Sanzioni Guida in Stato di Ebbrezza: Automatiche e Non Negoziabili in Caso di Incidente
Le sanzioni per guida in stato di ebbrezza rappresentano un tema di grande attualità e rigore nel nostro ordinamento. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: quando la guida in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni accessorie come la revoca della patente e la confisca del veicolo sono automatiche e non possono essere escluse, neanche in presenza di attenuanti. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver causato un sinistro stradale. La violazione contestata era quella prevista dall’articolo 186, comma 2 lettera c) e comma 2-bis del Codice della Strada, che riguarda i casi con il tasso alcolemico più elevato. Non contento della decisione, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione.
Le Ragioni del Ricorso
La difesa dell’imputato basava il proprio ricorso su tre punti principali:
1. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione dei giudici di merito di non concedere uno sconto di pena.
2. Mancata esclusione delle sanzioni accessorie: Si chiedeva di non applicare la revoca della patente e la confisca del veicolo.
3. Questione di legittimità costituzionale: In subordine, si chiedeva di sollevare un dubbio di costituzionalità sulla proporzionalità di tali sanzioni rispetto alla gravità del fatto.
La Decisione della Cassazione sulle Sanzioni Guida in Stato di Ebbrezza
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, confermando la linea dura del legislatore in materia di sicurezza stradale.
Genericità del Ricorso e Coerenza della Pena
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto generico, in quanto non si confrontava criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello. La Corte ha sottolineato che la pena era stata correttamente determinata sulla base dei minimi di legge e che le attenuanti generiche erano state negate con una motivazione logica e coerente, basata su criteri oggettivi come la gravità del reato, l’elevato tasso alcolemico, il pericolo causato e il comportamento del reo.
L’Automatismo delle Sanzioni Accessorie
Il punto centrale della decisione riguarda le sanzioni guida in stato di ebbrezza. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la revoca della patente e la confisca del veicolo non sono discrezionali, ma conseguono ex lege, cioè per legge, alla condanna. Queste misure hanno una funzione preventiva e inibitoria, volta a proteggere la sicurezza della circolazione. Per questa ragione, non possono essere escluse attraverso il cosiddetto ‘giudizio di bilanciamento’ con le circostanze attenuanti.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa delle sanzioni accessorie nel contesto della guida in stato di ebbrezza aggravata da incidente. I giudici hanno spiegato che tali misure non hanno una finalità meramente punitiva, ma soprattutto preventiva. Lo scopo è impedire che un soggetto, dimostratosi pericoloso per la collettività, possa continuare a guidare e a rappresentare una minaccia. L’automatismo della sanzione è, quindi, una scelta precisa del legislatore per garantire la massima tutela della sicurezza stradale.
Inoltre, la Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale, giudicandola manifestamente infondata. Le sanzioni sono considerate proporzionate perché graduate in base alla gravità della condotta: si applicano solo in presenza della soglia di tasso alcolemico più elevata e qualora il conducente abbia effettivamente provocato un incidente, a prescindere dall’entità dei danni. Si tratta, infatti, di un reato di pericolo, in cui ciò che viene punito è la condotta rischiosa in sé.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso e chiaro. Chi si mette alla guida in stato di ebbrezza e causa un incidente deve essere consapevole che le conseguenze non si limitano alla sanzione penale. La revoca della patente e la confisca del veicolo sono misure automatiche e inevitabili. Questa decisione serve da monito: la legge non ammette sconti né compromessi quando è in gioco la sicurezza di tutti sulle strade. Le sanzioni guida in stato di ebbrezza sono pensate per essere un deterrente efficace, e la giurisprudenza ne conferma la piena e inderogabile applicazione.
È possibile ottenere le circostanze attenuanti generiche per guida in stato di ebbrezza con incidente?
No, o quantomeno è molto difficile. La Corte ha confermato che il giudice può negarle legittimamente tenendo conto di elementi come la gravità del reato, l’alto tasso alcolemico, il pericolo creato per la circolazione e il comportamento tenuto dall’imputato.
Le sanzioni accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo possono essere escluse dal giudice?
No. Secondo la Corte di Cassazione, queste sanzioni sono una conseguenza obbligatoria e automatica (ex lege) della condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico elevato e con provocazione di un incidente. Non sono soggette a valutazione discrezionale e non possono essere escluse tramite il bilanciamento con le circostanze attenuanti.
Le sanzioni per guida in stato di ebbrezza con incidente sono proporzionate secondo la Costituzione?
Sì. La Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Le sanzioni sono graduate in base alla gravità della condotta (tasso alcolemico più elevato e aver causato un incidente) e rispondono a criteri di adeguatezza e proporzionalità, avendo una funzione preventiva per la sicurezza della circolazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20630 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SOMMARIVA PERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale di Asti che lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all’art.186 comma 2 lett c) e 2 bis C.d.S. per essersi posto alla guida in condizione di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale.
2.Avverso la suddetta sentenza insorge la difesa dell’imputato la quale denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante generiche e alla mancata esclusione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo chiedendo, in ipotesi di rigetto delle superiori richieste, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine alla adeguatezza, in relazione all’art.3 della Costituzione, delle disposizioni dell’art.186 C.d.S., relativamente alle sanzioni amministrative accessorie, anche in ipotesi di minore gravità.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10;2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. La pena risulta essere stata determinata sulla base di criteri minimi edittali, mentre le circostanze attenuanti generiche sono state escluse attingendo ai criteri fissati dall’art.133 cod.pen., tenuto conto della gravità del reato, del grado di ebbrezza alcolica, del pericolo per la circolazione nonchè per il comportamento tenuto dal reo immediatamente dopo il compimento del reato.
Le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo conseguono necessariamente, ex lege, alla pronuncia di condanna e vanno disposte anche di ufficio né sono escluse, sulla base di costante giurisprudenza del S.C., dal giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, in ragione della funzione preventiva e inibitoria perseguita a tutela della sicurezza della circolazione; parimenti la questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata laddove le suddette sanzioni, oltre ad assolvere la funzione inibitoria sopra evidenziata, risultano graduate per intensità e definitività a criteri di adeguatezza e proporzionalità,
tenuto conto che risultano applicabili solo in presenza del superamento della soglia di tasso alcolico più elevata (art.186 comma 2 Ilett.c) C.d.S. e qualora il conducente in stato di ebbrezza alcolica abbia provocato un incidente stradale, a prescindere dalle conseguenze dannose che ne siano derivate, trattandosi di reati contravvenzionali di pericolo.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2.000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024.