Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19626 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19626 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 30/11/1956 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
62e
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione impugnata, la Corte d’Appello di Napoli, ai sensi dell’art. 59 proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME secondo l’accordo delle parti, confermando la sua condanna per il delitto di furto in privata dimora aggravato dall sulle cose, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva contestata.
Avverso il provvedimento d’appello ha proposto ricorso l’imputato, tramite i dif fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in ordine alla applicazione degli istituti di giustizia riparativa ed eccepisce, altresì, vizio di mot al riguardo.
La difesa rappresenta che, in considerazione dell’età del ricorrente e della non gravità del fatto, avrebbe potuto applicarsi l’art. 545-bis cod. proc. pen., me d’Appello non ha preso neppure in considerazione tale possibilità normativa, così da ad un vizio radicale della motivazione.
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto l’inammiss ricorso con requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come noto, il disposto dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede, per condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l’obbligo per il giudice di alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è inammissibile il ricorso per c avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell’art. 545-bis, comma 1 pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva n quattro anni, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e s applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale soltanto, a seguito della lettura l’imputato conosce l’entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua s laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di c 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 a condizione che tale sostitu stata oggetto dell’accordo (Sez. 6, ord. n. 30767 del 28/4/2023, COGNOME, Rv. 2849 2, n. 50010 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285690 – 01).
Tale orientamento, qui condiviso, indica chiaramente che la richiesta di pena sosti essere avanzata anche nell’ambito delle procedure a pena concordata tra le parti, che essa faccia parte dell’accordo.
Sebbene l’opzione sia stata declinata con riguardo all’ipotesi del patteggiamento cod. proc. pen. (oltre alle sentenze già citate poco sopra, cfr. anche Sez. 4, 9/5/2023, COGNOME, Rv. 284925), si tratta di un orientamento estensibile anche al c in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 8396 del 4/2/2025, Sant 287579 – 01), viste le analoghe ragioni di ordine sistematico che ne costituiscono fon
Ed infatti, esso appare coerente con il diverso meccanismo di determinazi trattamento sanzionatorio nel rito ordinario e in quello del patteggiamento o, a concordato in appello.
Nel primo caso, infatti, solo a seguito della lettura del dispositivo, l’imputato p l’entità della pena e valutare se acconsentire o meno alla sua sostituzione con una p da quella pecuniaria (art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.), mentre, per patteggiamento o di concordato in appello, la logica è palesemente inversa: l conoscono la pena detentiva che sarà applicata e, anzi, la promuovono sottoponend valutazione del giudice.
Ecco perchè è il legislatore stesso a richiedere che la sua sostituzione sia gi patto processuale, sia per il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., a seguito de introdotte al comma 1 della citata disposizione (ed all’art. 448, comma 1-bis) da ottobre 2022, n. 150, sia anche per il concordato in appello, tenuto conto della recen degli artt. 599-bis, comma 1, e 598-bis cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 31 del 2024.
La novella del 2024, in particolare, per quanto maggiormente rileva in questa aggiunto, alle due disposizioni richiamate, indicazioni relative alla possibilità di c concordato sulla pena, anche la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all’art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, nel termine di quindici giorni prima (così il comma 1 dell’art. 599-bis cod. proc. pen. riformulato e il comma 1-bis inserito nell’art. 598-bis cod. proc. pen.).
La soluzione adottata dal legislatore è in linea con quella introdotta dal d. Ig 2022, n. 150 per il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come si è già chiarito ancor più come esatta, ora che il primo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen. è stato anch’esso, ad opera del richiamato d.lgs. n. 31 del 2024, e stabilisce un passaggio autonomo da parte del giudice per la sostituzione della pena senza consultazione d sussistendo i presupposti della sostituzione (con indebolimento dell’originario m bifasico e del coinvolgimento delle parti, previsto dal d.lgs. n. 150 del 2022): procedimento che, per come oggi prioritariamente congegnato, stride con la logica patti nelle procedure a pena concordata tra le parti e sottesa all’art. 599-bis cod. proc.
