Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39607 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Trieste / il 18 dicembre 2023 / ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Trieste /il 26 novembre 2021, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME responsabile del reato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma, 2, lett. b, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: valore alcolemico 1,35 grammi/litro al primo accertamento e 1,40 g./I. al secondo), fatto commesso il 27 ottobre 2019, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alle pene, principale ed accessoria, stimate di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza di motivazione (tutti i motivi), e vizio d motivazione (l’ultimo motivo). ,
Fit 2.1. Con il primo motivo lamenta erronea lqt.~taziorre/.della pena per erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen.
I giudici di merito, infatti, avrebbero omesso di prendere in considerazione la condotta contemporanea e susseguente al reato, di cui, invece, occorre tenere conto ai sensi del n. 3) dell’art. 133 cod. pen.: al riguardo si . sottolinea avere l’imputato preso parte alle udienze, non avere partecipato agli incontri con l’UEPE, nella prospettiva della messa alla prova il cui percorso era stato in un primo momento approvato, per sprovvedutezza e non già per mancato ravvedimento né per disinteresse nell’occasione dell’incidente stradale tenuto una condotta di guida appropriata, essere persona che lavora onestamente, che percepisce un reddito e che è positivamente inserita nel contesto sociale e familiare.
Non avendo la Corte di appello ritenuto di valorizzare gli elementi suindicati, già offerti con l’impugnazione di merito, ad avviso del ricorrente sarebbe stata applicata in maniera erronea la disposizione dell’art. 133 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo si duole di omissione di pronunzia, per non avere la Corte di appello offerto risposta alla richiesta, avanzata il 29 novembre 2023 con “motivi nuovi di appello” (allegati al ricorso), di sostituzione della pena con la sanzioni sostitutive ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Al riguardo si fa presente essere il d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95, entrato in vigore successivamente al deposito dell’atto di appello, avvenuto il 6 aprile 2022.
2.3. Oggetto del terzo motivo è la violazione degli artt. 53, 58 e 59 della legge n. 689 del 1981, come riformulati dal d. Igs. n. 150 del 2002, e della ratio della novella, volta alla sostituzione, per quanto possibile, della detenzione in
carcere con misure alternative (“decarcerizzazione”, p. 13 del ricorso), per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva sulla base delle due condanne in giudicato dell’imputato, con particolare riguardo al precedente specifico, mentre «il legislatore ha stabilito, quali condizioni ostative, circostanze che appaiono del tutto indipendenti dalla negativa personalità desumibile dai precedenti penali così che le sanzioni oggi introdotte dall’art. 20bis c.p. sono concedibili anche ai recidivi reiterati» (così alla p. 13 del ricorso).
2.4. Infine, con l’ultimo motivo denuncia la omissione e, comunque, il difetto di motivazione quanto alla non applicazione delle misure sostitutive in considerazione dei precedenti penali dell’imputato: e ciò in violazione – si assume – del principio di diritto fissato da Sez. 6, n. 40433 del 19/03/2023, COGNOME NOME, Rv. 285295, secondo cui «In tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, legge novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, m correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono».
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. inella requisitoria scritta del 15 luglio 20247ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il reato contestato si prescriverà non prima del 27 ottobre 2024 (infatti: 27 ottobre 2019 + 5 anni), il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Il primo motivo, con cui si deduce l’errata applicazione dell’ad: 133 cod. pen., si risolve, in realtà, nella mera reiterazione del contenuto dell’atto d appello (materialmente allegato al ricorso) al quale la sentenza impugnata ha già offerto (alle pp. 2-4) risposta che non appare manifestamente illogica o contraddittoria, essendo incentrata sulla gravità in concreto del fatto e sulla esistenza di un precedente penale specifico, prendendo comunque in considerazione, sia pure per disattenderli, gli argomenti difensivi.
Quanto al secondo, terzo e quarto motivo, con cui si lamenta omissione di pronunzia, per non avere la Corte di appello offerto risposta alla richiesta, che era stata avanzata il 29 novembre 2023 con “motivi nuovi di appello”, di applicazione della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, e, comunque, si denunzia la mancata applicazione nel caso di specie delle sanzioni sostitutive di cui alla legge n. 689 del 1981, si rinviene, in realtà, risposta sufficiente alle p 4-5 della sentenza impugnata, ove i giudici di merito hanno precisato che l’imputato aveva già in precedenza beneficiato della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ma che era ricaduto neltota’ stesso reato, così giustificando la prognosi sfavorevole operata.
4.Consegue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi di diritto già reiteratamente affermati dalla RAGIONE_SOCIALE e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna processuali. il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso il 17/09/2024.