Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11066 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11066 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle sanzioni sostitutive.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Andria il 26 maggio 2020) alla pena di mesi 4 di arresto e euro 3.000,00 di ammenda.
NOME era stato fermato, alla data su indicata, alla guida del veicolo sprovvisto di patente di guida, perché revocata, dopo che già in data 16 giugno 2019 era stato sanzionato amministrativamente per lo stesso motivo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato , a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte motivato in ordine alla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive. Il difensore ricorda che in caso di diniego delle sostituzione della pena detentiva il giudice non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri della gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare in chiave prognostica le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa. Nel caso in esame, da un lato, la Corte nulla ha addotto in ordine alle ragioni che osterebbero a siffatta sostituzione e, dall’altro, la sussistenza di precedenti condanne a carico dell’imputato no n può essere ritenuta ex sé elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle sanzioni sostitutive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
2.L’art. 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), stabilisce al primo comma che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge е tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per
ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Si è osservato che al giudice della cognizione spetta una valutazione prognostica complessa, funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo proprie delle singole pene sostitutive e che sia idonea all’individuazione, anche qualitativa, di una pena proporzionata al delitto, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705 -01). Il giudice può ancora tenere conto dei precedenti penali dell’imputato, anche se deve valutarli non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (così, in motivazione, Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381), ovvero per giustificare la propria prognosi negativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025 Rv. 288658 -01; Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348).
3. E’ stato già affermato che la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, in quanto atto personalissimo dell’imputato non può essere fatta dal suo difensore, salvo che sia munito di procura speciale o che detta richiesta venga proposta dal difensore in presenza dell’imputato (Sez. 6, n. 300 del 22/10/2024, dep. 2025, Rv. 287415 -01). Ai sensi dell’art. 58 comma 3 legge 689/81, aggiunto dall’art. 5 d.lgs 19 marzo 2024 (c.d. correttivo Cartabia) il consenso alla applicazione delle sanzioni sostitutive deve essere formulato personalmente o a mezzo procuratore speciale.
3.1.Nel caso in esame, il giudice di primo grado, con sentenza del 13 aprile 2023, aveva rilevato l’impossibilità di valutare la richiesta di sostituzione della pena detentiva in ragione dell’assenza dell’imputato e della mancanza della procura speciale in capo al difensore. L’at to di impugnazione avverso tale sentenza era stato presentato il 28 aprile 2023 da parte del difensore dell’imputato munito di procura speciale con la quale allo stesso era stato conferito anche il potere di chiedere o acconsentire all’applicazione di pene sostitutive. Con detta impugnazione il procuratore speciale aveva anche formulato la richiesta di pena sostitutiva, così come, peraltro, riportato anche nella elencazione dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata.
4.Nel dettare la disciplina transitoria riguardante l’applicazione della normativa sopravvenuta, l’art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di pene sostitutive, prevede che le disposizioni contenute nel Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimenti
penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo. La citata disposizione transitoria deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute si applicano, alternativamente, o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta; con ciò si vuole intendere che, quando il giudizio era pendente in primo grado al momento della entrata in vigore delle disposizioni più favorevoli, era indefettibile onere dell’imputato formulare istanza volta all’applicazione delle nuove pene sostitutive ; nel corso del giudizio di appello, la richiesta da parte dell’interessato può essere presentata sotto le forme di un motivo di impugnazione, volto a contestare la decisione emessa nel primo grado di giudizio con la quale la richiesta di ammissione alle pene sostitutive, a suo tempo formulata, era stata respinta (in tal senso Sez. 2, n. 3962 del 13/01/2026 Rv. 289291 – 01 in motivazione; Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289139 -01).
Nel caso oggetto del ricorso, come detto, la richiesta era stata già avanzata in sede di giudizio di primo grado.
5.La censura con cui si evidenzia la mancata disamina da parte della Corte di appello della richiesta di applicazione delle pene sostitutive coglie, dunque, nel segno. A fronte della richiesta di pena sostitutiva formulata dall’imputato in primo grado e ribadita in sede di giudizio di secondo grado, la Corte di appello ha omesso qualsivoglia statuizione così contravvenendo all’obbligo del giudice dell’impugnazione di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, una volta che l’imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame, essendo coessenziale al principio devolutivo il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell’impugnante (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216238).
La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’applicazione o meno delle pene sostitutive, con rinvio al giudice di merito perché provveda sul punto.
Essendo il rinvio limitato alla statuizione in punto determinazione della pena, deve essere dichiarata le irrevocabilità della affermazione della penale responsabilità (in tal senso Sez.2, n. 40681 del 03/12/2025, Rv. 288983 -01 secondo cui «nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento parziale, limitato alla statuizione in punto di determinazione della pena o ad altre statuizioni accessorie, non trova applicazione la causa di improcedibilità prevista, per reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020, dall’art. 344-bis cod. proc. pen., ove, in
sede di legittimità, sia stata dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato»).
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all’applicabilità delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara l’irrevocabilità dell’affermazione della penale responsabilità.
Così è deciso, 11/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME