Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48894 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48894 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con le sentenze del 24 novembre 2008, del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, nonché del 19 gennaio 2020, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, rigettando le richieste avanzate dalla difesa, di conversione della pena da espiare in una delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. e 53 d. Igs. n. 689 del 1981.
Considerato che il motivo unico dedotto a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (erronea applicazione dell’art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022, vizio di motivazione) con prospettazione, in via subordinata, della questione di incostituzionalità dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, in relazione agli artt. 24 e 27 Cost. nella parte in cui non consente l’applicabilità delle sanzioni sostitutive anche per le pene da espiare per effetto della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, propone censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, disattese con argomenti ineccepibili dal medesimo giudice e che si appalesano, comunque, riproduttive di profili di censura manifestamente infondati, in quanto prospettano enunciati ermeneutici in contrasto la giurisprudenza di legittimità.
Rilevato che è noto al Collegio il consolidato orientamento di questa Corte, anche nel suo più autorevole Consesso, per cui le già sanzioni sostitutive, oggi pene, previste dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pen sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita, sicché le disposizioni che le contemplano natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, cod. pen., che prescrive l’applicazione della norma più favorevole per l’imputato (Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, COGNOME, Rv. 202870 – 01; nello stesso senso, Sez. F, n. 32799 del 17/08/2011, COGNOME, Rv. 251007 – 01; mass. conf. n. 574 del 1995, Rv. 203790 – 01; n. 12732 del 1995 Rv. 203349 – 01). GLYPH
Rilevato, però, anche quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale formulata in via subordinata, che la questione proposta non è rilevante, in ( () quanto la disciplina di cui all’art. 20-bis cod. pen., introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022 è entrata in vigore, in forza del d. I. n. 162 del 2022 come convertito, in data 31 dicembre 2022 e, dunque, non si ravvisa alcuna disparità di trattamento rispetto al condannato che non ha potuto chiedere, in sede di
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cognizione, l’applicazione della normativa di cui al d. Igs. n. 150 citato, tenuto conto che la disciplina transitoria del d. Igs. n. 150 del 2022 (art. 95) limita espressamente la retroazione in bonam partem delle disposizioni sulle pene sostitutive, ai procedimenti pendenti in grado di appello e a quelli pendenti dinnanzi alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore dello stesso decreto, consentendo al condannato, soltanto in tale ultimo caso, di presentare istanza al giudice dell’esecuzione entro il termine di trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza.
Ritenuto, invero, che le pene sostitutive vanno, di regola, applicate in sede di cognizione e che la scelta di limitare l’applicazione delle nuove disposizioni a quei casi nei quali, al momento di entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, fosse pendente il giudizio di cognizione, anche se soltanto di legittimità, è del tutto ragionevole tenuto conto che si tratta di sanzioni sostitutive delle pene edittali che, in quanto tali, non possono che essere applicate soltanto dal giudice della cognizione e sino a quando la cognizione non si è conclusa, attribuendo un potere provvedimentale al giudice dell’esecuzione assolutamente residuale, come risposta necessitata, solo con la finalità di regolare i casi in cui il procedimento di cognizione penda, quanto meno in grado di legittimità, al momento di entrata in vigore della legge, non potendo darsi competenze di merito alla Corte di cassazione e non potendo ipotizzarsi, proprio per la natura delle sanzioni sostitutive, un’applicazione generalizzata di queste al giudice dell’esecuzione (in questo senso, Sez. 1, n. 42150-23 del 16/05/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 34513-23, del 3/07/2023, COGNOME, non mass; Sez. 1, n. 36885-23, del 4/07/2023, COGNOME, non mass.).
Considerato, quanto alla peculiare condizione in cui si trova, nel caso al vaglio, il ricorrente – cioè quella di aver subito la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, per effetto di procedimento di esecuzione attivato dalla parte pubblica – che questa non può essere assimilata, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, alla posizione del condannato nei gradi di merito nei confronti del quale pende ancora il giudizio di cognizione, quanto meno in sede di legittimità, pur nel silenzio della legge.
Rilevato, infatti, che, come notato dal Giudice dell’esecuzione nel provvedimento censurato, la – diversa – situazione soggettiva del ricorrente è scaturita dall’esecuzione di condotte ulteriori, integranti reato, poste in essere dal condannato, in grado, a loro volta, peraltro, di incidere sull’astratta applicabilità delle pene sostitutive, pur come modificate e che, comunque, si invoca, genericamente, l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, rispetto all’esecuzione di sanzioni derivanti dalla revoca della sospensione condizionale concessa, non ancora oggetto di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dal Pubblico ministero, competente per l’esecuzione.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente