Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14860 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con le statuizioni consequenziali.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 ottobre 2023 la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza depositata il 27 aprile 2023 nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 20 bis cod. pen. in relazione alla condanna di cui alla sentenza, divenuta irrevocabile il 30 marzo 2023, con la quale COGNOME è stato condanNOME alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione.
A ragione del provvedimento, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che, in data 11 aprile 2023, la Procura AVV_NOTAIO ha emesso ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e che il 17 maggio 2023, nell’interesse del condanNOME, è stata presentata istanza per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale con conseguente avvio del «procedimento esecutivo» funzionale alla concessione della predetta misura.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge processuale per l’omessa fissazione dell’udienza camerale e per non essere stato assicurata, pertanto, la partecipazione della difesa con conseguente adozione di un provvedimento abnorme e nullo per mancanza, altresì, di motivazione.
La mancata fissazione dell’udienza a norma dell’art. 666 cod. proc. pen. avrebbe determiNOME la nullità di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Ulteriore violazione sarebbe derivata dall’adozione del provvedimento di «non luogo a provvedere» non contemplato da alcuna norma e, conseguentemente, da ritenersi afflitto dal vizio di abnormità, anche perché non è stato indicato alcun supporto normativo alla decisione impugnata.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione della legge penale sub specie dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 essendo stata individuata e descritta una preclusione all’istanza per la sanzione sostitutiva in ragione della presentazione di altra successiva richiesta per le misure alternative, senza che alcuna norma preveda siffatto rapporto tra i due procedimenti.
Il provvedimento, inoltre, si baserebbe su un evidente travisamento in quanto, l’ordine di esecuzione, benché emesso in data 11 aprile 2023, è stato notificato il 28 aprile 2023, ossia successivamente all’istanza per la sostituzione
della pena detentiva del 27 aprile 2023.
Seguendo la tesi fatta propria dal giudice dell’esecuzione, il condanNOME, per accedere alla sanzione sostitutiva non avrebbe dovuto presentare l’istanza per la misura alternativa e, dopo l’emissione dell’ordine di esecuzione, avrebbe dovuto, necessariamente, avviare l’esecuzione carceraria confidando nell’accoglimento dell’istanza.
A supporto della tesi difensiva, il ricorrente ha indicato un recente arresto della giurisprudenza di legittimità.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con le statuizioni consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, per come segnalato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, è fondato.
In effetti, la scansione degli atti del procedimento è proprio quella descritta nel ricorso per cassazione.
Pertanto, la notifica dell’ordine di esecuzione sospeso dell’Il aprile 2023 è stata eseguita il 28 aprile 2023, ossia il giorno successivo alla presentazione dell’istanza di ammissione alle sanzioni sostitutive del 27 aprile 2023.
L’istanza di concessione delle GLYPH misure alternative è stata presentata il successivo 17 maggio 2023.
3. Il primo motivo è fondato.
Deve essere affermata la nullità del provvedimento per essere stato emesso de plano con le forme dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. secondo un modulo decisorio non consentito.
Analogamente a quanto avviene per le misure alternative, infatti, anche nel caso di sostanziale diniego della sussistenza dei presupposti per l’ammissione alle sanzioni sostitutive, la decisione deve essere assunta previa instaurazione del contraddittorio.
La preclusione individuata dal giudice dell’esecuzione non è prevista da alcuna norma, sicché il sostanziale rigetto dell’istanza è stato il frutto di u giudizio di non meritevolezza che avrebbe potuto essere formulato solo previa instaurazione del contraddittorio, vertendosi, peraltro, in materia di questioni interpretative aventi ad oggetto novità normative.
Fra GLYPH le GLYPH molte, GLYPH in GLYPH materia GLYPH di GLYPH misure GLYPH alternative, GLYPH Sez. 1, n. 30973 del 04/06/2019, Alfardous, Rv. 276609.
Si tratta dell’applicazione del principio AVV_NOTAIO, costantemente affermato, secondo cui «in materia di esecuzione, l’inammissibilità dell’istanza può essere rilevata dal giudice “de plano”, solo nei casi in cui appaiono immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservati al rit camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza» (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971 e numerose conformi precedenti).
La specificità della fattispecie suggerisce l’opportunità di affrontare anche i mot i GLYPH ricorso che sono fondati e possono essere esaminati congiuntamente.
L’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi”, stabilisce: «1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condanNOME a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».
Nel caso di specie, secondo la ricostruzione del provvedimento impugNOME, si verte in tema di pena disposta con sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano del 25 marzo 2022, divenuta definitiva il 30 marzo 2023 per effetto di decisione della Corte di cassazione.
Risulta soddisfatto il requisito della pendenza del procedimento in sede di legittimità alla data del 30 dicembre 2022 (per come inteso dalla giurisprudenza di questa Corte di cui si dirà e qui condivisa) ai fini del radicamento della competenza del giudice dell’esecuzione per la decisione sulla richiesta di sanzioni sostitutive.
L’istanza del 27 aprile 2023 è stata dunque presentata al giudice dell’esecuzione entro il termine di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 cit. con l conseguenza che il successivo ordine di esecuzione del 29 aprile 2023 è intervenuto mentre era pendente il, già avviato, procedimento per la concessione delle sanzioni sostitutive.
