Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33356 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CETRARO il 15/07/1987
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 17/12/2024, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione appellata da NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 e condannato alla pena di mesi quattro di arresto;
Ritenuto che con il ricorso si ripropongono i medesimi motivi compiutamente esaminati dal Giudice di appello, senza confrontarsi con gli argomenti con i quali la Corte territoriale li ha considerati infondati seguendo un percorso logico immune da vizi;
che la giustificazione addotta dall’imputato per escludere che si fosse allontanato dal domicilio (l’avere assunto psicofarmaci per la depressione, l’essersi addormentato profondamente in una stanza chiusa lontana dal citofono) è stata considerata tardiva, perché mai illustrata con proprie dichiarazioni ricostruttive della vicenda, generica, perchè del tutto ipotetica, e in ogni caso ben poco credibile perché un tale contegno non poteva considerarsi scusabile in ragione delle prescrizioni che era tenuto ad osservare e perché a fronte di tutti gli adempimenti svolti dalle forze dell’ordine per effettuare i controlli può considerarsi assolto l’onere della prova a carico dell’accusa;
che l’art. 131-bis cod. pen. non era stato considerato applicabile in ragione dell’oggettiva gravità del fatto, connotato dalla violazione di una prescrizione dopo poco tempo dalla sottoposizione alla misura di prevenzione, e in ragione delle precedenti vicende giudiziarie che avevano coinvolto l’imputato;
che, quanto alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, va rilevato che non risulta che l’imputato ne abbia mai fatto richiesta, da ritenersi comunque necessaria («In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello»; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 – 01);
che in ogni caso il giudice dell’appello non ha l’obbligo di attivare d’ufficio il meccanismo di sostituzione della pena applicata (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 13298 del 07/02/2025, COGNOME, Rv. 287907 – 01, secondo la quale al giudice d’appello è riconosciuto un potere discrezionale, esercitabile anche senza la necessità di un’esplicita richiesta dell’interessato, in difetto della quale, al mancato esercizio di tale potere, non consegue la nullità della sentenza);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deOso il 25 settembre 2025
Il CopJiensore
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