Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9357 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FAENZA il 26/06/1967
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2024 (di riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna del 31 gennaio 2023), con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 186-bis cod. strada;
letta la memoria pervenuta in data 3 febbraio 2025, nell’interesse del ricorrente;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione e violazione di legge, con riferimento alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 3 sentenza ricorsa); la Corte territoriale, infatti, con argomentare immune da censure, dopo aver escluso che si sia in presenza di una causa ostativa alla sostituzione, ha ritenuto che il ricorrente fosse immeritevole del beneficio richiesto, ponendo in evidenza come i plurimi precedenti annoverati rivelassero un’accentuata inclinazione a delinquere ed una insensibilità all’osservanza delle prescrizioni dell’autorità;
considerato, quanto al vizio dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la motivazione attiene all’esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, e, poiché è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede (Sez. 7, n. 2898 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.);
ritenuto, quanto al vizio dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che le conclusioni cui è giunta sentenza ricorsa si pongono nell’alveo del consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 7, n. 4491 del 08/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 256725 – 01);
considerato che, sebbene il d.lgs. n. 150/2022 sia intervenuto sulla legge novembre 1981, n. 689, con l’evidente obiettivo di estendere l’ambito applicativ delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive), è pur vero anche nel testo attualmente vigente, l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 6 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di ten conto dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/ Palumbo, in motivazione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
re estensore
IlPr sidente