Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40806 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40806 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione avverso la sentenza del 21/01/2025 del TRIBUNALE di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; delle sanzioni amministrative
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/5/2025 il Tribunale di Firenze ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere il reato estinto per positivo esito della messa alla prova, altresì disponendo, ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la sospensione della patente di guida per mesi sei e la confisca dell’auto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi che possono riassumersi congiuntamente, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione degli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada e dell’art. 168-ter, cod. pen., anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2020, eccependo che il giudice di merito avrebbe esercitato una potestà non spettantegli, in quanto rimessa alla competenza degli organi amministrativi. Il Tribunale, infatti, avrebbe applicato illegittimamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca, atteso che l’istituto della messa alla prova comporta, in caso di esito positivo, l’estinzione del reato, per cui, conseguentemente, sarebbe di esclusiva pertinenza del Prefetto, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell’imputato, il potere di disporre l’applicazione della suddetta sanzione.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca dell’auto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente allistatuizione concernente l sanzione amministrativ$ accessori* della sospensione della patente di guida e della confisca dell’auto.
i 2. In particolare fondata è la censura con cui tg r corrente ha lamentato l’intervenuto esercizio, da parte del giudice di merito, di un potere normativamente riservato al Prefetto, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen. e 223 e 224 cod. strada.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, già da tempo chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che, in ragione dell’esito
positivo della messa alla prova, dichiari, ex art. 168-ter cod. pen., l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, della sospensione della patente di guida, di cui all’art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992.
4.Si è osservato, in proposito, che sussiste una sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova – che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità dell’imputato – e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (cfr., con riguardo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 267880-01; Sez. 4, n. 39107 dell’08/07/2016, COGNOME, Rv. 267608-01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264819-01, da ultimo Sez. 4, n. 19369 del 7/05/2024, COGNOME, Rv. 286470-01).
Ne consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l sanzionq amministrativa accessori( della sospensione della patente di guida e della confisca dell’auto, che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente ad eliminare. Deve essere disposta, altresì, la trasmissione degli atti al Prefetto di Firenze per quanto di relativa competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sospensione della patente e della confisca del veicolo sottoposto a sequestro, sanzioni che elimina. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Firenze per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2025
Il consigliere estensore