Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42441 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, co del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catania confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di truffa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deducev
2.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi conferma della responsabilità;
2.2. violazione di legge (artt. 133, 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio;
2.3. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in or riconoscimento della recidiva;
2.4. violazione di legge (art. 545-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive richieste espressamente con nuovi: la Corte di appello non aveva preso in considerazione l’istanza.
Il quarto motivo supera la soglia di ammissibilità, tenuto conto che la Cass ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la presentazione della richie applicazione delle pene sostitutive effettuata con i motivi nuovi genera un motivazionale in capo al giudice dell’impugnazione, che non risulta adempiuto nel in esame (tra le altre Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751).
L’apertura del rapporto processuale in sede di legittimità, generata dalla non mani infondatezza di tale motivo, impone di rilevare il decorso del termine di prescr (spirato il 22 aprile 2024).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per decorso termine di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescriz Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024
L’estensore
il Presflente