Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19338 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19338 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Toritto il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa in data 11/03/2024 dalla Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME; impugnata limitatamente al motivo concernente le sanzioni sostitutive;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputata del reato di illecita detenzione di cocaina – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11/03/2024, con cui la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato (mitigando la pena e revocando la confisca delle somme rinvenute) la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento sia all’affermazione della penale responsabilità, sia al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria;
ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni concordemente espresse dalla Corte territoriale e dal primo giudice sulla valenza accusatoria delle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento, in questa sede, è evidentemente precluso. Pealtro, non è inutile precisare che la “doppia conforme” è stata motivata da quanto direttamente percepito dagli operanti, i quali – all’arrivo presso la yoghurteria della COGNOME avevano visto quest’ultima tentare di ingerire gli undici involucri contenenti cocaina che deteneva all’interno del grembiule;
ritenuto che a diverse conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta della COGNOME di applicazione delle sanzioni sostitutive (pena pecuniaria o lavori di pubblica utilità) facendo riferimento, tra l’altro, alla mancanza di allegazioni in ordine alla capacità patrimoniale della odierna ricorrente, che non consentiva “una prognosi in ordine all’adempimento di una sanzione esclusivamente pecuniaria né una valutazione idonea a consentire l’applicazione proporzionata alla condizione reddituale dell’imputata” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto che debbano al riguardo essere condivise le censure difensive, alla luce dell’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell’imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni» (Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, COGNOME, Rv. 286771 – 01, la quale, in motivazione ha precisato che il disposto dell’art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena);
ritenuto che in senso contrario non potrebbe argomentarsi sulla base della mancanza di adeguate allegazioni in ordine alle condizioni economiche della COGNOME, dal momento che il giudice avrebbe ben potuto, ed anzi dovuto colmare la lacuna acquisendo le opportune informazioni, ai sensi del comma 2 dell’art. 545bis cod. proc. pen.;
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano, da un lato, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione dell’applicabilità delle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto
ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, mentre – d’altro lato – il deve essere dichiarato nel resto inammissibile
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al motivo sulla sanzione sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Cort
Appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consiglie stensore