Può aggiungersi che l’applicazione dell’art. 545-bis attiene ad una valutazio contestualmente o all’esito della condanna e della determinazione della dosimetria sanz
sicchè ammetterne la possibilità vorrebbe dire consentire che il contenuto negoziale intervenuto tra le parti sulla pena possa essere superato da una determinazione su concordato che, per quanto eventualmente coinvolga l’imputato, esula dalla sfera volontà pattizia, necessariamente espressa in un momento antecedente a quello della d del giudice.
In sintesi, per il giudizio ordinario e per i procedimenti a pena concordata legislatore che, oggi, prevede due strade diverse per l’applicazione delle sanzioni so
2.1. Del resto, ulteriore conferma dell’inapplicabilità della disposizione di cui al dell’art. 545-bis cod. proc. pen. si ritrova nella regolamentazione prevista per l’ipotesi in necessario un differimento dell’udienza di definizione del giudizio d’appello, in caso di concordato sulla pena e di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitut
L’art. 599-bis, comma 1, ultima parte, rinvia, infatti, all’applicazione dell’art proc. pen., che, al comma 1-bis, prevede – parallelamente a quanto stabilito per patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr. l’art. 448, comma 1-bis, cod. proc. quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente necessità di rinviare ad una apposita udienza (non oltre i sessanta giorni), si appl disposizioni contenute nel secondo comma dell’art. 545-bis, cod. proc. pen., relat procedimento finalizzato ad individuare la pena sostitutiva ed il suo contenuto.
Il citato art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. non richiama il primo comma dell’ar 545-bis cod. proc. pen., in cui, viceversa, si prevede o la statuizione unilaterale sia pur soltanto eventualmente, oramai, nel caso in cui il giudice non possa autonomamente sussistendone i presupposti – la sequenza processuale connotata dalla del dispositivo e dal successivo dialogo tra le parti con acquisizione del consen dell’imputato, in vista della sostituzione.
2.2. All’esito dell’analisi condotta, deve essere ribadito che la richiesta di sost pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell’ambito di p pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall’art 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell’accordo (Sez. 2, n. 8396 del Santonocito, Rv. 287579 – 01).
Parallelamente, va affermato che, al concordato in appello ex art. 599-bis cod. p così come al patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. proponibile in primo grad applica la disposizione di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto ottobre 2022, n. 150 e modificato dallo stesso d.lgs. n. 31 del 2024, trattandosi di n per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordina
Nel caso di specie, la modifica alla procedura di concordato in appello attinente sostitutive, introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024, era vigente al momento della concordato in appello avanzata dal ricorrente e, pure, non è stata tenuta in formulazione dell’istanza stessa (la modifica normativa è entrata in vigore il 04/
data del concordato in appello è il 4.6.2024): nessuna manifestazione di volontà r sostituzione della pena detentiva è stata espressa nell’ipotesi pattizia.
Per sopperire a tale mancata manifestazione di volontà pattizia, l’imputato, d’
non può invocare l’applicabilità dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., che è no soltanto per il giudizio ordinario e non per i procedimenti ex art. 599-bis cod. p
quindi può dolersi di vizi di motivazione afferenti alla sua mancata considerazione.
3. Deve concludersi, pertanto – ed a prescindere dalla considerazione del se la q
(rectius proposta nel ricorso attenga o meno al motivo sul trattamento sanzionatorio
sulla pena oggetto di concordato), unica ragione di appello cui non si è rinunciato e, quindi,
sede di legittimità (sull’orientamento consolidato che limita ai motivi non rinunciati della Cassazione cfr. Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5,
del 19/3/2018, COGNOME, Rv. 272853) -, per l’infondatezza del ricorso, stante l’ina della procedura prevista dall’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., al caso di s
viene in gioco una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Dunque, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 febbraio 2025.