Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10922 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10922 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PACECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla mancanza applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 53 I. 689/81 che si era sollecitata con l’atto di appello.
Evidenzia che all’imputato erano state concesse son dal primo grado le circostanze attenuanti generiche, a riprova che c’era stata una valutazione di non eccessiva gravità del reato che cozzerebbe con la preminenza data ai precedenti penali da cui è gravato l’imputato ai fini del diniego della sanzione sostitutiva.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivi sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno dato atto motivatamente di ritenere condivisibile la valutazione operata dal primo Giudice in ordine alla pena irrogata e alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva.
Come si legge in sentenza: « Alla luce dei criteri richiamati dall’art. 133 c.p., in ordine alle modalità di azione deve valorizzarsi la condotta dell’odierno imputato, il quale pur a conoscenza dell’avvenuto sequestro dell’area contenente il materiale ferroso di cui alla imputazione e pur a conoscenza delle prescrizioni riportate nella ordinanza sindacale n. 131 del 02.11.2018 emessa dal Comune di Paceco agiva senza autorizzazione prelevando il materiale ferroso e conferendolo presso una ditta di autodemolizioni. Tale condotta, valutata complessivamente e stante i precedenti penali emergenti dal certificato del casellario giudiziale, non consente di operare un giudizio prognostico positivo in ordine all’adempimento da parte del condanNOME delle prescrizioni sostitutive, a norma dell’invocato art. 58 della L. 689/1981 infatti “… La pena detentiva non può essere sostituita quando
sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condanNOME “».
In particolare, i giudici del gravame del merito hanno ritenuto che le numerose condanne (quattro) per resistenza a pubblico ufficiale (unitamente alle altre per rissa, lesioni personali, estorsione) denotano incapacità di autocontrollo e rispetto dell’autorità, in difetto dei quali non può pronosticarsi- in alcun modo- l’impiego della necessaria collaborazione nell’adempimento dele prescrizioni della pene sostitutive.
La Corte territoriale, pertanto, ha operato un corretto governo della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie, il giudice può respingerne la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954 – 01; conf. Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286318 – 01 che ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l’imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti; Sez. 3, n. 39495 del 19/09/2008, diop, Rv. 241323 – 01 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che tra gli elementi fatto, a titolo esemplificativo, rientrano l’irreperibilità o la mancanza di una fissa dimora dell’imputa·co, ovvero la circostanza che si tratti di un soggetto nullafacente o dichiaratamente impossidente, tanto da aver ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Costituisce, peraltro, ius receptum che la conversione della pena detentiva (art. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689) è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti quali la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condanNOME e della prognosi positiva circa l’adempimento delle prescrizioni applicabili.» (Sez. 5, n. 528 del 23/11/2006, dep. 2007, Rv. 235695 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ci parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/03/2026