Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21548 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a CREMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CREMONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette ex art. 611 c.p.p. le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. gen. NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente, che va rideterminata in anni uno, e alla mancata confisca del veicolo, che va disposta.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia propone ricorso contro la sentenza in epigrafe lamentando che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia stata irrogata per una durata inferiore a quella minima prevista dalla legge e che non sia stata disposta la confisca dell’autovettura.
Evidenzia il PG ricorrente che nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che la durata della sospensione della patente di guida va disposta per anni uno e che consegue la confisca dell’autovettura, mentre poi nel dispositivo si legge di mesi 8 di sospensione della patente e non si fa alcun cenno alla confisca.
Chiede ; pertanto fa l’annullamento della sentenza sul punto con ogni conseguente provvedimento.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.
Ricordato essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279349 – 01) va preso atto che il ricorso è fondato per cui, dovendosi assumere provvedimenti caratterizzati da discrezionalità, la sentenza impugnata va annullata sul punto relativo alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida e della mancata confisca del veicolo con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Cremona in diversa composizione
Ed invero plurimi sono gli errori in cui incorre il giudice del patteggiamento. L’imputato, infatti, era chiamato a rispondere del reato di cui all’articolo 186bis, comma 1 lett. a) e 186-bis, comma 3, in relazione all’articolo 186 comma 2 lett. c), cod. strada perché, quale neopatentato, era stato colto alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5 O.
Secondo la previsione normativa egli era dunque assoggettabile alle sanzioni previste dall’articolo 186, comma 2 lett. c code strada, ovvero l’ammenda da 1500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida daa uno a due anni, che ai sensi dell’articolo 186 bis comma 3, cod. strada dovevano, tuttavia, essere obbligatoriamente aumentate da un terzo alla metà.
Il giudice del patteggiamento è partito da una pena base di mesi sei di arresto ed euro 4500 di ammenda che, per quanto riguarda la pena detentiva è al di sotto del minimo edittale perché non contempla il sopra richiamato aumento.
L’errore, tuttavia, non è emendabile perché non vi è Acorso sul punto da par della pubblica accusa.
Altrettanto errata risulta essere la determinazione della durata della sos sione della patente di guida che in motivazione risulta indicata in anni un dispositivo in mesi otto. E si tratta di indicazioni entrambe sbagliate, perché, visto in precedenza il minimo edittale di anni uno di cui all’articolo 186, com lett. c), cod. strada, deve essere aumentato da un terzo fino alla metà ai dell’articolo 186-bis, comma 3, cod. strada, peraltro specificamente richiamato capo di imputazione.
Essendoci stato sul punto il fondato ricorso del PG bresciano su tale sta zione dovrà, allora, ritornare il giudice del rinvio.
Dovrà anche essere disposta, previa verifica che sia di proprietà dell’imput la confisca dell’autovettura, statuizione che, peraltro, come rilevato in preced già compare nella motivazione del provvedimento oggi impugnato. Non dovendosi trascurare che, se il veicolo dovesse risultare appartenere a persona estran reato, la confisca non andrà disposta ma la durata della sospensione della pat di guida andrà raddoppiata.
In sede di rinvio dovrà essere emendato anche l’ulteriore errore in c incorso il giudice del patteggiamento in quanto, in casi come quello che ci occu di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pub utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a dispo prevista – la confisca del veicolo, ma contestualmente (leve ordinare la sos sione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento voro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata zione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revoca confisca (vedasi ex multis Sez. 4 nn. 12262/2018 e 48330/2017)
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata sul punto relativo alla determinazione dell durata della sospensione della patente di guida e della mancata confisca del colo con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Cremona in divers composizione.
Così deciso il 3/04/2024