Sanzioni Sostitutive: il Potere Discrezionale del Giudice secondo la Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema delle sanzioni sostitutive e sugli obblighi informativi del giudice dopo la lettura della sentenza. La decisione chiarisce che l’omesso avviso all’imputato circa la possibilità di accedere a tali misure non determina la nullità della condanna, riaffermando la natura discrezionale del potere del giudice in materia. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per una serie di reati fallimentari. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza, rideterminando la pena. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Un presunto vizio di motivazione e travisamento della prova, con cui si contestava l’affermazione di responsabilità basata, a suo dire, su una valutazione errata delle fonti probatorie, in particolare di una testimonianza.
2. La violazione di legge per il mancato avviso, da parte della Corte d’Appello, della possibilità di accedere alle sanzioni sostitutive previste dall’art. 20-bis del codice penale, come richiesto dall’art. 545-bis del codice di procedura penale.
L’inammissibilità del riesame delle prove e le sanzioni sostitutive
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità: la Cassazione non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il ricorrente, lamentando un travisamento, stava in realtà tentando di proporre una rilettura alternativa del materiale probatorio, un’attività preclusa in questa sede.
Il secondo motivo, più tecnico, ha offerto alla Corte l’occasione per consolidare il proprio orientamento in materia di sanzioni sostitutive. Il ricorrente sosteneva che la mancata informazione da parte del giudice d’appello sulla possibilità di accedere a pene alternative alla detenzione costituisse una violazione di legge, tale da inficiare la validità della sentenza.
Le motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato. Richiamando un proprio precedente (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023), ha chiarito che il giudice non ha un obbligo incondizionato di proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva. Al contrario, il giudice è investito di un potere discrezionale al riguardo.
Di conseguenza, l’omessa formulazione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. non comporta automaticamente la nullità della sentenza. Tale omissione, secondo la Corte, presuppone una valutazione implicita da parte del giudice circa l’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. In altre parole, se il giudice non informa l’imputato, è perché ha già ritenuto, nel suo giudizio discrezionale, che tali misure non siano applicabili al caso concreto.
Conclusioni
La decisione in commento rafforza il principio della discrezionalità del giudice nella concessione delle sanzioni sostitutive. L’avviso all’imputato non è un atto dovuto in ogni caso, ma una conseguenza della valutazione positiva del giudice circa la sussistenza dei requisiti di legge. La sua omissione non è, quindi, un vizio procedurale che invalida la sentenza, ma va interpretata come una tacita valutazione negativa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come le testimonianze?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, cioè controlla la corretta applicazione della legge, ma non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, come una testimonianza. Proporre una rilettura alternativa delle prove è un motivo inammissibile.
Il giudice è sempre obbligato a informare l’imputato della possibilità di accedere alle sanzioni sostitutive?
No. Secondo la Corte, il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso l’applicazione di una pena sostitutiva, poiché è investito di un potere discrezionale al riguardo. L’avviso è una conseguenza di una valutazione positiva sulla sussistenza dei presupposti, non un obbligo automatico.
Cosa succede se il giudice non dà l’avviso sulle sanzioni sostitutive dopo la lettura della sentenza?
L’omissione dell’avviso non comporta la nullità della sentenza. Secondo l’orientamento della Cassazione, tale omissione presuppone una valutazione implicita e negativa da parte del giudice sull’insussistenza dei presupposti per accedere a tali misure.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2965 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2965 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 07/11/1970
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 1 e 223, comma 1, legge fall.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi d motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, un travisamento della prova, non sia consentito in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in particolare la testimonianza, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai Giudici di merito (si veda pag. 9 del provvedimento impugnato, in cui la Corte di merito ha indicato in modo esaustivo gli elementi posti a fondamento della responsabilità del ricorrente), dovendo ritenersi non autosufficiente quanto al documento indicato tra le prove non valutate, in relazione al quale nemmeno si spiega la rilevanza della fonte probatoria;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al mancato avviso, da parte della Corte di merito, della possibilità di accedere alle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20 -bis cod. pen., sia manifestamente infondato, atteso che «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva» (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 18 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente