Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2965 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, comma 1 e 223, comma 1, legge fall.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi d motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, un travisamento della prova, non sia consentito in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, in particolare la testimonianza, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai Giudici di merito (si veda pag. 9 del provvedimento impugNOME, in cui la Corte di merito ha indicato in modo esaustivo gli elementi posti a fondamento della responsabilità del ricorrente), dovendo ritenersi non autosufficiente quanto al documento indicato tra le prove non valutate, in relazione al quale nemmeno si spiega la rilevanza della fonte probatoria;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al mancato avviso, da parte della Corte di merito, della possibilità di accedere alle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20 -bis cod. pen., sia manifestamente infondato, atteso che «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva» (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 18 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente