Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5636 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5636 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 29/01/2025
R.G.N. 36810/2024
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive ed il rigetto nel resto del ricorso; lette le note conclusionali di replica del difensore del ricorrente, Avv. COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 aprile 2024, confermava la dichiarazione di responsabilità di COGNOME NOME per il reato di truffa.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la violazione degli artt. 20 cod. pen. 178 e seguenti, 545bis e 597 cod, proc. pen., 53, 56bis, 58 e 59legge n. 689/81; premette che con note conclusionali depositate via pec in data 4 luglio 2023 aveva chiesto la sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità e che l’udienza del 6 luglio 2023 era stata rinviata al 23 aprile 2024 per cui, con ulteriori note conclusionali depositate via pec in data 10 aprile 2024 erano state reiterate le richieste difensive, compresa quella di sostituzione della pena detentiva; la Corte di appello aveva però totalmente omesso la motivazione sul punto.
1.2 Il difensore eccepisce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 62bis , 132 e 133 cod. pen.: la Corte di appello non aveva valutato le doglianze formulate dalla difesa nell’atto di appello, con un ragionamento contraddittorio rispetto alla decisione del giudice di primo grado, che aveva inflitto all’imputato il minimo della pena, atteso l’effettivo disvalore della condotta del ricorrente.
1.Il ricorso Ł fondato quanto al primo motivo.
1.1 Infatti, l’art. 545bis cod. pen. prevede che il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella versione in vigore fino al 3 aprile 2024 era previsto che sostituzione potesse avvenire quando era stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni); la giurisprudenza di questa Corte Ł costante nel ritenere che ‘in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinchØ il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), Ł necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al piø tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame’ (Sez.2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017); il citato art. 95 prevede la possibilità che le pene sostitutive « se piø favorevoli » siano applicate anche ai procedimenti pendenti, sia in grado d’Appello sia innanzi la Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 ovvero il 30 dicembre 2022.
Sul punto, si Ł condivisibilmente chiarito da parte di Sez.6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 che non «può ritenersi che la richiesta di sostituzione, ove non formulata in sede di appello, o di motivi nuovi, sarebbe preclusa ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen. in quanto il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui ‘il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere Ł circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981’ (S.U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125), deve essere coordinato con la suindicata disciplina transitoria.
Questa, infatti, stabilisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive – in quanto piø favorevoli – ai giudizi di appello in corso all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase – introduttiva o decisoria – del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi – originari o aggiunti – del gravame. Tale interpretazione, oltre che risultare conforme al contenuto letterale della disposizione, si pone nella linea di favorire, in conformità con l’intentio legislatoris, la piø ampia applicazione delle nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti suindicati»
Ciò premesso, appare quindi fondato Ł il motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata risposta alla richiesta avanzata con le conclusioni depositate ritualmente per l’udienza cartolare di appello del 4/7/2023 (in atti) di sostituzione della pena ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 con il lavoro di pubblica utilità, allegando specifica procura speciale rilasciatagli in tal senso dall’imputato; sul punto la Corte di appello, come si evince dalla sentenza impugnata, ha omesso del tutto la motivazione e finanche la menzione di tale richiesta difensiva.
1.2 Manifestamente infondato, invece, Ł il secondo motivo di ricorso.
La Corte di appello ha infatti evidenziato i precedenti penali dell’imputato, ritenendoli propensione della persistenza dell’attitudine a delinquere (pag.2 sentenza impugnata); pertanto, poichØ, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ł giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa, Ł insindacabile in cassazione (vedi Sez.3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275509 – 03).
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’applicabilità delle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 29/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME