Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9690 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9690 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 5 marzo 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Asti il 12 ottobre 2023, per quant in questa sede rileva, previa riqualificazione del reato originariamente contestato in quello di all’art. 256, comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006, ha rideterminato in mesi 10 di arresto ed eur 13.000,00 di ammenda la pena a carico di NOME COGNOME; fatti commessi in Canelli e altre località limitrofe nel corso del 2019 e fino al 29 luglio 2020.
Letta la nnemora trasmessa il 28 novembre 2025 dall’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME e ribadita la trattazione camerale del presente procedimento.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa ha eccepito la violazione dell’art. 2 bis cod. pen., censurando la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già adeguatamente ed efficacemente trattato nella sentenza impugnata (pagina 19), nella quale la Corte di appello ha rimarcato, in senso ostativo all’accoglimento della richiesta difensiv “il pesantissimo curriculum criminale dell’imputato”, che si è sempre mostrato insensibile alle numerose condanne riportate, così da giustificare la prognosi di inidoneità delle invocate pene sostitutive ad assicurare la rieducazione del ricorrente.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perime del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.