Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37467 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato in Germania il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 18 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecco il 28 Marzo 2023, che ha dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di ricettazione di una targa posteriore ed anteriore provento di furto e lo ha condannato alla pena di anno uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1500 di multa.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo:
Violazione degli artt. 545-bis e 420 cod.proc.pen. e 20-bis cod. pen. poiché la richiesta di sanzione sostitutiva avanzata con l’atto di appello e reiterata nelle conclusioni scritt è stata respinta dalla Corte di merito per il mancato deposito di specifica procura speciale, ritenuta necessaria, in assenza dell’imputato, per legittimare il difensore a richiedere le sanzioni sostitutive previste dall’art. 20-bis cod.pen. in forza del dettato cui all’art. 545-bis cod.proc.pen.. Osserva la difesa che la richiesta di sanzione
sostitutiva proveniva dallo stesso imputato, che aveva personalmente sottoscritto l’atto di appello, con cui la stessa era stata sin dall’inizio formalizzata, sicchè il riferimento giudice di secondo grado all’art. 545-bis cod.proc.pen. è errato poiché il ricorrente doveva considerarsi presente in giudizio e aveva personalmente avanzato l’istanza di sanzione sostitutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Nel caso in esame,i1 difensore, munito di procura speciale ad impugnare ma non di procura specifica ad avanzare richiesta di sanzioni sostitutive, ha con l’appello formulato istanza di concessione delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità e dell detenzione domiciliare, richiamando espressamente il consenso dell’imputato, che aveva sottoscritto personalmente l’atto di impugnazione.
Al riguardo, sembra emergere nella giurisprudenza di legittimità un contrasto di opinioni, che tuttavia non incide sulla fattispecie in esame.
Secondo un primo orientamento, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fas processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l’apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall’art. 27, comma 3, Cost. (Sez. 2 , n. 10641 del 20/12/2023 (dep. 2024 ) COGNOME, Rv. 286137 – 01).
In detta pronunzia,si è affermato che “la sospensione del processo e il rinvio di 60 giorni per la definitiva determinazione della pena comportano una dilatazione dei tempi processuali nell’ottica di assicurare un risparmio di tempi nella fase esecutiva, ma tale dilatazione non può tollerare ulteriori rinvii giustificati dalla possibilità di assic all’imputato un ulteriore spatium deliberandi…,” sicché l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di formulare il consenso all’applicazione di sanzioni sostitutive al momento della lettura del dispositivo, senza che si possa dare spazio a richieste di rinvio. Ma nella fattispecie oggetto di quella pronunzia l’imputato non aveva mai manifestato alcun consenso e nessuna richiesta specifica era stata avanzata in ordine alle pene sostitutive, mentre nel caso in esame con l’appello sottoscritto dall’imputato veniva formulato specifica istanza
Secondo altro orientamento, il meccanismo bifasico di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all’esito del giudizio di appello, dovendosi permettere all’imputato, non presente alla lettura del dispositivo, di esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso all’applicazione di una pena
sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successiva appositamente fissata, con avviso alle parti. (Sez. 6, n. -14035 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286216 – 01).
Quest’ultima pronunzia ha preso in esame l’ipotesi in cui la richiesta di sanzioni sostitutive fosse stata avanzata nel corso del giudizio di appello, e ha affermato, nel corpo della motivazione, che ,già in sede di proposizione del gravame, anche se il difensore è in grado di munirsi di procura speciale a ciò finalizzata, il consenso dell’imputato in relazione alla sanzione sostitutiva può essere espresso sottoscrivendo l’atto di impugnazione, che lo richieda esplicitamente; in particolare, ha sottolineato che una lettura sistematica della normativa di riferimento porta a ritenere inammissibile l’impugnazione proposta dal difensore in assenza di una procura speciale che gli consenta di veicolare formalmente l’assenso dell’imputato rispetto alla sanzione sostitutiva richiesta e che “in definitiva, in caso di appello interposto dall’imputato, Corte del merito non potrà applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive in mancanza di apposito motivo o di una sollecitazione comunque rivolta dalla difesa, quantomeno in sede di conclusioni, ma non potrà neppure valutarne pregiudizialmente l’inammissibilità laddove tali rilievi e richieste non risultino formalmente supportati dal preventivo consenso alla sostituzione da parte dell’imputato, potendo tale carenza essere ovviata nella fase successiva alla definizione del gravame conseguente alla lettura del dispositivo e alla formulazione dell’avviso previsto dall’articolo 545-bis cod.pen.”.
Ne consegue che, secondo questo orientamento, COGNOME a fronte della sollecitazione prospettata dalla difesa, la Corte di appello non poteva sottrarsi alla valutazione relativa alla possibilità di applicare la sanzione sostitutiva sollecitata dal difensore e doveva indicare le ragioni che la portavano a ritenere a monte non suscettibile di accoglimento la relativa richiesta o, in subordine, una volta definito il giudizio, ad attivare il perc processuale tracciato dall’articolo 545-bis cod.proc.pen.
Alla stregua di queste pronunzie, deve concludersi che, in presenza di un consenso dell’imputato, veicolato sottoscrivendo l’atto di impugnazione, in cui viene espressamente formulata la richiesta di specifica sanzione sostitutiva e richiamato il consenso dell’imputato, la Corte non può limitarsi a dichiarare inammissibile l’istanza di pena sostitutiva per l’assenza di procura.
Nel caso in esame dalla lettura della sentenza emerge che l’imputato non era presente in udienza, che si è svolta con contraddittorio scritto; la procura speciale rilasciata difensore aveva per oggetto esclusivamente la possibilità di impugnare la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato e non di avanzare istanza di sanzioni sostitutive ma l’imputato aveva firmato l’appello con cui esprimeva il consenso alla sostituzione della pena con la detenzione domiciliare o il lavoro sostitutivo.
Secondo la difesa, la sottoscrizione da parte dell’imputato dell’atto di impugnazione con cui si invocava la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o quella della detenzione
domiciliare deve considerarsi sufficiente ad integrare il dettato normativo che richiede la presenza dell’imputato o la procura speciale.
Ritiene il Collegio che, sebbene questa conclusione non possa essere condivisa poiché frutto di un’interpretazione estensiva, una lettura eccessivamente formalistica dell’art. 545-bis cod.proc.pen. si ponga in contrasto con la ratio della riforma che mira a deflazionare le misure detentive, sicchè il consenso dell’imputato esplicitato nell’atto di appello da lui sottoscritto, peraltro necessario solo nell’ipotesi in cui la sanzio sostitutiva applicata imponga un facere come il lavoro sostitutivo, possa ritenersi sufficiente a legittimare il collegio a valutare l’istanza di sostituzione ed eventualment a richiedere una ratifica del consenso già esplicitato irritualmente nella successiva udienza che si renderà necessario fissare per acquisire le informazioni dell’UEPE.
In forza di queste argomentazioni, si impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva, con trasmissione degli atti al giudice della cognizione competente perché provveda all’adempimento eluso, se del caso ribadendo, ma questa volta motivatamente, il diniego della pena sostitutiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla mancata valutazione della richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.
Roma 9 luglio 2024
NOME COGNOME orsellino
COGNOME
NOME COGNOME
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Il Consigliere est.
COGNOME
Il Presidente