Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42748 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO dì PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 16/01/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 21/07/2022, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 640 cod. pen.).
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att.cod.proc.pen.
Violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché omessa in considerazione del contenuto delle conclusioni tempestivamente depositate nell’ambito del giudizio cartolare di appello, con la quali il ricorrente aveva prestato il consenso alla applicazione di sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 545-bis cod. pen., anche allegando il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che nel maggio del 2023 aveva ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare. La difesa ha richiamato la tempestività della richiesta di applicazione sanzioni sostitutive così inoltrata ed ha sottolineato come la Corte di appello abbia di fatto del tutto ignorato le conclusioni così proposte, con conseguente ricorrenza di una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è fondato, ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Occorre preliminarmente ricordare che questa Corte ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell’imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. nell’atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica (Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 02/02/2024, A. Rv. 285996-02), principio che è stato ampiamente richiamato anche in precedenza anche in relazione a procedimento d’appello affrontato con trattazione orale (Sez. 2 , n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 28601701).
Nel caso concreto dalla consultazione degli atti, e in particolare dalla intestazione della sentenza della Corte di appello di Palermo, è emerso che il
difensore nelle sue conclusioni “si riporta ai motivi di appello e, in subordine, chiede l’applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. Inoltre, nel corpo della motivazione, sono state esplicitamente richiamate le conclusioni depositate dalla difesa ed in epigrafe riportate. Ciò nonostante, il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sul punto, oggetto di devoluzione specifica e tempestiva (in considerazione dei principi appena richiamati).
7. In tal senso è bene ricordare che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha dettato una apposita disciplina transitoria il cui significato, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l’ambito applicativo della sostituzione oltre i limiti ricavabili dal mero innesto nell’ordinamento penale delle nuove “pene sostitutive”. Deve, quindi, essere così letta anche l’indicazione presente nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (in Supplemento speciale n. 5 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 245 del 19.10.2022, p. 429) secondo cui “L’applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior -una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale – e, comunque, promette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del c.d. patteggiamento in appello)”. Alla luce delle suesposte considerazioni, va confermato che anche la richiesta formulata dall’imputato nel corso dell’udienza di discussione nel giudizio di appello impone al giudice del gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative, con obbligo di delibare la richiesta anche se proposta in sede di conclusioni “cartolari” (Sez. 2 , n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01). Il Giudice di appello in sede di rinvio dovrà, dunque, valutare, nell’ambito della propria piena discrezionalità, il tema specificamente devoluto e in relazione al quale la motivazione risulta omessa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 26 settembre 2024.