Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43643 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43643 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME nato a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/08/2022 del TRIBUNALE di MANTOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME E.
che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio con riguardo alla sanzione amministrativa accessoria e l’inammissibilità nel resto.
udito il difensore
AVV_NOTAIO‘avvocato COGNOME AVV_NOTAIO conclude chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di Mantova.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 6 agosto 2022, il Tribunale di Mantova ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a NOME COGNOME la pena finale di 8 mesi di reclusione ed euro 36.000 di multa, sostituita la pena detentiva in quella pecuniaria di euro 24.000 di multa, e così complessivamente una pena di 60.000 euro di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 22, d.lgs. n. 286 del 1998, nonché in relazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 81 cod. pen. e 18, comma 1, lett. a) e 55, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, 18, comma 1, lett. c) e 55, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, 18, comma 1, lett. ci) e 55, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, artt. 169 e 170, d.lgs. n. 81 del 2008.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso avverso tale sentenza articolando due censure.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981 avendo il Tribunale disposto la sostituzione della pena detentiva irrogata pari a 8 mesi con la pena pecuniaria, in violazione del limite di 6 mesi entro cui tale sostituzione è consentita.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di legge nella parte in cui la sentenza impugnata non ha applicato la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 22, comma 12-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. Tale sanzione, la quale consegue alla sentenza di condanna, avrebbe dovuto essere applicata nel caso di specie, dal momento che la sentenza di patteggiamenl:o è equiparata ex lege alla sentenza di condanna.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza con riguardo alla sanzione amministrativa accessoria e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Il Tribunale di Mantova, con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato al COGNOME la pena di 8 mesi di reclusione, disponendo la sua sostituzione con quella pecuniaria, sia pure al di fuori dei limiti vigenti a quel momento. Infatti, l’art. 53, I. n. 689 del 19131, nella formulazione all’epoca in vigore, consentiva la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria nel caso in cui la prima fosse contenuta nel limite di 6 mesi.
Tuttavia, il d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, ha modificato l’art. 53, elevando ad un anno il limite della pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria di specie corrispondente.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alle disposizioni in tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi deve riconoscersi natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena sostituita, sicché, in caso di successione di leggi nel tempo, opera l’art. 2, comma terzo, cod. pen. che prescrive l’applicazione della norma più favorevole (Sez. 4, n. 29504 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273082 – 01; Sez. F, n. 32799 del 17/08/2011, COGNOME, Rv. 251007 – 01).
Pertanto, nella specie trova applicazione la nuova disciplina, sicché, essendo stata applicata al COGNOME la pena di 8 mesi di reclusione, essa può essere sostituita con la pena pecuniaria ex art. 53, I. n. 689 del 1981.
2. Il secondo motivo è infondato.
Premessa l’ammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279349; Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Rv. 281858), si osserva che l’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. dispone che nel caso sia pronunciata sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. con cui è applicata una pena detentiva non superiore a due anni, non si applicano le pene accessorie a meno che non tratti di uno dei reati previsti dal comma 1-ter della citata disposizione (Si vedano in proposito Sez. 3, n. 21091 del 13/05/2021, Rv. 281652 – 01: In tema di reati concernenti la prostituzione, l’applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. di una pena detentiva non superiore a due anni per il reato di cui all’art. 3, comma 8, legge 20 febbraio 1958, n. 75 preclude l’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 6 della medesima legge, non rientrando tale previsione tra le eccezioni previste dall’art. 445, commi 1 e 1-ter, cod. proc. pen. Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278882 – 01: In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all’art. 216 legge fall. tra le eccezigg
previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3).
Nel caso in esame, con la sentenza di patteggiamento il Tribunale ha applicat al COGNOME la pena di 8 mesi di reclusione, sicché non rientrando il reato prev dall’art. 22, d.lgs. n. 286 del 1998 tra quelli previsti dal comma 1-ter dell’a cod. proc. pen., la pena accessoria di cui al comma 12-ter dell’art. 22, d.l 286 del 1998 non doveva essere applicata.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 maggio 2023.