Sanzioni Sostitutive e Precedenti Penali: Quando il Passato Blocca il Futuro
L’accesso a pene alternative al carcere è un tema centrale nel diritto penale moderno, ma non è un diritto incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali di un imputato possano diventare un ostacolo insormontabile all’applicazione di sanzioni sostitutive, anche per reati che prevedono pene detentive brevi. La Suprema Corte ha infatti confermato la decisione dei giudici di merito di negare tali benefici a un soggetto condannato per furto, a causa della sua storia criminale.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un uomo condannato dal Tribunale di Pescara e, successivamente, dalla Corte d’Appello de L’Aquila, per due episodi di furto commessi a breve distanza l’uno dall’altro. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, soprattutto, il diniego delle sanzioni sostitutive alla detenzione, previste dall’art. 20-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle sanzioni sostitutive
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze del ricorrente con argomentazioni nette e precise, che ribadiscono principi consolidati in materia di valutazione della personalità dell’imputato.
Primo Motivo: L’inammissibilità della Richiesta di Attenuanti Generiche
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché considerato una semplice riproposizione di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano infatti sottolineato l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato e la presenza di precedenti specifici, motivando in modo logico e coerente il perché non potessero essere concesse le attenuanti.
Secondo Motivo: La Manifesta Infondatezza del Diniego delle Sanzioni Sostitutive
Il cuore della decisione riguarda il diniego delle sanzioni sostitutive. La Cassazione ha ritenuto questa doglianza manifestamente infondata. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo coerente che, alla luce dei gravi precedenti penali dell’imputato, le pene alternative non sarebbero state idonee a promuovere la sua rieducazione né a prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati. Questo giudizio prognostico negativo, basato su elementi concreti, è stato ritenuto corretto e immune da vizi.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un principio cruciale: la valutazione per la concessione delle sanzioni sostitutive non si limita a un calcolo matematico della pena, ma richiede un’analisi approfondita sull’efficacia della sanzione stessa. Il giudice, citando un precedente specifico (Cass. n. 42847/2023), ha il dovere di considerare i precedenti penali non tanto per giudicare la ‘meritevolezza’ astratta del beneficio, quanto per valutare concretamente se la pena sostitutiva sia più idonea di quella detentiva a raggiungere l’obiettivo costituzionale della rieducazione del condannato.
In questo caso, la storia criminale dell’imputato indicava una tendenza a delinquere che le misure alternative non sembravano in grado di contrastare. La prognosi negativa sulla sua capacità di rispettare le prescrizioni e di astenersi da futuri crimini ha quindi giustificato pienamente la scelta di non sostituire la pena detentiva. La decisione riafferma che la finalità preventiva e rieducativa della pena prevale su un’applicazione automatica dei benefici di legge.
Conclusioni: L’Efficacia della Pena come Criterio Guida
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: i precedenti penali hanno un peso determinante nella scelta del trattamento sanzionatorio. La decisione di concedere o negare le sanzioni sostitutive non è arbitraria, ma si basa su un giudizio prognostico che il giudice deve compiere guardando alla persona del condannato nel suo complesso. Per i cittadini, ciò significa che mantenere una condotta irreprensibile è fondamentale per poter accedere, in caso di errore, a percorsi sanzionatori alternativi al carcere. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a fondare le richieste di benefici su elementi concreti che possano supportare una prognosi favorevole sulla futura condotta del proprio assistito, andando oltre la mera astratta applicabilità della norma.
Perché sono state negate le sanzioni sostitutive in questo caso?
Le sanzioni sostitutive sono state negate perché, alla luce dei gravi precedenti penali del ricorrente, i giudici hanno ritenuto che tali misure non sarebbero state efficaci per la sua rieducazione e non avrebbero garantito la prevenzione di futuri reati.
Un giudice può basarsi sui precedenti penali per negare pene alternative?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il giudice deve tenere conto dei precedenti penali non solo per valutare la meritevolezza del beneficio, ma soprattutto per compiere una valutazione prognostica sull’efficacia della pena sostitutiva rispetto a quella detentiva ai fini della rieducazione del condannato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38335 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza dellE i Corte di Appello de L’Aquila del 29 gennaio 2024 di conferma della condanna el Ti ibunale di Pescara in ordine al reato di cui all’art. 624 cod. pen., commesso in PE scara il 5 ottobre 2018, e al reato di cui all’art. 624 cod. pen., commesso i Peizara il 14 ottobre 2018.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui ha dedotto la viol azior e di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuant ger eriche, è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già degu ata mente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomen :ative: logico e coerente, con cui si è dato atto dell’assenza di elementi di segno posi ivo e dei precedenti specifici che gravano sul ricorrente.
Rilevato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di leggo e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle sanzioni sostitutive ex art. 2 SI bis c od. pen., è manifestamente infondato. La Corte di Appello, infatti, con motiv zionE logica e coerente, ha spiegato che la pena non poteva essere sostituita poich , alla luce dei precedenti penali gravi, le sanzioni sostitutive non erano idonee alla su a rie: ucazione e non assicuravano la prevenzione del pericolo di commissione di ulte iori reati. Nel motivare sull’applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitt tive il giudice può ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell’imputato, di vall tare non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostit zions , quanto nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della possibilità li cor sidera più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (in ts I senso Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inam issbile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sòmrri l di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amerito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cas sa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
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