Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21468 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE nato a ROMA il 21/02/1988
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME Simone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di
Roma in relazione al reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha ridotto la pena inflitta all’imputato in quella di anni 1 di reclusione ed euro 1000 di multa.
L’esponente deduce: 1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 133 cod. pen., vizio di motivazione in relazione al risulta
della prova; 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 20 bis cod. pen., vizio di motivazione con riferimento all
mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato: la Corte d’appello ha ritenuto congrua la pena come rideterminata in
sentenza, valutando, ai sensi dell’art. 133 cod. pen. l’entità del fatto e l personalità dell’imputato, gravato da altre quattro precedenti condanne.
Si tratta di motivazione non censurabile in sede di legittimità. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente
apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all’art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limi
della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all’art. 133 cod.
pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta. Ne deriva l’inammissibilità
della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
L’istanza di applicazione di sanzioni sostitutive (motivo secondo di ricorso) è stata motivatamente rigettata sulla base della prognosi negativa circa la finalità rieducativa di esse in rapporto alla personalità dell’imputato. Giova, sul tema, ricordare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, COGNOME, Rv. 247274) in cui la Corte ha chiaramente affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell’esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pen detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 co pen., potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 1094 del 26/01/2011, Orabona, Rv.24971701).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pridnte