Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21304 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21304 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME nato a San Lorenzo del Vallo il 18/5/1963
avverso la sentenza del 9/10/2024 della Corte di appello di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla richiesta delle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Catanzaro, e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 ottobre 2024 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di assoluzione emessa il 28 settembre 2021 dal Tribunale di
Cosenza, in accoglimento dell’appello del Procuratore generale, ha dichiarato NOME COGNOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 385 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen., essendosi trattato di un fatto di particolare tenuità in ragione delle connotazioni spaziali e temporali: l’imputato, infatti, si sarebbe recato in orario diurno e in brevissima frazione temporale nella corte di un immobile distante circa 50 metri dalla sua abitazione, per ivi deporre degli attrezzi da lavoro, precedentemente utilizzati.
2.2. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva di cui all’art. 53 L. n. 689/1981, effettuata dal difensore munito di procura speciale nel corso del giudizio di appello.
Il 30 aprile 2025 è pervenuta una memoria nell’interesse del ricorrente, con cui sono state sostanzialmente reiterate le deduzioni formulate nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
Il primo motivo è privo di specificità.
Il ricorrente, infatti, non si è adeguatamente confrontato con le argomentazioni formulate dalla Corte territoriale, che ha affermato che i 5 precedenti specifici, che l’imputato annovera nel suo curriculum criminale, ostavano al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Così motivando, il Collegio di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01). La mancanza di un’effettiva lesività, per cui l’atto tipico, pur in astratto conforme al modello criminoso normativamente previsto, non costituisce reato punibile, deve, dunque, emergere all’esito di un momento valutativo di sintesi. La sussistenza dell’esimente è, però, con ogni evidenza preclusa quando emerga anche un solo elemento negativo, indipendentemente dall’eventuale allegazione di ulteriori circostanze, preesistenti o sopravvenute, astrattamente rilevanti, ma
non idonee in concreto ad elidere o a ridurre in maniera significativa i profili di segno contrario.
Nel caso in esame, la Corte di appello, nel giudizio complessivo innanzi indicato, ha ritenuto ostativi i precedenti specifici dell’imputato e siffatta valutazione è esente da vizi sindacabili in questa sede.
3. Il secondo motivo è fondato.
Nonostante la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, effettuata dal difensore dell’imputato, munito di procura speciale, nelle conclusioni scritte (trattandosi di procedimento trattato con rito cartolare), la Corte di appello è rimasta silente.
Al riguardo, questa Corte ha precisato che, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. n 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non necessariamente deve essere formulata con l’atto di appello o con i “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire – al più tardi – nel corso dell’udienza di discussione d’appello (cfr.: Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287624 – 02; Sez. 2, n. 12991 dell’1/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751 – 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729 – 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090 – 01).
Si è rilevato che tale interpretazione, maggiormente conforme all’intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive, non è preclusa dal principio ricavato dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l’atto d’appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d’appello in corso all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell’imputato può essere formulata con l’atto d’appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d’appello.
Nel caso in esame, l’udienza di appello costituiva il primo momento in cui efefttuare la richiesta di sostituzione della pena detentiva e la Corte di secondo grado non ha adempiuto all’obbligo di darvi risposta.
4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, perché effettui un nuovo
giudizio in ordine alla richiesta del ricorrente di applicazione della sanzione sostitutiva della pena detentiva applicatagli. Il ricorso è inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della disciplina delle pene sostitutive con rinvio per nuovo
giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 6 maggio 2025.