Va chiarito, quindi, se sussiste un nesso di pregiudizialità o dipendenza di
quest’ultimo procedimento rispetto a quello relativo alle misure alternative e se, una volta avviato il secondo, possa ritenersi venuto meno l’interesse alla decisione del primo come sembra supporre la Corte di appello di Milano con l’ordinanza impugnata.
Questa Corte (Sez. 1, n. 11950 del 02/02/2024, Maggio) ha già deciso in senso affermativo la questione della compatibilità della sanzione sostitutiva e la misura alternativa alla detenzione in cui si trova sottoposto il condanNOME per altra causa.
Ciò ha fatto richiamando il contenuto delle seguenti disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689:
art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) il quale stabilisce, tra l’altro, che «se il condanNOME è detenuto o interNOME, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condanNOME. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione»;
art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) secondo cui «qualora il condanNOME sia detenuto o interNOME, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamente l’organo di polizia e l’ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condanNOME. Immediatamente dopo la dimissione, il condanNOME si presenta all’ufficio di esecuzione penale esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità»;
art. 67 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione) in base al quale «salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condanNOME in espiazione di pena sostitutiva».
E’ stato segnalato come l’art. 51-bis ord. pen. non stabilisca alcuna forma di incompatibilità tra le pene sostitutive e le misure alternative limitandosi a disciplinare la situazione nella quale si trova il soggetto sottoposto a una misura alternativa alla detenzione quando sopraggiunga un altro titolo definitivo.
Sulla scorta di tali premesse, è stato affermato il principio di diritto secondo cui «può essere disposta, alle condizioni oggettive e soggettive di legge, la sostituzione della pena a norma dell’art. 53 della legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra causa».
6. Ci si chiede se tale principio possa essere esteso anche al caso in cui sia sopraggiunta la pendenza del procedimento esecutivo su iniziativa del Pubblico ministero che abbia emesso l’ordine di esecuzione sospeso seguito dall’istanza di concessione della misura alternativa e se sia proprio la presentazione di tale istanza a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla sanzione sostitutiva.
In realtà, la richiesta di ammissione alla misura alternativa che faccia seguito all’ordine di esecuzione determina, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione della stessa al Tribunale di sorveglianza ai fini della decisione; la mancata presentazione della stessa o la presentazione di un’istanza inammissibile comporta l’immediata esecuzione della pena.
Ritenere preclusa la conclusione del procedimento relativo alla concessione della sanzione sostitutiva per effetto della presentazione di quell’istanza produce l’effetto di individuare proprio quel meccanismo di interdipendenza tra misure e procedimenti che è escluso dalla compiuta disamina delle norme sopra riportate già operata con la citata sentenza di questa Corte.
In caso contrario, peraltro, si finirebbe con l’assegnare ad una iniziativa funzionale ad evitare l’esecuzione immediata della condanna, con conseguente transito nella Casa di reclusione, un effetto, di per sé, sfavorevole al condanNOME.
Verrebbe individuato un meccanismo di interferenza estraneo alla disciplina dell’istituto in esame come regolamentato dalla norma transitoria sopra riportata che àncora l’iniziativa del condanNOME esclusivamente alla pendenza del procedimento davanti alla Corte di cassazione, senza porre ulteriori limiti o condizioni.
Sostanzialmente si porrebbero eccezioni e limiti al principio, finora pacifico, per cui, «ai fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condanNOME, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285684; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628; Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285229; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, COGNOME, Rv. 285154).
Peraltro, come correttamente segnalato in ricorso, la stessa Sez. 5, n. 37022 del 2023 cit. ha evidenziato, a proposito delle innovazioni relative alle
sanzioni sostitutive, che «l’intentio legis è quella di voler garantire a tutti imputati con giudizio in corso la possibilità di un ‘recupero’ della valutazione richiesta dall’art. 545-bis cod. proc. pen. per l’applicazione dell’art. 20-bis cod pen. e delle norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia per i gradi di merito, operando con le regole processuali di nuovo conio, sia anche in sede di esecuzione per il grado di legittimità, evitando in ambedue i casi che debba attendersi che il pubblico ministero provveda ai sensi degli artt. 655 e ss. cod. proc. pen. prima di poter effettuare le valutazioni in tema di sostituzione della pena».
Tale ricostruzione che qui viene condivisa sarebbe irrimediabilmente contraddetta qualora si affermasse (come pure ha fatto la Corte di appello milanese) l’idoneità dell’istanza di misure alternative, conseguente all’iniziativa esecutiva del Pubblico ministero, di paralizzare definitivamente la precedente istanza di sanzione sostitutiva.
Dall’adozione del provvedimento secondo il modulo procedimentale non consentito e dalla conseguente violazione del contraddittorio discende una prima ragione di annullamento con rinvio.
Infatti va ribadito, secondo l’orientamento al quale si presta adesione, che «In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugNOME sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola AVV_NOTAIO di cui al combiNOME disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui era stata dichiarata l’inammissibilità “de plano” dell’istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.) (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524).
Per quanto riguarda i motiv . di ricorso sollevati con l’atto introduttivo, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano che si atterrà al principio di diritto per cui «in te di sanzioni sostitutive, la notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale sospensione cui abbia fatto seguito l’istanza di concessione delle misure alternative ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc, pen., non determina la sopravvenuta carenza di interesse del condanNOME alla decisione sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive che sia stata presentata in epoca precedente, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022».
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte appello di Milano.
Così deciso in data 16/02/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente