Sanzioni Sostitutive e Precedenti Penali: Quando il Giudice Può Dire No
Con la recente riforma, le sanzioni sostitutive sono diventate un’opzione fondamentale per pene detentive brevi, con l’obiettivo di favorire la rieducazione e ridurre il sovraffollamento carcerario. Tuttavia, l’accesso a queste misure non è automatico. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la presenza di precedenti penali può giocare un ruolo decisivo nella valutazione del giudice, portando al rigetto della richiesta. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato a una pena detentiva breve che, tramite il suo legale, ha presentato istanza per ottenere la sostituzione della pena con una sanzione alternativa, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2022. Il Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta. La motivazione del rigetto si fondava essenzialmente sui precedenti penali del richiedente, ritenuti indicatori di una personalità non incline a rispettare le prescrizioni di una misura alternativa e, quindi, non idonea a un percorso rieducativo al di fuori del carcere. Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte sulle Sanzioni Sostitutive
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11527 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la valutazione del giudice dell’esecuzione sulla concessione delle sanzioni sostitutive è un accertamento di fatto, ampiamente discrezionale. Tale valutazione, se motivata in modo logico e coerente con i criteri di legge, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Nel caso di specie, il ricorso è stato considerato un tentativo di rimettere in discussione il merito della decisione, cosa non permessa davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni: La Discrezionalità del Giudice e il Peso dei Precedenti
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione del potere discrezionale del giudice. La Corte ha spiegato che, una volta verificate le condizioni formali per l’applicazione delle sanzioni sostitutive (come il limite di pena e l’assenza di reati ostativi), il giudice deve compiere una valutazione più approfondita.
Utilizzando i criteri dell’articolo 133 del codice penale, il magistrato valuta la “capacità a delinquere” del condannato. In questo contesto, i precedenti penali non sono un ostacolo automatico, ma diventano elementi concreti su cui basare un giudizio prognostico. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato come i due precedenti specifici del ricorrente indicassero una propensione a delinquere tale da far ritenere inadeguate le misure alternative. Il giudice aveva concluso che sussistevano “fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.
La Cassazione ha ritenuto questa motivazione “sintetica, ma adeguata”, poiché ancorata a elementi concreti (i precedenti) e ai criteri normativi (art. 133 c.p.). Il ricorso, al contrario, si limitava a contestare questa valutazione senza fornire elementi nuovi o evidenziare un’illogicità manifesta nel ragionamento del giudice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere le sanzioni sostitutive non basta rientrare nei limiti di pena previsti dalla legge. È necessaria una valutazione positiva da parte del giudice sulla personalità del condannato e sulle sue prospettive di rieducazione. I precedenti penali, soprattutto se specifici e recenti, possono costituire un valido motivo di rigetto se il giudice li collega, con una motivazione logica, a un giudizio negativo sulla futura condotta del soggetto. Per gli avvocati, ciò significa che l’istanza di sostituzione della pena deve essere supportata da elementi concreti che dimostrino un percorso di ravvedimento e l’affidabilità del proprio assistito, al fine di superare la valutazione discrezionale del giudice.
È sufficiente che la pena sia breve per ottenere automaticamente le sanzioni sostitutive?
No, non è sufficiente. Oltre a verificare i requisiti formali come la durata della pena, il giudice deve compiere una valutazione discrezionale sull’idoneità della misura a rieducare il condannato e a prevenire la commissione di nuovi reati.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle sanzioni sostitutive?
Sì. Se il giudice, basandosi sui precedenti penali specifici del condannato, ritiene che questi indichino una capacità a delinquere e un fondato motivo per credere che le prescrizioni non verrebbero rispettate, può legittimamente negare la sostituzione della pena.
La Corte di Cassazione può riesaminare nel merito la decisione del giudice di negare le sanzioni sostitutive?
No. La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità, non di merito. Può annullare la decisione solo se la motivazione del giudice è assente, contraddittoria o manifestamente illogica, ma non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11527 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MISTRETTA NOME nato a PARTANNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del TRIBUNALE di SCIACCA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Sciacca, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alla sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva ai sensi del d. Igs. n. 150 del 2022;
rilevato che – verificate le “precondizioni” costituite dal limite edittale e dall’assenza dei requisiti preclusivi in assoluto (ossia una condanna per reato di cui all’art. 4-bis) giudice decide, nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, con discrezionalità disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati» e che, non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»;
preso atto che “in tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53 I. n. 689 del 1981, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico” (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 – 01);
rilevato che – a fronte della sintetica, ma adeguata motivazione del Giudice dell’esecuzione, saldamente ancorata ai criteri del 133 cod. pen., siccome richiamante i due precedenti penali specifici, dunque incidenti sulla capacità a delinquere – il ricorso si pone in un’ottica di mera confutazione della motivazione de qua, senza tuttavia fornire elementi eventualmente negletti dal Giudice dell’esecuzione suscettibili di condurre ad un diverso esito della istanza;
rilevata, quindi, l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presideneh