Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14457 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FOLIGNO il 03/10/1990
avverso la sentenza del 17/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 ss. cod. proc. pen., il Gip del Tribunale di Spoleto disponeva nei confronti di NOME NOME COGNOME su richiesta dell’imputata con il consenso del pubblico ministero, l’applicazione della pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 3334,00 di multa in relazione ai reati ascritti, avvinti sotto il vincolo della continuazione, riqualificati ai sensi dell’art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90.
Ha proposto ricorso l’imputata, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge ai sensi dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. in ordine all’omesso avviso della possibilità di richiedere l’applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 L. 689/81 e/o art. 73, co. 5 bis, D.P.R. 309/90, previsto dall’art. 545 bis cod. proc. pen.
2.1. Assume la ricorrente che di tale facoltà non aveva potuto avvalersi al momento dell’accordo per la momentanea indisponibilità di un domicilio per la richiesta di detenzione domiciliare nonchè di un Ente presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità; tuttavia, nelle more del procedimento e prima dell’udienza fissata per la decisione, avendo reperito la disponibilità di un alloggio e di un Ente presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità, aveva documentato e trasmesso la relativa richiesta cui, però, non seguiva il consenso del Pm. Deduce pertanto che, secondo il tenore letterale dell’art. 53 L.689/1981, il giudice, nel pronunciare la sentenza di applicazione della pena su richiesta, può provvedere alla sostituzione della pena: dunque, il potere del giudice avrebbe potuto essere esercitato anche d’ufficio ed in mancanza di espresso consenso del Pm.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
E’ stato ripetutamente statuito da questa Corte di legittimità che II disposto dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l’obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento GLYPH che GLYPH conduce GLYPH alla GLYPH definizione GLYPH del GLYPH giudizio
con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 2 – n. 50010 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285690 – 01;Sez. 4 -, n. 32357 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284925 – 01). In quest’ultima pronuncia si è rilevato testualmente che “sotto il profilo processuale va osservato come la collocazione della disposizione di cui all’art.545 bis cod.proc.pen. all’interno del libro VII dedicato al giudizio ordinario e al capo III relativo agli atti successivi alla deliberazione, costituisce una prima ragione, di carattere generale, normativo e sistematico, secondo il quale l’avviso cui è tenuto il giudice alle parti, dopo la lettura del dispositivo, ai sensi dell’art.545 bis cod.proc.pen. attenga esclusivamente al giudizio ordinario, come peraltro è confermato dai riferimenti testuali contenuti nella disposizione, alla “lettura del dispositivo” e “sentito il PM”, attività che presuppongono la presenza 2 obbligatoria di alcune parti processuali, laddove alla udienza fissata per i provvedimenti di cui all’art.448 cod.proc.pen. la presenza delle parti è soltanto eventuale (art.447 comma 2 cod.proc.pen.)”.
Ciò chiarito deve rilevarsi che la scelta e la determinazione della pena concordata, e quindi della corrispondente sanzione sostitutiva, sono rimesse, pure sottoposte ai limiti ed ai controlli previsti dalla legge, alla disponibilità delle parti, che la esercitano nelle forme indicate dagli ar11 – 446 e 447 cod.proc.pen. secondo uno schema che precede, di regola, la udienza deputata alla decisione sulla richiesta congiunta o cui accede il consenso del PM. In particolare l’art.447 comma 1 secondo periodo cod.proc.pen. stabilisce che “nel decreto di fissazione della udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa” e contiene un implicito riferimento alla facoltà per l’indagato di accedere agli strumenti potenziati delle pene sostitutive. Inoltre l’art.448 comma 1 bis cod.proc.pen., anch’esso introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 con l’art.25, prevede espressamente che l’accordo possa riguardare l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’art.53 della legge 689/81 e, nel caso in cui le parti si accordino su una misura sostitutiva, il giudice è tenuto ad esercitare i poteri officiosi previsti dall’art.545 bis comma 2 cod.proc.pen. al fine “di potere decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni
relative”.La giurisprudenza di legittimità, già in epoca risalente, ha riconosciuto che, in tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta, e non alternativa, a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l’obbligo, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora la sostituzion non sia applicabile (sez.4, n.18136 del 10/04/2012, COGNOME, Rv.253770-01; sez.6, n.17198 del 18/04/2007, COGNOME, Rv.23645401, da ultimo Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961 – 01).
Conclusivamente, sia sulla base alla disciplina normativa previgente, sia sulla base della disciplina attuale, che ha incentivato l’applicazione di una pena sostitutiva tanto in relazione alla durata della pena detentiva da sostituire (elevata a quattro anni), quanto in relazione alla previsione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di pena detentiva non superiore a tre anni, è rimessa alla disponibilità delle parti la determinazione dei parametri edittali da sottoporre al vaglio dell’autorità giudiziaria. Ciò vale per pena la detentiva, ma anche per la misura della sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi, sulla base degli indici di ragguaglio indicati dalla legge, fermi i controlli d ammissibilità della misura alternativa concordata, comunque rimessi al giudice quale condizione per la ratifica del patto, da svolgersi nelle forme di cui all’art.545 bis comma 2 cod.proc.pen. ( espressamente richiamato dall’art.448 comma 1 bis 4 cod.proc.pen.). Il giudice rimane dunque vincolato per i punti concordati rientranti nella disponibilità delle parti (sez.2, n.1934 del 18/12/2015, COGNOME e altro, Rv. 265823.01; sez.5, n.1154, del 23/03/2014, Defina, Rv.258819).
Tanto premesso sulle linee generali dell’istituto, va rilevato che emerge dalla lettura della sentenza che la difesa ha chiesto l’applicazione dell’originario accordo concluso con la Procura, che non prevedeva la sostituzione della pena. Il giudice ha dunque disposto in conformità alla richiesta delle parti avanzata all’udienza, applicando la pena così come concordata, senza alcuna richiesta di sostituzione. Conseguentemente, non è rilevabile alcuna delle ipotesi di cui all’art. 448 bis cod. proc. pen., non ravvisandosi nessun difetto di
6.
correlazione tra richiesta e sentenza né vizio di violazione della volontà
dell’imputato.
Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e edella somma di euro tremila in favore della
cassa delle ammende.
Roma, 25 marzo 2025