Sanzioni Sostitutive e Riforma Cartabia: La Cassazione Fa Chiarezza
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione procedurale sull’applicazione delle sanzioni sostitutive Cartabia. La pronuncia chiarisce quale sia l’autorità competente e la tempistica corretta per richiederne l’applicazione nei procedimenti che erano già pendenti in Cassazione al momento dell’entrata in vigore della riforma (D.Lgs. n. 150/2022). Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente sollevava due principali questioni: la prima riguardava la presunta erronea mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.); la seconda, di grande attualità, verteva sulla possibilità di accedere alle nuove e più favorevoli sanzioni sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Se da un lato ha rapidamente liquidato il motivo sulla tenuità del fatto, dall’altro ha colto l’occasione per delineare con precisione il percorso procedurale da seguire per le istanze relative alle nuove sanzioni sostitutive, stabilendo un principio fondamentale per la gestione del periodo transitorio della riforma.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Sanzioni Sostitutive Cartabia e Giudice Competente
Le motivazioni della Corte si sono concentrate su due distinti argomenti, fornendo spiegazioni chiare e nette.
Il Motivo Riguardante la Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa all’art. 131-bis c.p. perché la Corte d’Appello aveva già adeguatamente motivato il suo diniego, rilevando l’abitualità della condotta di evasione dell’imputato. Tale valutazione, basata su elementi di fatto, costituisce un elemento ostativo all’applicazione della norma. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di una nuova valutazione del merito, ma solo di un controllo sulla logicità della motivazione, che in questo caso è stata ritenuta immune da vizi evidenti.
La Questione Cruciale delle Sanzioni Sostitutive
Il punto centrale dell’ordinanza riguarda l’applicazione delle nuove sanzioni sostitutive Cartabia. La Corte ha chiarito che, per i procedimenti pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della riforma, la normativa transitoria (art. 95 del D.Lgs. 150/2022) prevede una procedura specifica e differente rispetto a quella per i giudizi pendenti in primo o secondo grado.
L’onere di richiedere le sanzioni più favorevoli non spetta alla Corte di Cassazione in sede di legittimità, bensì alla parte interessata, che deve presentare un’apposita istanza al giudice dell’esecuzione. Tale richiesta deve essere avanzata entro il termine perentorio di trenta giorni dal momento in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile.
Questa distinzione è fondamentale: mentre nei gradi di merito si applicano le norme sostanziali più favorevoli, per i processi giunti all’ultimo grado di giudizio, il legislatore ha previsto una modalità di accesso differente, incanalando la richiesta nella fase esecutiva. Pertanto, sollevare la questione direttamente nel ricorso per cassazione è proceduralmente scorretto e, come in questo caso, porta a una dichiarazione di inammissibilità del motivo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione della Cassazione ha un’importante valenza pratica. Essa stabilisce in modo inequivocabile che chi intende beneficiare delle sanzioni sostitutive della Riforma Cartabia, e il cui procedimento era pendente in Cassazione al momento della sua entrata in vigore, non deve attendere l’esito del ricorso, ma attivarsi tempestivamente dopo la sua definizione. L’unica via percorribile è quella di adire il giudice dell’esecuzione entro 30 giorni dalla formazione del giudicato. Questa ordinanza serve quindi da monito per i difensori, sottolineando la necessità di seguire il corretto iter procedurale per non precludere al proprio assistito la possibilità di accedere a un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Perché è stato respinto il motivo di ricorso sulla particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché i giudici di merito avevano già accertato l’abitualità della condotta del ricorrente, una circostanza che per legge impedisce l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione non può riesaminare tale valutazione di fatto.
Come si possono richiedere le sanzioni sostitutive della Riforma Cartabia per un processo che era già in Cassazione?
Secondo la Corte, l’interessato deve presentare un’istanza specifica al giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dal momento in cui la sentenza diventa irrevocabile. Non è possibile farne richiesta direttamente nel ricorso per cassazione.
Qual è stata la conseguenza finale per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46280 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46280 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Q7.
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito rilevato l’abitualità delle condotte di evasione quale elemento ostativo, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
Ritenuto che per l’applicazione delle disposizioni più favorevoli in tema di sanzioni sostitutive per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2022 è onere della parte farne istanza al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p. entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (ex art. 95 del cit. d.lgs. 150/22) atteso che secondo detta normativa transitoria le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, mentre per i procedimenti pendenti in Cassazione trova applicazione la differente modalità di accesso a tale regime sanzionatorio di favore, attraverso il giudizio di esecuzione.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Cos eciso il giorno 2 novembre 2023
–