Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5515 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5515 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recan l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione (art. 186 cod. str commesso il 20.4.2019), è inammissibile.
Il primo motivo non supera l’inderogabile insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 co pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commes nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dal legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 01)
Con riferimento al secondo motivo si osserva che la Corte di merito ha legittimamente escluso l’invocata nullità per omesso avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen. e ha correttamente evidenziato come la difesa dell’imputata non avesse specificamente chiesto, nell’atto di appello, l’applicazione di sanzioni sostitutive; ciò in lin l’insegnamento secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudi non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiv essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 – 01).
Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo i giudicanti motivatamente negato il riconoscimento di attenuanti generiche in considerazione del negativo comportamento della prevenuta immediatamente dopo la commissione del fatto.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026
Il Consi i e estensore
Presidente