Sanzioni Sostitutive: Il Dovere del Giudice di Indagare sulle Condizioni Economiche dell’Imputato
L’applicazione delle sanzioni sostitutive rappresenta un pilastro fondamentale del sistema penale moderno, volto a favorire la rieducazione del condannato evitando, ove possibile, l’impatto desocializzante del carcere. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 19338/2025, interviene su un aspetto cruciale di questo istituto: il ruolo del giudice di fronte a una richiesta di sostituzione della pena detentiva in assenza di prove documentali sulla situazione economica dell’imputato.
Il Caso: dalla Condanna per Detenzione di Stupefacenti al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di una donna per illecita detenzione di cocaina. Dopo una parziale riforma in appello, che aveva mitigato la pena e revocato una confisca, la difesa ricorreva in Cassazione lamentando due principali vizi della sentenza. Il primo, relativo all’affermazione della responsabilità penale, è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte in quanto tentativo di rivalutare nel merito fatti già accertati con una “doppia conforme” nei gradi precedenti.
Il secondo motivo di ricorso, invece, si è rivelato fondato e ha costituito il cuore della decisione. La Corte d’Appello aveva rigettato la richiesta di applicare sanzioni sostitutive (come la pena pecuniaria o i lavori di pubblica utilità) motivando la decisione con la mancanza di allegazioni da parte della difesa sulla capacità patrimoniale e reddituale dell’imputata. Secondo i giudici di merito, tale assenza non permetteva di formulare una prognosi positiva sull’adempimento né di commisurare la sanzione in modo proporzionato.
L’Applicazione delle Sanzioni Sostitutive e il Potere-Dovere del Giudice
La Corte di Cassazione ha censurato questa impostazione, ribaltando la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno chiarito che il giudice non può assumere un ruolo passivo di fronte a una lacuna informativa. Al contrario, la legge gli conferisce un preciso potere-dovere di indagine.
Il Ruolo Attivo del Magistrato
Il punto centrale della sentenza risiede nel richiamo all’articolo 545-bis, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il giudice, nel decidere sulla sostituzione della pena, può e deve acquisire le informazioni necessarie per una valutazione completa. La mancanza di allegazioni da parte dell’imputato non può quindi tradursi automaticamente in un rigetto della richiesta. Il giudice deve attivarsi per colmare la lacuna, acquisendo d’ufficio informazioni sulle condizioni economiche, familiari e di vita del condannato.
Flessibilità della Pena Pecuniaria Sostitutiva
La Corte ha inoltre ricordato che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è ammissibile anche per chi si trova in condizioni economiche disagiate. La normativa introdotta dal D.Lgs. 150/2022 (la cosiddetta “Riforma Cartabia”) ha previsto un ampio intervallo per il valore giornaliero di conversione della pena detentiva. Questa flessibilità permette al giudice di determinare un importo che, pur rispettando le finalità rieducative e preventive della pena, sia concretamente sostenibile per il condannato, tenendo conto delle sue reali capacità economiche.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione si fondano su un principio di garanzia e di effettività della pena. Rigettare un’istanza di sanzioni sostitutive per una mera carenza documentale, senza che il giudice abbia esercitato i suoi poteri istruttori, svuota di significato la funzione dell’istituto. La valutazione discrezionale del giudice deve basarsi su dati concreti, che egli ha l’obbligo di procurarsi se non forniti dalla parte. La prognosi negativa di inadempimento, che può ostacolare la concessione delle pene sostitutive, si riferisce a quelle accompagnate da prescrizioni (come i lavori di pubblica utilità), non alla semplice pena pecuniaria, la cui sostenibilità può essere calibrata proprio attraverso il meccanismo di conversione.
Le Conclusioni
La sentenza n. 19338/2025 rafforza il ruolo attivo del giudice nel processo di individualizzazione della pena. Stabilisce chiaramente che la mancanza di documentazione economica non è un ostacolo insormontabile all’applicazione delle sanzioni sostitutive. Al contrario, essa fa scattare un dovere di indagine in capo al magistrato, chiamato a compiere una valutazione completa e ponderata per garantire che la sanzione sia giusta, proporzionata e realmente finalizzata al reinserimento sociale del condannato, in piena aderenza ai principi costituzionali.
Un giudice può negare le sanzioni sostitutive se l’imputato non fornisce prove sulla sua situazione economica?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice non può rigettare la richiesta per una mera lacuna documentale, ma ha il potere e il dovere di acquisire d’ufficio le informazioni necessarie per decidere, ai sensi dell’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Le sanzioni sostitutive pecuniarie sono applicabili anche a una persona in difficoltà economiche?
Sì. La legge consente al giudice di applicare la pena pecuniaria sostitutiva anche a chi versa in condizioni disagiate. La normativa prevede un ampio intervallo per la conversione della pena detentiva, permettendo al giudice di fissare un importo giornaliero adeguato alle reali capacità economiche del condannato.
Qual è il ruolo del giudice nella fase di applicazione delle sanzioni sostitutive?
Il giudice ha un ruolo attivo. Non deve limitarsi a prendere atto della documentazione fornita, ma deve, se necessario, colmare le lacune informative acquisendo autonomamente tutti gli elementi utili per valutare la condizione economica, familiare e sociale del condannato, al fine di applicare una sanzione giusta e proporzionata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19338 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19338 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a Toritto il 09/10/1987 avverso la sentenza emessa in data 11/03/2024 dalla Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME; impugnata limitatamente al motivo concernente le sanzioni sostitutive;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME – imputata del reato di illecita detenzione di cocaina – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11/03/2024, con cui la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato (mitigando la pena e revocando la confisca delle somme rinvenute) la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento sia all’affermazione della penale responsabilità, sia al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria;
ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni concordemente espresse dalla Corte territoriale e dal primo giudice sulla valenza accusatoria delle risultanze acquisite, e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento, in questa sede, è evidentemente precluso. Pealtro, non è inutile precisare che la “doppia conforme” è stata motivata da quanto direttamente percepito dagli operanti, i quali – all’arrivo presso la yoghurteria della ZONNO avevano visto quest’ultima tentare di ingerire gli undici involucri contenenti cocaina che deteneva all’interno del grembiule;
ritenuto che a diverse conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta della ZONNO di applicazione delle sanzioni sostitutive (pena pecuniaria o lavori di pubblica utilità) facendo riferimento, tra l’altro, alla mancanza di allegazioni in ordine alla capacità patrimoniale della odierna ricorrente, che non consentiva “una prognosi in ordine all’adempimento di una sanzione esclusivamente pecuniaria né una valutazione idonea a consentire l’applicazione proporzionata alla condizione reddituale dell’imputata” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
ritenuto che debbano al riguardo essere condivise le censure difensive, alla luce dell’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell’imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni» (Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, COGNOME, Rv. 286771 – 01, la quale, in motivazione ha precisato che il disposto dell’art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena);
ritenuto che in senso contrario non potrebbe argomentarsi sulla base della mancanza di adeguate allegazioni in ordine alle condizioni economiche della ZONNO, dal momento che il giudice avrebbe ben potuto, ed anzi dovuto colmare la lacuna acquisendo le opportune informazioni, ai sensi del comma 2 dell’art. 545bis cod. proc. pen.;
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano, da un lato, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione dell’applicabilità delle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto
ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, mentre – d’altro lato – il deve essere dichiarato nel resto inammissibile
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al motivo sulla sanzione sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Cort
Appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consiglie stensore