Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35584 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35584 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 10 marzo 2025, a seguito della rinuncia a di appello limitata al giudizio di responsabilità e alla qualificazione giuridica, ha confer la decisione del G.I.P. presso il Tribunale di Bari del 9 luglio 2024, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti e rideterminando la pena in anni tre di reclusion settecento di multa per COGNOME NOME e in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro mil per COGNOME NOME, per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei ri difensori di fiducia. COGNOME NOME deduce violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) pen. con riferimento al vizio di motivazione sul giudizio di equivalenza delle attenuanti sul diniego della sanzione sostitutiva. COGNOME NOME lamenta violazione dell’art. 606 co e) cod. proc. pen. con riferimento al vizio di motivazione sul diniego della sanzione sostit
3. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili.
Quanto al primo ricorrente, sul giudizio di equivalenza, la Corte territoriale ha corr osservato che la rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità penale non al giudice di valorizzare gli elementi fattuali emergenti dal processo ai fini del comparazione ex art. 69 cod. pen. Il principio di cui all’art. 597 cod. proc. pen. non impe al giudice di considerare i fatti accertati per finalità diverse dalla determinazione della r Il bilanciamento operato, che ha valorizzato tanto la resipiscenza manifestata quanto la g fatto e l’intensità del dolo, appare immune da vizi logici.
In ordine alla residua censura, si premette che in tema di pene sostitutive di pene brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 può argomentare la prognosi negativa facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di c degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348).
Nel caso in esame, quanto al diniego della sanzione sostitutiva per COGNOME, la Corte te ha fornito motivazione congrua richiamando la precedente condanna per analogo delitto di f appartamento con sentenza del 24 settembre 2020, divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2022, quale il Tribunale di Sorveglianza di Bari aveva ammesso l’imputato alla misura alte dell’affidamento in prova al servizio sociale, in corso al momento di consumazione del nuovo posto in essere il 5 maggio 2023; inoltre, dopo essere stato condannato per tentato furto
in abitazione nel 2020 e nel 2021, era stato sorpreso il 16 maggio 2023 nel possesso ingiust arnesi atti allo scasso unitamente a tre telefoni cellulari, e il 6 giugno 2023 risult maniera ingiustificata dal controllo domiciliare eseguito alle 23:40 dai Carabinieri di Bari.
Per COGNOMECOGNOME la Corte d’Appello ha parimenti fornito adeguata motivazione evidenzian l’alta professionalità dimostrata unitamente all’assenza di qualsiasi segno di conseguente alle condanne già riportate; in particolare, è stato sottolineato che il Pis essere stato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5 DPR n. 309/1990 (fatto co 7.10.2017, cfr. iscrizione n. 1 del certificato del casellario giudiziale), era stato c tentato furto aggravato in abitazione (fatto del 26.2.2020) con sentenza passata in g 19.11.2021 (iscrizione n. 2). E’ stato logicamente ritenuto che la pregressa condotta crim la sua omogeneità e per la vicinanza temporale rispetto al fatto per cui si procede, sia i una perdurante inclinazione al delitto e il nuovo reato – della stessa specie del precede segnare un ‘salto di qualità’ da parte del prevenuto, che ha portato ora a termine il furt bis cod.pen., a suo tempo rimasto allo stadio del tentativo (come ha ben evidenziato il prim nella sentenza impugnata). La capacità delinquenziale è così da ritenersi sicuramente aumen il nuovo reato è manifestazione di maggiore pericolosità.
La prognosi negativa formulata dalla Corte distrettuale appare pertanto immune da pro illogicità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza d nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al v della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025