Sanzioni sostitutive: perché la richiesta in appello è decisiva
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso, con particolare attenzione alla questione delle sanzioni sostitutive. La vicenda dimostra come una strategia difensiva incompleta nel giudizio di appello possa precludere irrimediabilmente la possibilità di sollevare determinate questioni dinanzi alla Suprema Corte. Questo principio è fondamentale per comprendere la necessità di formulare atti di impugnazione completi e lungimiranti.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata in primo grado per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale, vedeva confermata la sua responsabilità anche dalla Corte d’Appello. Non ritenendosi soddisfatta della decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi principali. Il primo motivo contestava la valutazione della sua responsabilità penale, mentre il secondo e il terzo lamentavano la mancata sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative, come previsto dall’art. 545-bis del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, confermando la definitività della condanna.
Le motivazioni della declaratoria di inammissibilità
Le motivazioni della Corte si fondano su due distinti principi procedurali che meritano un’analisi approfondita.
Primo motivo: la pedissequa reiterazione dei motivi d’appello
Il primo motivo di ricorso, relativo alla colpevolezza per il reato di truffa, è stato giudicato inammissibile perché costituiva una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni, senza muovere critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza di secondo grado. Questo vizio procedurale impedisce alla Cassazione di esaminare la questione, poiché il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di controllo sulla legittimità e coerenza logica delle decisioni precedenti.
Secondo e terzo motivo: la mancata richiesta di sanzioni sostitutive in appello
Il punto cruciale della decisione riguarda il secondo e il terzo motivo, relativi alle sanzioni sostitutive. La Corte ha rilevato che la richiesta di sostituire la pena detentiva non era mai stata formulata nell’atto di appello. Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile dedurre in Cassazione questioni che non siano state specificamente devolute al giudice dell’appello.
La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 2, n. 4772 del 2023), secondo cui è onere dell’imputato richiedere l’applicazione delle pene sostitutive nell’atto di appello (o in motivi aggiunti o conclusioni scritte). In assenza di tale richiesta, la Corte d’Appello non è tenuta a pronunciarsi sul punto, e di conseguenza la questione non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. La mancata richiesta preventiva ‘cristallizza’ la situazione e preclude ogni successiva doglianza.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la strategia processuale deve essere completa fin dal primo atto di impugnazione. L’appello non deve limitarsi a contestare la responsabilità, ma deve prevedere e includere tutte le possibili istanze subordinate, come quella relativa all’applicazione di sanzioni sostitutive. Omettere tale richiesta significa perdere definitivamente la possibilità di far valere quel diritto nei successivi gradi di giudizio. La decisione serve da monito sulla necessità di una difesa diligente e previdente, che consideri ogni aspetto della causa per garantire la massima tutela al proprio assistito.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono una semplice ripetizione di quelli d’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non riesamina il merito, ma valuta la legittimità della sentenza impugnata. Riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza criticare specificamente la motivazione del giudice d’appello, non è consentito.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione di sanzioni sostitutive?
No. Secondo la sentenza, la richiesta di sanzioni sostitutive deve essere avanzata nel giudizio d’appello. Se l’imputato non presenta questa istanza nell’atto di appello o negli atti successivi di quel grado di giudizio, non può sollevare la questione per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Qual è l’onere dell’imputato riguardo le sanzioni sostitutive nel giudizio di appello?
È onere dell’imputato richiedere esplicitamente l’attivazione del subprocedimento di conversione della pena detentiva nell’atto di appello, nei motivi nuovi o aggiunti, o nelle conclusioni scritte. In mancanza di tale richiesta, il diritto a contestare la mancata concessione di tali sanzioni è precluso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40117 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40117 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
che a tale riguardo trova infatti applicazione il principio di diritto secondo cui «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell’imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. nell’atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica» (Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente