Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1238 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1238 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Sarnico il 02/04/1964
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIBUNALE DI BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza dell’Il maggio 2023 il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME di applicazione in executivis delle sanzioni sostitutive ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di non poter formulare prognosi favorevole alla luce dell’ulteriore condanna riportata dall’imputato con sentenza della Corte d’appello di Brescia 7 dicembre 2022.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la condanna citata nel provvedimento impugnato non è
ancora passata in giudicato, perchè comunque i reati in essa attribuiti al ricorrente sono stati commessi negli anni 2010 e 2011, perchè negli anni il condannato ha svolto due volte l’affidamento terapeutico con esito favorevole, perchè le fragilità psichiche e fisiche del ricorrente ne sconsigliano il ritorno in carcere, perchè il ricorrente è destinato a restare in comunità terapeutica almeno fino al 18 settembre 2028, data dell’attuale fine pena, talchè anche per il futuro non è possibile che possa commettere ulteriori reati.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 58 I. 689 del 1981, nel testo modificato dal d Igs 150 del 2022, dispone che “il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indi nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.
La norma transitoria dell’art. 95 d.lgs. 150 del 2022, di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell’esecuzione nel caso in esame, dispone a sua volta, che “le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio”.
In definitiva, per effetto del combinato disposto dell’art. 58 I. 689 del 1981 e dell’art. 95 d.lgs. 150 del 2022, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto decidere sulla istanza di sanzioni sostitutive valutando se esse risultavano più idonee alla
rieducazione del condannato e se esse assicuravano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, ed avrebbe dovuto senz’altro negarle se avesse formulato una prognosi di inadennpimento delle prescrizioni da parte del condannato.
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha dettato a verbale di udienza un provvedimento che non consente di comprendere adeguatamente il percorso logico seguito dal giudicante per respingere l’istanza.
Il sintetico riferimento all’ulteriore condanna riportata dall’imputato con sentenza della Corte d’appello di Brescia del 7 dicembre 2022 induce a pensare che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto che le sanzioni sostitutive non assicuravano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, però una motivazione di questo tipo andava pur sempre riempita di contenuto per non essere giudicata puramente assertiva.
Sotto questo profilo, pertanto, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure articolate in ricorso non consentendo di comprendere se il giudice dell’esecuzione abbia valutato che i reati attribuiti al ricorrente nel diverso procedimento pendente nei suoi confronti risalivano al 2010 e 2011, e se abbia valutato che in epoca successiva il condannato aveva svolto l’affidamento terapeutico con esito favorevole.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo.
Così deciso il 15 novembre 2023
Il consigliere estensore
Il presidente