Sanzioni Sostitutive: Non un Diritto Automatico ma una Valutazione Discrezionale del Giudice
L’applicazione delle sanzioni sostitutive alla detenzione è uno degli argomenti più dibattuti nel diritto penale, poiché tocca il delicato equilibrio tra la necessità di punire un reato e l’obiettivo di rieducazione del condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali su questo tema, ribadendo un principio fondamentale: la sostituzione della pena non è un diritto automatico per chi ne ha i requisiti, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice di merito. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
La Vicenda Processuale: dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per un reato legato agli stupefacenti, riqualificato come fatto di lieve entità. La sentenza, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, prevedeva una pena detentiva. La difesa dell’imputato, tuttavia, ha deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione meno afflittiva, come la libertà controllata. I motivi del ricorso si basavano sulla presunta violazione di legge e su un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito, che non avrebbero accolto la richiesta di applicare le pene alternative previste dalla legge.
Il Principio di Diritto: la Discrezionalità nelle Sanzioni Sostitutive
Il cuore della questione ruota attorno all’interpretazione delle norme che regolano le sanzioni sostitutive, in particolare la Legge n. 689/1981, recentemente oggetto di una riforma organica con il D.Lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta “Riforma Cartabia”). La Corte di Cassazione chiarisce che l’applicazione di queste misure alternative non consegue automaticamente alla sola presenza dei presupposti legali. Al contrario, essa è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice.
Questo potere discrezionale deve essere esercitato tenendo conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Il giudice deve formulare un giudizio prognostico sulla meritevolezza dell’imputato a ottenere il beneficio, verificando se le pene sostitutive siano più idonee alla sua rieducazione e se possano prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati. La pena detentiva non può essere sostituita, infatti, se vi sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non verranno rispettate dal condannato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. In primo luogo, ha osservato che i motivi presentati erano una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte con argomentazioni adeguate dalla Corte d’Appello.
In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno evidenziato due profili di inammissibilità specifici:
1. La sanzione richiesta (libertà controllata) non è più prevista dall’ordinamento a seguito della recente riforma.
2. La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva è un atto personalissimo dell’imputato, che può essere compiuto dal difensore solo se munito di procura speciale o in presenza del suo assistito, condizioni non verificate nel caso di specie.
Infine, e questo è il punto centrale, la Corte ha affermato che il suo controllo sulla decisione del giudice di merito è limitato. Non può entrare nel merito della scelta, ma deve solo verificare che la motivazione fornita sia logica, congrua e non contraddittoria. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo esauriente le ragioni per cui riteneva che l’imputato non avrebbe adempiuto alle prescrizioni, formulando una prognosi negativa basata su elementi concreti. Questa motivazione è stata giudicata immune da censure, rendendo il ricorso infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione rafforza un principio cardine del nostro sistema sanzionatorio: le sanzioni sostitutive non sono una scorciatoia o un diritto acquisito, ma uno strumento finalizzato alla rieducazione, la cui concessione dipende da un’attenta e ponderata valutazione del giudice. La decisione sottolinea l’importanza della prognosi sulla futura condotta del condannato e sulla sua affidabilità nel rispettare le prescrizioni. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la richiesta di pene alternative deve essere supportata da elementi concreti che dimostrino la meritevolezza del condannato e la sua idoneità a un percorso di reinserimento sociale, senza limitarsi a invocare la sola esistenza dei presupposti formali previsti dalla legge.
L’applicazione delle sanzioni sostitutive è un diritto automatico per il condannato?
No, l’applicazione delle sanzioni sostitutive non è automatica. È una decisione discrezionale del giudice, che valuta la meritevolezza del condannato e se la misura alternativa sia più idonea alla sua rieducazione e a prevenire futuri reati.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi erano ripetitivi di quelli già respinti in appello, la sanzione richiesta non era più prevista dalla legge, e la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e sufficiente per negare il beneficio, basata su una prognosi negativa riguardo all’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare la decisione di non concedere le sanzioni sostitutive?
La Corte di Cassazione non riesamina nel merito la scelta del giudice, ma si limita a un controllo di legittimità. Verifica cioè se la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, logica e priva di vizi giuridici, senza sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30136 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna, resa all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Monza che ha riqualificato il reato contestato in quello di cui all’art. 7:3, comma 5 ottobre 1990, n. 309 (in Monza, il 13/06/2020).
Considerato che l’applicazione delle sanzioni sostitutive – rispetto alle quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto una riforma organica della Legge 24 novembre 1981 n.689, ridisegnandone anche il quadro generale – non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerle. E ciò in base all’esplicit disposto dell’art. 58 L. 689/1981 secondo cui “Il giudice, nei limiti fissa dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codi penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 56 Legge 24 novembre 1981, n. 689, per l’omessa sostituzione della pena in libertà controllata; violazione di legg e vizio di motivazione in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen. e ag artt. 58 ss. Legge 689/1981) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 14 sent. app.), c supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente no articola alcuno specifico confronto. La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che la sanzione sostitutiva della libertà controllata, invocata dalla difesa, non è più prevista dal vigent ordinamento in ragione della riforma operata dal d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150; ha altresì fatto buon governo del pacifico principio di diritto mente del quale la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, in quanto atto personalissimo dell’imputato, non può essere fatta dal suo difensore, salvo che questi sia munito di procura speciale o che detta richiesta venga proposta dal difensore in presenza dell’imputato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato (…)”.
Ritenuto che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del Giudice di merito, di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva, deve fermarsi – secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio – alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di fondati motivi ostativi alla invocat sostituzione della pena inflitta. Nel caso di specie, la sentenza impugnata offre una motivazione immune da censure, richiamando i motivi che l’hanno indotta a pronosticare che le prescrizioni non saranno adempiute dall’imputato (p. 14);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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