Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20417 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME ha impugNOME la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 16 ottobre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110 e bis cod. pen., aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Voltana tra il 29 ed il 30 luglio 2012);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, <<In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formu subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in s di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di ta disposizione» (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412) e che, comunque, «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso propor all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un pot discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenz presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva» (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412), come nel caso che occupa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1'8 maggio 2024