv. 276716);
che, nella specie, i giudici del merito, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all’art. 133 cod. pen., hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della richiesta, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla Tefficacia rieducativa delle misure sostitutive per l’odierno ricorrente ed evidenziando gli aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato come l’imputato, gravato da plurime precedenti condanne non ha dimostrato di aver rimeditato il disvalore sociale delle condotte criminose realizzate né un’attenuazione della propria pericolosità sociale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.