Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12268 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a ,carico di:
COGNOME NOME nato a DESENZANO DEL GARDA il 24/11/1994
avverso la sentenza del 13/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. il Gip del Tribunale di Brescia ha applicato a COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 700,00 di ammenda, pena sostituita con il lavoro di pubblica .L ett utilità, con autorizzazione allo svolgiment GLYPH A un tempo pan a- due ore al giorno da svolgersi presso la Parrocchia Santa Maria della Neve di Sirmione.
Avverso detta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce ; ex art. 606 ( comma 1, lett. b) i e comma 2 cod.proc.pen. l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla omessa previsione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Rileva preliminarmente il Collegio che, con riguardo ai reati commessi con violazione della normativa afferente alla circolazione stradale, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen., avverso le sentenze di applicazione di pena, con cui non sia stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (così: Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, RG. c/COGNOME, Rv. 279349-01). Ciò perché, in esito all’inquadramento sistematico dell’istituto, la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, ha ritenuto che, alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 568, comma 2, 606, comma 2, cod. proc. pen. e 111, commi 6 e 7, Cost., non potesse andare esente dal controllo di legittimità, secondo i canoni ordinari consacrati dal menzionato art. 606 cod. proc. pen., il profilo relativo alle statuizioni non comprese nell’accordo intervenuto tra le parti o, comunque, da queste non negoziabili.
Tanto premesso e venendo al merito della questione, va evidenziato che, anche nel caso in cui il giudizio sia definito con sentenza di patteggiamento, deve farsi luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste come
obbligatorie per legge, avendo, da tempo, chiarito questo giudice di legitt che «Con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dev essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti» (in tal Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, RG. in proc. Cargnello, Rv. 257871).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è conformata all’indic principio, posto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Br nel recepire l’accordo sulla pena raggiunto dalle parti in relazione alla con contravvenzione, non ha provveduto a disporre, a norma dell’art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992, l’obbligatoria sanzione amministrativa acce della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.
Alla luce di quanto posto in rilievo, risultando omessa l’applicazione sanzioni amministrative accessorie che avrebbero dovuto necessariamente essere disposte, atteso che la determinazione della durata della sospensio rimessa ad apprezzamenti di merito, s’impone l’annullamento della sentenz impugnata, limitatamente all’omessa statuizione relativa alla sospensione de patente di guida ed alla confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Bresc diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione dell sanzioni amministrative accessorie e rinvia i per nuovo giudizio sul punto / al Tribunale di Brescia, Ufficio Gip, in diversa composizione fisica. Roma, lì 6 febbraio 2025